Reato di maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione: quale discrimen?
10 Ottobre 2017
Massima
L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. Il caso
Con l'ordinanza impugnata il tribunale del riesame di Reggio Calabria, in riforma della ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria in data 23 novembre 2016, ha sostituito la misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di dodici mesi nei confronti di un'insegnante presso una scuola materna, gravemente indiziata, in concorso con la collega del delitto di maltrattamenti in famiglia posto in essere ai danni degli alunni minorenni alla medesima affidati. Avverso tale ordinanza ricorre il difensore dell'indagata e ne chiede l'annullamento, deducendo i seguenti motivi:
La Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. La questione
Il ricorso per Cassazione veniva proposto dall'indagata, insegnante di scuola materna, per il reato di maltrattamenti in famiglia, a seguito della sostituzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di dodici mesi. Le censure mosse nel ricorso venivano cosi individuate: la carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata, in ordine alla denunciata mancanza di abitualità nelle condotte della indagata; la violazione di legge e, segnatamente, dell'art. 572 c.p., per la mancata considerazione dell'animus corrigendi idoneo ad inquadrare, nell'ottica della difesa, la fattispecie concreta nell'alveo dell'art. 571 c.p.; la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto la già intervenuta sospensione dal servizio dell'indagata disposta dall'Ufficio scolastico regionale avrebbe eliso ogni pericolo di recidiva. La Corte di cassazione dichiarava la manifesta infondatezza dei motivi proposti, oltre che per la loro genericità, anche per la mancanza di correlazione delle ragioni poste a fondamento dell'impugnazione con quelle argomentate dalla decisione impugnata. Invero, il Supremo Collegio rilevava come il tribunale del riesame avesse confutato specificamente le censure sollevate dalla difesa e riportato, in relazione a ciascun episodio, gli elementi gravemente indizianti emersi nei confronti della ricorrente. La Cassazione dunque ha ritenuto correttamente qualificato il fatto contestato, rientrando appieno nella fattispecie di maltrattamenti il clima di tensione emotiva sistematicamente instaurato all'interno delle classi dalla ricorrente, connotato da urla, reazioni esagerate aventi ad oggetto la punizione degli alunni, nonché da episodi di compressione fisica di varia intensità (quali tirate di capelli), trasmodati in alcuni casi nell'utilizzo di violenza fisica di apprezzabile entità. Ed invero, ha ricordato la Corte ribadendo una giurisprudenza ormai granitica sul punto che «con riguardo ai bambini il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. E che in ogni caso non può ritenersi tale l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perchè non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice». Da ultimo, con riferimento all'illegittimità del cumulo della misura cautelare interdittiva con la sospensione dal servizio già adottata dall'Ufficio scolastico regionale per la Calabria, la Cassazione ha evidenziato come la sospensione adottata dall'Ufficio scolastico regionale dal servizio non possa essere considerata elemento idoneo a escludere il pericolo di reiterazione della condotta criminosa per come contestata, in quanto si tratta di «un provvedimento autonomo, che può avere diversa e minore durata e con effetti diversi sul piano lavorativo. La sospensione deliberata in via amministrativa ha infatti efficacia meramente interinale ed, operando rebus sic stantibus, potrebbe essere revocata o, comunque, annullata pur in pendenza del procedimento penale». La Suprema Corte, dunque, a conclusione del suo ragionamento dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato e per gli effetti condannava la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ritenendo sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità condannava la stessa anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Le soluzioni giuridiche
La Cassazione con la pronuncia de quo ha confermato il proprio orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ribadendo come l'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, non rientra nell'ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, anche laddove sia sostenuto dall'animus corrigendi ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. Osservazioni
La giurisprudenza costante, a cui aderisce la sentenza in commento, pone l'accento sulla nozione di abuso sul minore, che si è arricchita di significati grazie ai contributi degli studi scientifico-psicologici, in particolare della psicologia giuridica minorile. L'abuso, infatti, è stato considerato da sempre come un comportamento che si concretizza in un danno meramente fisico, mentre oggi lo si qualifica anche in termini di omissione di cure, di abuso psicologico, di violenza assistita a cui si correla il manifestarsi di tutta una serie di disturbi psico-fisici che la letteratura scientifica ha chiaramente delineato. Ebbene se in passato ciò che distingueva le due figure di reato era solo lo scopo correttivo o disciplinare, attualmente la differenza viene individuata nell'atteggiarsi concreto della condotta. Invero, ai fini della configurabilità del delitto di abuso dei mezzi correttivi, deve farsi riferimento a quattro elementi fondamentali: il rapporto giuridico esistente fra soggetto attivo e passivo (tipicizzato dalla norma), il fine che si intende realizzare (dolo generico), che deve essere necessariamente educativo, il mezzo utilizzato (che deve essere necessariamente lecito) e il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Di converso l'abuso si realizza solo nel concreto eccesso di un potere di cui alcuni soggetti sono titolari nell'ambito di determinati rapporti (ad esempio di educazione, istruzione, cura). Sull'argomento la giurisprudenza ha ritenuto che «Il delitto di abuso dei mezzi di correzione e disciplina presuppone un uso consentito e legittimo dei mezzi educativi che, senza attingere a forme di violenza, trasmodi in abuso a causa dell'eccesso, arbitrarietà o intempestività della misura. Ove, invece, la persona offesa sia vittima di continui episodi di prevaricazione e violenza, tali da rendere intollerabili le condizioni di vita, ricorre il più grave reato di maltrattamenti in famiglia» (Cass. pen., Sez. VI, 12 settembre 2007, n. 34460). |