Notifica del ricorso per il fallimento di società già cancellata

La Redazione
11 Ottobre 2017

Anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato all'indirizzo pec della società cancellata in precedenza comunicato al registro, o direttamente presso la sede: non vi è spazio per la notifica diretta nei confronti del liquidatore.

Anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese il ricorso per la dichiarazione di fallimento è validamente notificato all'indirizzo pec della società cancellata in precedenza comunicato al registro, o direttamente presso la sede: non vi è spazio per la notifica diretta nei confronti del liquidatore.

Lo ha affermato la Cassazione, con l'ordinanza n. 23728 depositata il 10 ottobre.

Il caso. La Corte d'Appello di Cagliari revocava la sentenza dichiarativa del fallimento di una s.r.l. in liquidazione, rilevando che l ricorso introduttivo era stato notificato presso la sede della società, già cancellata dal registro delle imprese, e non presso la residenza del liquidatore. La curatela del fallimento proponeva, dunque, ricorso per cassazione.

Fallimento di società già cancellata: a chi notificare il ricorso. La S.C. ritiene fondato il ricorso: nel sistema delle notifiche in materia concorsuale, infatti, non è dato trovare un'ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di fallimento debbano essere notificati nei diretti confronti del titolare della ditta, o del legale rappresentante della società (in questo senso: Cass., n. 602/2017), né del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese.

L'art. 15, comma 3, l. fall., infatti, stabilisce che il ricorso deve essere notificato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, risultante dal registro delle imprese; in caso di notifica non possibile, o con esito negativo, la notifica si esegue esclusivamente di persona, a norma dell'art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/1959 presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese. In ultima istanza, la notifica si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede risultante dal registro.

Il sistema notificatorio nell'ambito della procedura fallimentare presenta un'innegabile diversità con quello ordinario di notifica, ex art. 145 c.p.c. e deve ritenersi applicabile anche nel caso di società in liquidazione (come nel caso di specie) già cancellata dal registro delle imprese. Anche in questa ipotesi, infatti, il ricorso per la dichiarazione di fallimento va notificato con le modalità previste dall'art. 15, comma 3, l. fall. (così: Cass. n. 17946/2016).

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