Omesso versamento di ritenute certificate e applicazione del sequestro preventivo per equivalente

La Redazione
10 Ottobre 2017

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, se per i fatti antecedenti alla modifica operata dall'art. 7 D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è richiesta la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, non essendo sufficiente la dichiarazione (modello 770), la sussistenza del “fumus commissi delicti” si può desumere anche dalla indicata dichiarazione o da altri elementi.

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, se per i fatti antecedenti alla modifica apportata dall'art. 7 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, all'art. 10bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è richiesta per un giudizio di colpevolezza la prova del rilascio ai sostituti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, non essendo sufficiente la dichiarazione datoriale (modello 770), la sussistenza del “fumus commissi delicti”, ai fini dell'applicazione del sequestro preventivo per equivalente, può tuttavia essere desunta anche dalla indicata dichiarazione o da altri elementi, purché se ne fornisca motivazione adeguata.

Così si è espressa la III sezione penale, nella sentenza n. 46390 depositata il 9 ottobre 2017, richiamando il principio di diritto della sentenza n. 48591/2016.

Nel caso in esame, l'omesso pagamento delle somme, indicate nel modello 770, è rilevabile dagli atti trasmessi dall'agenzia delle entrate; tuttavia dalla comunicazione dell'ufficio fiscale è risultato desumibile anche il rilascio delle certificazioni, ai soli fini del fumus cautelare, con apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

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