Affitto d’azienda e retrocessione al fallimento

La Redazione
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10 Ottobre 2017

In caso di affitto di azienda attuato nell'ambito di una procedura concorsuale, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 c.c., la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione.

In caso di affitto di azienda attuato nell'ambito di una procedura concorsuale, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 c.c., la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione.

Il caso. Il Tribunale respingeva l'opposizione allo stato passivo proposta da una S.p.a. nei confronti di un Fallimento a seguito del diniego di ammissione al passivo fallimentare del proprio credito maturato in conseguenza dell'esecuzione, in veste di appaltatrice, di un contratto di appalto di servizi con una S.p.a. affittuaria dell'azienda della società poi fallita, alla quale ultima l'azienda medesima era stata infine retrocessa all'esito del fallimento ed a seguito di recesso del Curatore dal contratto. Rilevava il Tribunale che il debito era stato contratto dall'affittuaria e non dalla concedente, ed aveva ad oggetto prestazioni interamente rese a favore della prima. Avverso tale provvedimento la S.p.a. proponeva ricorso in Cassazione.

Cessazione dell'affitto, retrocessione dell'azienda e successione nei rapporti. In tema di subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non hanno carattere personale, l'art. 2558 c.c. trova applicazione anche con riguardo agli aspetti collegati alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito della cessazione dell'affitto. Ai fini dell'applicazione della norma, la cessazione dell'affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda devono ricollegarsi direttamente alla volontà contrattuale delle parti o ad un fatto da questa espressamente previsto nel contratto stipulato in precedenza. Tuttavia, mentre il congegno di successione nei rapporti contrattuali presuppone che il trasferimento dell'azienda sia il prodotto della volontà contrattuale, la successione nei rapporti di credito e di debito nonché nei rapporti di lavoro subordinato relativi alla stessa azienda, costituisce una conseguenza necessaria ed inevitabile del trasferimento della stessa.