Esma pubblica le Q&A su insider list sulla base del Market Abuse Regulation

10 Ottobre 2017

L'Esma, autorità di vigilanza sui mercati europei, ha pubblicato una Q&A in tema di insider list secondo la quale anche i consulenti dell'emittente, cioè chi agisce in suo nome o per conto, sono soggetti all'obbligo di redigere una propria insider list, previsto dall'art. 18 del regolamento (Ue) 596/2014 (Market Abuse Regulation - MAR).

In base alle recenti indicazioni della Commissione europea, l'Esma, autorità di vigilanza sui mercati europei, ha pubblicato una Q&A in tema di insider list secondo la quale anche i consulenti dell'emittente, cioè chi agisce in suo nome o per conto, sono soggetti all'obbligo di redigere una propria insider list, previsto dall'art. 18 del regolamento (Ue) 596/2014 (Market Abuse Regulation - MAR).

In altra Q&A l'Esma ha, altresì, precisato che l'emittente non è responsabile delle informazioni presenti nell'insider list dei consulenti, salvo nel caso di outsourcing, previsto dall'art. 18, paragrafo 2, Mar. L'Esma ha, quindi, ritenuto di modificare precedenti indicazioni in base alle quali solo l'emittente è soggetto all'obbligo di redigere l'insider list.

L'Esma ha, inoltre, pubblicato 2 Q&A relative ai soggetti sottoposti alla disciplina sulla segnalazione di ordini e operazioni sospetti (art. 16, paragrafo 2, Mar) e all'ambito di applicazione della disciplina sui sondaggi di mercato (art. 11 Mar).

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