CCNL Terziario Confcommercio: straordinari e festività locali

Teresa Zappia
12 Ottobre 2017

Ai sensi dell'art. 134 del CCNL Terziario Confcommercio, è corretto ritenere che non competono gli straordinari ai Quadri (personale direttivo con potere decisionale avvallato dalla Direzione/Proprietà), mentre spettano ai dipendenti di Livello 1 (personale direttivo con potere esecutivo e decisionale nell'ambito della gestione lavorativa del personale sottoposto d'ufficio)? Inoltre, nella filiale di Caponago (MB) viene riconosciuta da tempo, oltre alla festività patronale, una seconda festività denominata Festa del Commercio: è possibile non riconoscerla più oppure è da considerarsi un diritto acquisito?

Ai sensi dell'art. 134 del CCNL Terziario Confcommercio, è corretto ritenere che non competono gli straordinari ai Quadri (personale direttivo con potere decisionale avvallato dalla Direzione/Proprietà), mentre spettano ai dipendenti di Livello 1 (personale direttivo con potere esecutivo e decisionale nell'ambito della gestione lavorativa del personale sottoposto d'ufficio)?

Inoltre, nella filiale di Caponago (MB) viene riconosciuta da tempo, oltre alla festività patronale, una seconda festività denominata Festa del Commercio: è possibile non riconoscerla più oppure è da considerarsi un diritto acquisito?

Dalla lettura congiunta degli articoli 100, 107 e 134 del CCNL Commercio-Terziario si evince che, sia per i Quadri che per i lavoratori appartenenti al Livello 1, può sostenersi l'applicabilità della disposizione in forza della quale ad essi non è dovuto alcun compenso speciale, qualora svolgano la propria attività anche fuori il normale orario di lavoro. L'art. 134 del contratto suddetto, infatti, ad una prima descrizione del personale basata sulle mansioni svolte, fornisce una elencazione chiarificatrice, includendo nella sfera soggettiva di applicazione anche i gerenti, i direttori tecnici o amministrativi, i capi ufficio ed i capi reparto. Questi risultano riconducibili alla descrizione fornita dall'art. 100, e particolarmente ai punti 1 e 2, nonché dall'art. 107.

In merito alle festività, si dovrà fare riferimento all'art. 142 del medesimo contratto, il quale rispecchia la disciplina fissata dal legislatore: la L. n. 260/1949 e successive modifiche. Il dipendente può vantare un diritto esclusivamente rispetto alle festività nazionali, infrasettimanali e alla festa del Santo patrono del Comune nel quale è ubicata la sede di lavoro. I contratti collettivi possono riconoscere ulteriori giorni festivi, ma ciò non si rinviene nel caso di specie.

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