La prevenzione incendi nel condominio

Maurizio Tarantino
01 Giugno 2022

La normativa di prevenzione incendi ha come finalità principale quella di tutelare le persone, le strutture e l'ambiente. Nei condominii sono spesso presenti attività e luoghi che possono costituire pericolo di incendio e debbono, per tale motivo, essere progettati, realizzati e gestiti secondo le norme di legge applicabili e, in ogni caso, nel rispetto della sicurezza. I controlli periodici predisposti dall'amministratore fanno sì che possa essere mantenuto lo standard minimo per tutelare la sicurezza degli occupanti.
L'edificio abitativo e la prevenzione degli incendi, il CPI

*Scheda aggiornata da M. Tarantino

Gli scopi primari della prevenzione incendi sono i seguenti:

  1. riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
  2. stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti;
  3. limitare la produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la propagazione del fuoco alle opere vicine;
  4. possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  5. possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
  6. tutela dell'ambiente.

Gli edifici condominiali possono di per sé rappresentare, e comprendere all'interno di essi, attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

CPI (fac simile)

Le attività che normalmente riguardano i condomini, e sono soggette a rilascio di CPI, sono quelle contemplate dall'all. I del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.

In particolare si tratta dei casi in cui:

  • è presente una centrale termica con potenzialità maggiore di kW 116;
  • le autorimesse hanno una superficie maggiore di 300 mq;
  • l'altezza antincendio dell'edificio è maggiore di 24 m lineari.
Le procedure previste dal d.P.R. n. 151/2011, SCIA antincendio

Il d.P.R. n. 151/2011 prevede una suddivisione delle attività in base al livello di rischio.

In particolare sono presenti tre categorie: A, B, C.

Per le attività di categoria A non è previsto un esame preliminare da parte dei VV.F. (vigili del fuoco), ma è sufficiente il deposito, da parte del titolare dell'attività, della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività), corredata degli allegati previsti.

Per attività a maggior rischio, ovvero quelle di categoria B o C, è, invece, previsto l'esame preliminare del progetto da parte dei VV.F., redatto da tecnico abilitato, i quali daranno il loro parere. A seguito del giudizio favorevole, terminate le opere di adeguamento antincendio, il titolare dell'attività, presenterà la S.C.I.A., corredata degli allegati previsti.

Qualora non sia possibile rispettare le norme di legge vigenti in materia di prevenzione incendi, è possibile presentare richiesta di deroga o, in alternativa, predisporre il progetto secondo la Fire Safety Engineering, ovvero secondo il metodo ingegneristico, valutando le conseguenze dell'incendio e predisponendo tutti gli accorgimenti necessari alla prevenzione degli incendi e alla limitazione al minimo delle sue conseguenze.

Categorie in base al livello di rischio

Tipicamente presenti nei condominii residenziali, vengono considerate «a rischio basso» le seguenti attività:

  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW (attività 74/A del d.P.R. n. 151/2011, ex attività 91 del d.m. 16 febbraio 1982);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 mq (attività 75/A del d.P.R. n. 151/2011, ex attività 92 del d.m. 16 febbraio 1982);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m (attività 77/A del d.P.R. n. 151/2011, ex attività 94 e 95 del d.m. 16 febbraio 1982).

Vengono considerate «a rischio medio» le seguenti attività:

  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW (attività 74/B);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 mq (attività 75/B);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 m (attività 77/B).

Vengono considerate «a rischio alto» le seguenti attività:

  • centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW (attività 74/C);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 mq (attività 75/C);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 m (attività 77/C).

Per le attività a livello di rischio basso l'iter procedurale da istruirsi è il seguente:

  • predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio da firmarsi a cura di professionista abilitato;
  • adeguamento dell'edificio alle disposizioni progettuali;
  • acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata del progetto, delle documentazioni e delle certificazioni di cui ai punti precedenti.

Per tali attività i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo il criterio del silenzio assenso.

Per le attività a medio rischio di incendio l'iter procedurale da istituirsi è il seguente:

  • presentazione di progetto da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dall'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011;
  • adeguamento dell'edificio alle disposizioni progettuali;
  • acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

Anche per queste attività i sopralluoghi da parte dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo il criterio del silenzio assenso.

Per le attività ad alto rischio di incendio l'iter procedurale da istituirsi è il seguente:

  • presentazione di progetto da sottoporsi alla richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi all'art. 3 del d.P.R. n. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio);
  • adeguamento dell'edificio alle disposizioni progettuali;
  • acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato;
  • presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività antincendio (SCIA antincendio) corredata delle documentazioni e certificazioni di cui al punto precedente.

In questo caso il sopralluogo da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di competenza è sempre previsto, pertanto non vale il criterio del silenzio assenso.

Tutti i condomini già in possesso di Parere di Conformità Antincendio, ma che alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 151/2011 non risultassero ancora in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi dovranno portare a compimento la pratica attraverso l'attuazione dei progetti precedentemente approvati e presentando, in sostituzione della ormai superata richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, SCIA antincendio ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 151/2011.

Tutti i condominii già in possesso del regolare Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità alla scadenza del periodo di validità del certificato devono presentare «richiesta di rinnovo della conformità antincendio” (ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 151/2011) attraverso la modulistica predisposta.

Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

In maniera analoga a quanto avveniva per i Certificati di Prevenzione Incendi, anche le SCIA antincendio devono essere rinnovate. Il periodo di validità delle SCIA antincendio varia secondo il seguente criterio:

  • per le centrali termiche (attività 74 del d.P.R. n. 151/2011) la validità è pari a 5 anni;
  • per le autorimesse (attività 75 del d.P.R. n. 151/2011) la validità è pari a 5 anni;
  • per i fabbricati destinati a civile abitazione con altezza antincendio maggiore di 24 m (attività 77 del d.P.R. n. 151/2011) la validità è pari a 10 anni.
Le attività prevalenti in condominio: la centrale termica, l'autorimessa, l'edificio di altezza superiore a 24 m

La centrale termica presente in condominio può essere tipicamente alimentata a combustibile liquido (gasolio) oppure a combustibile gassoso (metano).

In ognuno dei due casi è prevista la regola tecnica di prevenzione incendi specifica.

Nel primo caso la norma cogente è il d.m. 28 aprile 2005 «Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi».

I punti principali di controllo dell'attività sono i seguenti:

  • aperture di aerazione di superficie sufficiente
  • resistenza al fuoco di strutture portanti e separanti del locale
  • accesso al locale
  • caratteristiche del locale deposito
  • mezzi di estinzione incendi

Nel secondo caso la norma cogente è il d.m. 12 aprile 1996 «Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili gassosi».

I punti principali di controllo dell'attività sono i seguenti:

  • idoneità del locale di installazione;
  • parete esterna di dimensioni sufficienti;
  • aperture di aerazione di superficie sufficiente;
  • resistenza al fuoco di strutture portanti e separanti del locale;
  • altezza dei locali;
  • caratteristiche dell'impianto di adduzione del gas;
  • mezzi di estinzione incendi

L'autorimessa è soggetta al d.m. 1 febbraio 1986 «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili» e ss.mm.ii., ovvero al testo unico della prevenzione incendi comprensivo di RTV di cui al d.m. 21 febbraio 2017 «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa».

Le principali caratteristiche che necessitano il controllo sono le seguenti:

  • altezza dei piani
  • superficie specifica di parcamento
  • caratteristiche di resistenza al fuoco di strutture portanti e separanti
  • compartimentazione
  • comunicazioni con altri locali/edifici
  • accessi
  • ventilazione naturale e forzata
  • lunghezza delle vie di fuga e uscite di sicurezza
  • impianti elettrici e illuminazione di emergenza
  • impianti di protezione attiva
  • mezzi di estinzione portatili

L'edificio residenziale di altezza superiore a 24 metri è soggetto al d.m. 16 maggio 1987 «Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione» e ss.mm.ii.

  • altezza antincendio
  • caratteristiche dei vani scala
  • resistenza al fuoco delle strutture
  • reazione al fuoco dei materiali
  • compartimentazione
  • ascensori
  • impianti antincendi
  • illuminazione di sicurezza
La nuova normativa anticendio 2022: misure differenziate e obblighi di adeguamento in condominio

Per gli edifici di civile abitazione, quindi per i condomini, è in vigore la nuova normativa antincendio (sostitutiva della precedente) prevista dal:

- Decreto n. 30/2019 recante il titolo “Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”;

- D.M. 24 novembre 2021 recante il titolo Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.

Con questi interventi normativi viene aggiornata la normativa precedente al fine di adeguare le misure di prevenzione e gestione degli incendi, con particolare attenzione alle parti comuni del condominio, più esposte al pericolo incendiario. il nuovo articolo 9-bis del decreto 30/2019 attribuisce «nuovi livelli di prestazione» e, di conseguenza, le diverse misure da adottare in base all'altezza degli edifici. L'obbiettivo è limitare la probabilità di propagazione degli incendi che hanno origine nelle abitazioni private; evitare la propagazione delle fiamme da una facciata alle altre quando l'incendio proviene dall'esterno; infine, scongiurare la caduta di parti di facciata che possono danneggiare cose e persone.

Dunque, con il Decreto n. 30/2019, la normativa antincendio stabilisce misure differenziate per grado in base all'altezza degli edifici. Quelli più alti avranno misure più severe rispetto agli edifici più bassi, ecco i dettagli:

per gli edifici con altezza compresa tra 12 e 24 metri sono da individuare i comportamenti corretti sia in caso di emergenza che di prevenzione quotidiana. La normativa deve essere resa nota ai condomini mediante avvisi in bacheca (nelle parti dove sono ben visibili) o comunicazioni via email. In sintesi: foglio informativo da esporre in bacheca; informazioni di emergenza a tutti i condomini; verifiche/controlli delle attrezzature e dei dispositivi antincendio.

- per gli edifici da 24 fino a 54 metri è obbligatoria la pianificazione della fuga in caso di emergenza, da affiggere in bacheca e comunicare ai condomini. Inoltre è obbligatoria la valutazione del rischio di incendio da parte di ditte specializzate, da aggiornare in caso di modifiche strutturali all'edificio come lavori di isolamento termico e acustico delle facciate. In sintesi: foglio informativo da esporre in bacheca; cartellonistica; informazioni di emergenza a tutti i condòmini (anche in lingua straniera); verifica periodica della pianificazione dell'emergenza o eventuali nuovi inquilini stranieri o nuove attività insediate o eventuali lavori di ristrutturazione; verifiche/controlli delle attrezzature e dei dispositivi antincendio; registro dei controlli.

- per gli edifici tra i 54 e gli 80 metri- oltre agli adempimenti del livello precedente – è obbligatorio installare impianti di segnalazione manuale e di allarme incendio di tipo ottico e acustico;

- per gli edifici che superano gli 80 metri sono obbligatorie tutte le misure previste per gli altri edifici in aggiunta ad altri adempimenti gestionali in caso di emergenza. In particolare, in questo caso, secondo i tecnici in materia, sussiste la nomina Responsabile della Gsa (anche lo stesso amministratore); la nomina Coordinatore dell'emergenza (con attestato di idoneità tecnica – rischio elevato); Impianto Evac; Individuazione Centro di gestione delle emergenze (locale dedicato con planimetrie, schemi impianti, centrale EVAC, centrale controllo impianti, ecc.)

La normativa antincendio riguarda sia gli edifici di nuova costruzione sia quelli esistenti, con alcune differenze:

  • Edifici di nuova costruzione.

L'obbligo è scattato a maggio del 2021.

  • Edifici esistenti.

I tempi di adeguamento sono:

a) entro maggio 2020 per l'adozione delle disposizioni antincendio e fuga in caso di propagazione delle fiamme;

b) entro maggio 2021 per l'installazione di impianti di allarme manuali e vocali e per la realizzazione dei cappotti termici antincendio.

A causa dello stato di emergenza, infatti, la nuova normativa antincendio è slittata dapprima dal 6 maggio 2020 al 7 ottobre 2021 e infine al 30 giugno 2022. Dunque, il termine ultimo per eseguire gli adeguamenti previsti dalla nuova normativa antincendio in condominio è il 30 giugno 2022. Entro questa data gli amministratori di condominio devono realizzare le misure preventive previste, purché l'altezza dell'edificio superi i 12 metri. Questo adempimento serve ad attestare le condizioni di sicurezza antincendio nonché il corretto adempimento degli obblighi di manutenzione. Ai fini dei suddetti adeguamenti, i condomini devono affidarsi alle società qualificate. Quest'ultime dovranno offrire un servizio tenendo conto del sopralluogo, della relazione e degli elaborati della gestione emergenze; nonché, offerte relative agli adeguamenti necessari.

Quanto alla presenza degli estintori, secondo la normativa in vigore, in condominio gli estintori sono obbligatori nelle parti comuni in alcuni casi specifici:

- edifici la cui altezza supera i 24 metri;

- edifici che dispongono di autorimesse, centrali termiche o depositi GPL.

In questi casi, gli estintori devono essere installati nei punti con maggiori criticità, facilmente raggiungibili in caso di incendio e in numero adeguato alle dimensioni dell'edificio. Se posti negli spazi interni, gli estintori vanno posizionati nei corridoi e nelle scale di servizio, sempre nel rispetto della normativa di sicurezza.

Da ultimo, si osserva che a seguito del citato Decreto 24 novembre 2021 del Ministero dell'interno, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha pubblicato il testo coordinato dell'allegato I del d.m. 3 agosto 2015 - Codice di prevenzione incendi in vigore dal 2 gennaio 2022. Lo scopo è quello di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del presente documento. Le soluzioni progettuali che soddisfano le prestazioni eventualmente richieste da dette definizioni sono descritte nei pertinenti capitoli del presente documento. Nelle singole regole tecniche verticali possono essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici.

Le nuove norme tecniche per la chiusura d'ambito degli edifici civili

In G.U. n. 83 dell'8 aprile 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2022, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», le quali andranno a sostituirsi alle corrispondenti regole tecniche contenute nell'allegato 1 al Decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.

Le nuove regole tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili si sostituiscono alle precedenti ed entreranno in vigore il 7 luglio 2022. Nello specifico, il documento contiene regole di natura giuridica e tecnica che perseguono i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno o all'esterno di un edificio;

- evitare o comunque limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio in caso di incendio in grado di pregiudicare l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

Le nuove norme tecniche verticali di prevenzione incendi si applicano alle chiusure d'ambito degli edifici civili (come strutture scolastiche, sanitarie, commerciali, uffici, …) sottoposti alle norme tecniche di cui al D.M. del 3 agosto 2015 esistenti al momento dell'entrata in vigore del decreto in oggetto o a quelli di nuova realizzazione, intendendosi per “chiusura d'ambito dell'edificio” la frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale.

I controlli periodici ed il rinnovo dell'attestazione di conformità antincendio

Periodicamente, in base alla tipologia di installazioni presenti nell'attività, ai fini della prevenzione incendi e della protezione attiva e passiva in caso d'incendio, è necessario effettuare i controlli al fine di verificare la continua efficienza e funzionalità dei suddetti dispositivi.

In particolare, in caso di presenza di impianti di protezione attiva (reti di idranti, impianti di rivelazione fumo/calore/fiamma, impianti sprinkler), è necessaria l'asseverazione redatta da professionista antincendio abilitato.

Il titolare dell'attività presenterà al comando VV.F. di competenza istanza di richiesta di rinnovo conformità antincendio, dichiarando «l'assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con la/e SCIA presentate, di avere assolto gli obblighi gestionali connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla normativa vigente, nonché di aver osservato i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio disciplinanti l'attività medesima, di aver adempiuto l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, gli impianti, i dispositivi, le attrezzature, rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di aver effettuato le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione in accordo alla regolamentazione vigente, a quanto indicato nelle pertinenti norme tecniche e nelle istruzioni di uso e manutenzione del fabbricante e/o installatore».

Stante la rilevanza penale e amministrativa ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, è necessario che il titolare dell'attività si accerti che le sue dichiarazioni siano realmente confermate. Qualora non abbia le competenze necessarie a validare le sue dichiarazioni, è opportuno che si avvalga di un professionista antincendio che possa supportarlo alle verifiche del caso.

I tre decreti di superamento del d.m. del 10 marzo 1998

In argomento, infine, si osserva che è stato completato (con 3 decreti) il quadro normativo relativo alla Sicurezza antincendio previsto all'articolo 46, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008. L'emanazione di tre distinti provvedimenti è finalizzata al superamento definitivo del d.m. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

In primis, il Decreto 1° settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), che entrerà in vigore il 25 settembre 2022. L'allegato I specifica, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a predisporre tale strumento, all'interno del quale andranno annotati "i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione". Questo allegato, tra l'altro, indica anche le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione e il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Il datore di lavoro dovrà predisporre un registro dei controlli dove saranno annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli altri organi di controllo. Risulterà quindi importante, a tal fine, per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio presenti all'interno del condominio, affidarsi a ditte o imprese che abbiano al loro interno personale dotato dell'attestato di Tecnico manutentore qualificato

Con un secondo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 settembre 2021 (prevenzione e protezione antincendio) sono stati disciplinati i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Gli aspetti rilevanti del decreto in esame riguardano la gestione sicurezza antincendio in esercizio ed emergenza, informazione e formazione lavoratori e addetti, designazione degli addetti, requisiti dei docenti. In particolare, quanto alla formazione dei lavoratori, il datore deve adottare le misure finalizzate a fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi. Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale. Oltre che dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, i corsi possono essere svolti anche da soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso di specifici requisiti indicati nell'art. 6 del presente decreto.

Infine, con un terzo Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021 (luoghi di lavoro, progettazione sicurezza antincendio) il Legislatore stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché' le misure precauzionali di esercizio. La presente norma si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Quanto alla valutazione dei rischi, la normativa prevede che questa deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione. Inoltre, in merito ai criteri, viene precisato che le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nelle precedenti ipotesi, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Aspetti generali sulle nuove regole tecniche verticali per gli edifici di civile abitazione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2022, n. 125 il decreto del Ministro dell'Interno del 19 maggio 2022 inerente alla regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione, secondo il Codice di prevenzione incendi.

La normativa entrerà in vigore il 29 giugno 2022 e riguarderà gli edifici di altezza superiore ai 24 metri. All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.14 - Edifici di civile abitazione», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici.

A questo proposito, come indicato dallo stesso decreto, è importante sottolineare che:

- le norme tecniche si possono applicare agli edifici destinati a civile abitazione, di cui all'allegato I del decreto del d.P.R. n. 151/2011, ivi individuate con il numero 77, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione;

- le citate norme tecniche si possono applicare in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246.

La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m (ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc.). Ai fini della presente regola tecnica, gli edifici di civile abitazione sono classificati come segue, in relazione alla massima quota dei piani/altezza: HC: h ≤ 32m; HD: h ≤ 54m; HE: h ≤ 80m; HF: h >80m.

Ebbene, tra i vari aspetti, il presente decreto offre lo spunto argomentativo sulla pianificazione dell'emergenza e del controllo di gestione dell'emergenza. In particolare, in generale, viene precisato che:

- nella definizione della strategia, devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. La strategia riguarda i seguenti ambiti: reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, compiti e funzioni, misure preventive, pianificazione di emergenza, preparazione all'emergenza, controllo dell'incendio, rivelazione ed allarme, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio;

- in riferimento alla gestione della sicurezza antincendio è necessario individuare un responsabile dell'attività che organizza la GSA tramite: adozione e verifica periodica delle misure antincendio; mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportandone gli esiti in un registro dei controlli; predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d'emergenza; apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione ecc.); informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive da osservare e sulle procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio, anche tramite invio telematico o pubblicazione, nelle aree comuni dell'edificio, di sintetiche schede informative, comprensibili a tutti gli occupanti, riportanti: divieti e precauzioni da osservare; numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza; istruzioni per garantire l'allarme e l'esodo in caso d'incendio;

- quanto alle misure preventive, vengono indicate corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, la garanzia costante di disponibilità delle vie d'esodo, sgombre e sicuramente fruibili; la corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti ecc.;

- in merito alla pianificazione, questa deve indicare le istruzioni per la chiamata di soccorso e per l'esodo degli occupanti, il divieto di utilizzo degli ascensori e di rientrare nell'edificio fino al termine dell'emergenza. Secondo la tipologia di edificio, va predisposto il centro di gestione delle emergenze per il coordinamento delle operazioni d'emergenza, commisurato alla complessità dell'attività;

- infine, in merito alla sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non costituire causa d'incendio.

I tecnici abilitati

Il d.m. del 7 agosto 2012, nell'art. 1 definisce che:

  • il «tecnico abilitato» è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze. In parole povere è l'ingegnere, l'architetto, il geometra o perito iscritto al proprio albo professionale.
  • il «professionista antincendio» è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Cioè è quel professionista già iscritto al proprio albo professionale ma che ha superato gli esami previsti dal d.lgs. n. 139/2006 (ex l. n. 818/1984).

Nella pratica le due figure si distinguono dal fatto che il tecnico abilitato può produrre solo parte della documentazione da allegare alla SCIA, mentre le altre certificazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività, o l'asseverazione del rinnovo dell'attestazione di conformità antincendio, necessitano della firma del professionista antincendio, come stabilito dall'art. 16 comma 4 del d.lgs. n. 139/2006.

Riferimenti

S. Marinelli, G. Macchi e M. Metti, La manutenzione antincendio a regola d'arte – Guida pratica e tempari per eseguire la manutenzione a regola d'arte su impianti e attrezzature, EPC ed., 2015

F. Dattilo, Il manuale di prevenzione incendi, Milano, 2013

L. Consorti e N. Mobilia, Autorimesse e parcheggi, Sicurezza antincendio, DEI ed., 2013

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