Ammissibilità della consulenza tecnica preventiva solo sulla determinazione del quantum debeatur
10 Ottobre 2017
Massima
E' inammissibile il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. ove il resistente abbia specificamente contestato l'esistenza di un diritto alla restituzione da parte del ricorrente e, quindi, l'an della pretesa a componimento della quale si chiede la consulenza tecnica preventiva, atteso che il procedimento di consulenza tecnica preventiva disciplinato da detta norma trova applicazione qualora la controversia sia limitata alla determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale. Il caso
Tizio proponeva ricorso ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. facendo valere nei confronti della Banca mutuante il proprio diritto alla restituzione di parte delle somme corrisposte per la restituzione delle rate di un mutuo, assumendo di aver corrisposto importi superiori a quelli dovuti in base alle previsioni contrattuali. L'istituto di credito eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'azione proposta in quanto esulante dall'ambito applicativo dell'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite e contestava nel merito la ricostruzione del ricorrente. La questione
La questione riguarda il controverso ambito di applicazione dell'istituto disciplinato dall'art. 696-bis c.p.c., con specifico riguardo alla possibilità di utilizzare lo stesso anche nell'ipotesi in cui venga contestato l'an debeatur. Le soluzioni giuridiche
La decisione che si annota accoglie l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso volto all'ammissione di una consulenza tecnica preventiva per la composizione della lite rilevando che l'ambito operativo della stessa è limitato alle controversie nelle quali la materia del contendere è circoscritta alla determinazione dell'entità delle somme spettanti alla parte ricorrente in ragione di un inadempimento contrattuale o di una responsabilità aquiliana della parte resistente. Osserva inoltre la pronuncia a sostegno della soluzione affermata che questa interpretazione restrittiva è funzionale anche a restringere l'indagine demandata al consulente tecnico d'ufficio a profili di mero fatto senza estendere impropriamente la stessa a questioni giuridiche come sarebbe stato nella fattispecie in esame essendo contestato dalla Banca lo stesso diritto alla restituzione delle somme invocate dal mutuatario. La pronuncia in commento si iscrive quindi nell'indirizzo interpretativo più rigoroso e restrittivo circa l'ambito di applicazione dell'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. per il quale presupposto dello stesso è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante - altre questioni controverse (cfr. Trib. Milano, sez. X, 23 gennaio 2007). Analogamente, si è ritenuto che il procedimento ex art. 696-bis c.p.c. non è attivabile in presenza di contestazione della responsabilità, avendo esso finalità essenzialmente dirette ad accertare in via preventiva il quantum debeatur (Giudice di pace di Bari, 5 aprile 2011, n. 2263, in www.giurisprudenzabarese.it). Secondo un'altra tesi, affermata anch'essa nella giurisprudenza di merito edita, invece, l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. può essere disposto anche quando si prospetti un contenzioso incentrato sull'accertamento e non solo sulla determinazione di crediti che traggano fonte da una fattispecie di responsabilità civile, contrattuale oppure aquiliana (Trib. Trapani, sez. fer., 10 ottobre 2006, in Giur. Merito, 2007, n. 6, 1649). Questa prospettiva appare seguita anche da quella parte della giurisprudenza secondo cui la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c. risulta ammissibile solo ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti da disporsi siano eminentemente di fatto (Trib. Roma, 26 marzo 2015, in Resp. civ. prev., 2015, n. 4, 1298): in sostanza, ciò che assume rilevanza è se l'intervento del consulente tecnico può essere risolutivo della controversia. Osservazioni
La soluzione affermata dalla pronuncia in commento non convince alla luce della ratio dell'istituto in esame. Riteniamo, infatti, che poiché la consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c. costituisce uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con obiettivi, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela, l'espletamento di tale consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al comma primo dell'art. 696-bis c.p.c., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Invero, la riferita funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto implica l'inopportunità di interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale non già della responsabilità ma del rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare, casi nei quali mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito (cfr. Trib. Busto Arsizio, 25 maggio 2010, in Resp. civ. e prev., 2010, n. 11, 2322, con nota di MURONI). Pertanto, poiché la funzione della consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696-bis c.p.c. piuttosto che cautelare è conciliativa e mira a conseguire effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, al fine di raggiungere una conciliazione tra le parti nella fase ante causam, è auspicabile un'interpretazione estensiva della portata del primo comma dell'art. 696-bis che consenta di far ricorso all'istituto anche nei casi in cui la controversia tra le parti riguardi anche la sussistenza dell'inadempimento o della dedotta responsabilità extracontrattuale. |