Approvata la legge delega per la riforma della legge fallimentare

La Redazione
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12 Ottobre 2017

Nella seduta di ieri il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il testo approvato si compone di sedici articoli suddivisi in tre capi: il Capo I (articoli 1-2) sulle disposizioni generali, il Capo II (articoli 3-15) reca i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza e, infine, il Capo III (articolo 16) è dedicato alle disposizioni finanziarie.

Nella seduta di ieri il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Il testo approvato si compone di sedici articoli suddivisi in tre capi: il Capo I (articoli 1-2) sulle disposizioni generali, il Capo II (articoli 3-15) reca i principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza e, infine, il Capo III (articolo 16) è dedicato alle disposizioni finanziarie.

Un restyling complessivo della materia che sarà anche lessicale dal momento che verrà eliminato (anche per la valenza negativa assunta) ogni riferimento alla parola “fallimento” sostituito con l'espressione “liquidazione giudiziaria” ferme restando, ovviamente, le disposizioni penali che si porranno in continuità sostanziale (art. 2, comma 1, lett. a).
Non vi sarà più quindi il diritto fallimentare (che in senso lato comprende tutti gli istituti toccati oggi dalla legge delega) ma quello che – già in molti corsi universitari – viene indicato il diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza.
Del resto dovrà essere prevista una nozione di stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'art. 5 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 2, comma 1, lett. c).
Saranno poi disciplinati diversamente la crisi di gruppi di imprese (art. 3) gli accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5), il concordato preventivo (art. 6), la liquidazione giudiziale (art. 7), l'esdebitazione (art. 8), il sovraindebitamento (art. 9), la liquidazione coatta amministrativa (art. 14) e l'amministrazione straordinaria (art. 15).
Il delegante ha previsto anche di dover mettere mano al sistema dei privilegi (art. 10) e alle garanzie mobiliari non possessorie (art. 11).

Procedura di allerta. La principale novità prevista dalla legge delega è senz'altro rappresentata dall'introduzione di una procedura di allerta – attribuita alle Camere di Commercio - finalizzata ad anticipare quanto più possibile l'emersione di una situazione di insolvenza (anche probabile) per poter essere “trattata” e “risolta” in maniera appropriata.
Si tratterà di una procedura non giudiziale e confidenziale di composizione assistita della crisi finalizzata a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori e che sarà affidata ad un organismo costituito presso ciascuna camera di commercio.
Una procedura cui accederà ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici.
L'organismo sarà composto da almeno tre esperti e sarà attivato su istanza del debitore (ma non soltanto) ed avrà la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.
Ed infatti, l'organismo a seguito delle segnalazioni ricevute da creditori pubblici qualificati o su istanza del debitore, convocherà immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi.
Una confidenzialità che, però, appare in qualche modo “temperata” dal momento che la delega chiede al Governo:
(a) di precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;
(b) di prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera;
(c) di prevedere che il collegio in caso di “fallimento” del tentativo (absit iniuria verbis), l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima.

Misure protettive del patrimonio. Durante questa fase – sul modello (seppur non coincidente dell'attuale art. 15 l. fall. - dovrà essere consentito al debitore di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti di cui alla lettera b) riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima.

Indizi della crisi. Un ruolo importante volto a far emergere il prima possibile i sintomi della crisi dovrà essere previsto in capo agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alle società di revisione: dovranno avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi.
In quest'ottica dovranno giocare un ruolo importante anche i creditori pubblici qualificati (tra cui vi sono l'Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione): perderanno il privilegio loro accordato dal diritto sostanziale se non segnaleranno immediatamente il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

Modifiche al Codice Civile in ambito societario. Come anticipato sopra, la nuova disciplina della crisi d'impresa richiede un ruolo attivo dell'imprenditore e degli organi sociali, chiamati a istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della continuità aziendale, nonchè ad attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi.

Oltre a questo intervento, il legislatore delegato dovrà modificare anche altre disposizioni del Codice civile relative al diritto societario, prevedendo, tra le altre cose:

- l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale costituisce causa di scioglimento della società, ex art. 2484 c.c.;

- la possibilità di sospendere l'operatività delle cause di scioglimento di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4) e art. 2545-duodecies, nonché di sospendere gli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, 6, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione e di regolazione concordata preventiva della crisi;

- i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro gli amministratori in ragione della violazione dei doveri di cui all'art. 2486 c.c.;

Società a responsabilità limitata. La legge delega interviene anche sulla disciplina della s.r.l., estendendo i casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, in particolare quando la società per due esercizi consecutivi abbia superato almeno uno di determinati valori (totale dell'attivo nello stato patrimoniale; ricavi delle vendite e delle prestazioni; dipendenti occupati in media durante l'esercizio). In caso di inerzia della società, la nomina avviene in via giudiziale, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti, cessa l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore.

La legge delega ha esteso anche alle s.r.l. l'applicabilità degli artt. 2394 e 2409 c.c.: viene pertanto positivizzato che i creditori sono legittimati a proporre l'azione di responsabilità anche contro gli amministratori di s.r.l. e non solo nelle s.p.a. (anche se la giurisprudenza era già pervenuta a questa conclusione, con applicazione estensiva della norma); del pari applicabile alle s.r.l. la denuncia al tribunale dei soci.