Ammissibilità limitata della capitalizzazione degli interessiFonte: Trib. Cuneo , 1 agosto 2017
10 Ottobre 2017
L'art. 120, comma 2, T.U.B., come novellato dall'art. 1, comma 629, della L.n. 147/2013 non ha introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori: il legislatore ha inteso non già escludere, in assoluto, qualsivoglia ipotesi di capitalizzazione degli interessi debitori, bensì solo escludere che gli interessi debitori, ai fini della produzione di ulteriori interessi debitori, possano essere imputati a capitale per più di una volta. In quest'ottica, il riferimento alla “periodica capitalizzazione” contenuto nell'art. 120, comma 2, lett. b), appare incompatibile con un divieto assoluto di anatocismo.
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