Le comunicazioni di cancelleria devono essere effettuate all'indirizzo PEC del difensore

Redazione scientifica
09 Ottobre 2017

Secondo la Suprema Corte l'elezione di un domicilio fisico della parte rileva solo nel caso in cui non si possa procedere alla comunicazione da parte della Cancelleria mediante PEC per causa non imputabile al destinatario.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'amministratore e socio unico della società dichiarata fallita in quanto «proposto oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria».

Non è fondato, secondo la Suprema Corte, il ragionamento svolto dal ricorrente secondo cui, avendo egli eletto domicilio presso la Cancelleria della Corte d'appello di Trieste, non poteva ritenersi perfezionata la comunicazione della sentenza di fallimento eseguita dalla Cancelleria presso l'indirizzo PEC del suo avvocato difensore.

Dalla lettura dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'art. 16 d.l. n. 179/2012 si deve desumere, infatti, che le comunicazioni di cancelleria, nei procedimenti in cui risulta applicabile la disciplina ex l. n. 221/2012, devono essere eseguite esclusivamente presso l'indirizzo PEC del difensore della parte senza che rilevi l'eventuale elezione di domicilio fisico operato dalla stessa.

Unica eccezione a tale principio si configura qualora non sia possibile procedere mediante PEC per causa non imputabile al destinatario in quanto, dovendosi ricorrere alla trasmissione del biglietto a mezzo telefax o con rimessione all'ufficiale giudiziario per la notifica, l'elezione di una domiciliazione fisica della parte potrebbe risultare rilevante.

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