Il concorso tra crediti prededucibili e crediti ipotecari

La Redazione
11 Ottobre 2017

Ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 111-bis i creditori prededucibili devono essere soddisfatti in via prioritaria rispetto a tutti gli altri creditori con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare non gravato da garanzie reali , nel rispetto del criterio proporzionale, mentre il ricavato della vendita dei beni muniti di garanzia reale è destinato ai creditori garantiti ed è acquisito alla massa fallimentare soltanto de residuo.

Ai sensi dell'art. 111 e dell'art. 111-bis l.fall. i creditori prededucibili devono essere soddisfatti in via prioritaria rispetto a tutti gli altri creditori con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare non gravato da garanzie reali, nel rispetto del criterio proporzionale, mentre il ricavato della vendita dei beni muniti di garanzia reale è destinato ai creditori garantiti ed è acquisito alla massa fallimentare soltanto de residuo.

Qualora l'attivo fallimentare fosse costituito esclusivamente o quasi esclusivamente da un immobile gravato da garanzia reale, sarà il creditore ipotecario a “sopportare” pressoché integralmente tutte le spese speciali e generali sorte nel corso della procedura. In tale ipotesi, la prededucibilità è limitata alle sole spese correlate all'amministrazione ed alla liquidazione di tali beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all'incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità ai creditori garantiti.

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