Se la proroga della giurisdizione è contenuta in condizioni generali reperibili via web
11 Ottobre 2017
Il caso. Una società di diritto tedesco, convenuta davanti al Tribunale di Milano per inadempimento contrattuale, ha proposto regolamento di giurisdizione sostenendo la competenza del giudice di Berlino, in virtù di una clausola di proroga della giurisdizione, di carattere esclusivo, contenuta nelle condizioni generali del contratto reperibili via web accettate dalla controparte. Quest'ultima si è difesa con controricorso sostenendo l'inesistenza della clausola di proroga della giurisdizione.
Clausola di proroga della giurisdizione. Queste modalità di stipulazione dell'accordo di proroga della giurisdizione sono valide sulla base dell'art. 23, par. 1, del Reg. n. 44/2001/CE del 22 dicembre 2000 (cd. reg. Bruxelles I) nonché dell'identico art. 25 del Reg. n. 1215/2012 (cd. reg. Bruxelles I bis), secondo cui la forma scritta, imposta per tali accordi, «comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza».
Comunicazione elettronica che permette la registrazione durevole della clausola. Anche la Corte di giustizia dell'Unione europea, in una recente pronuncia (sentenza 21 maggio 2015, C-322/14) ha statuito che, ove la clausola di proroga della giurisdizione sia contenuta in condizioni generali di contratto disponibili mediante l'accesso ad un sito internet, si è in presenza di «una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente tale clausola, allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto».
Validità della clausola contenuta in condizioni generali reperibili via web. Il Collegio, al contrario di quanto sostenuto dalla controricorrente, afferma che dagli atti di causa risulta la presenza di una clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di Berlino nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla società tedesca ed espressamente richiamate nell'ordine di acquisto sottoscritto dalla committente ed accessibili all'indirizzo web specificato nel documento. La controricorrente, aggiunge la Corte, sottoscrivendo il modulo di ordine di acquisto predisposto dalla società tedesca, ha espressamente dichiarato «di aver preso conoscenza dei nostri termini e condizioni generali, sempre disponibili all'indirizzo web (…)».
Accertata la validità della clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un altro paese, la Suprema Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. |