Tabelle milanesi: garanzia di uniformità
10 Ottobre 2017
In tema di liquidazione del danno biologico – in mancanza di criteri stabiliti dalla legge - l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire oltre che una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, ritenendosi intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa giacché esaminati da differenti Uffici giudiziari: tale uniformità di trattamento è garantita dal riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto già ampiamente diffuso sul territorio nazionale, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono. |