Trasferimento di partecipazioni sociali e competenza del tribunale delle imprese

Guido Romano
13 Ottobre 2017

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, D.Lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. n. 1/2012, conv., con mod., in L. n. 27/2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale...
Massima

In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, nelle controversie relative alle partecipazioni sociali o ai “diritti inerenti” queste ultime, di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, D.Lgs. n. 168/2003, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. n. 1/2012, conv., con mod., in L. n. 27/2012, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (nella specie, la S.C. ha ritenuto la competenza delle sezioni ordinarie del tribunale in relazione ad un'azione diretta ad ottenere la nullità di un contratto di intermediazione nell'acquisto di azioni a fine di investimento, la cui causa petendi andava, quindi, individuata nel contratto di investimento e non nel trasferimento delle partecipazioni sociali).

Il caso

Un cliente conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Ferrara, un istituto di credito deducendo di avere acquistato azioni del medesimo istituto di proprietà di un soggetto terzo a mezzo dell'intermediazione della stessa banca con cui aveva stipulato un contratto generale di investimento. L'attore lamentava, tuttavia, la nullità di tale contratto per difetto di forma e per l'esorbitanza dell'ordine rispetto all'oggetto del mandato, nullità dalla quale egli faceva discendere la nullità dell'acquisto delle azioni e l'obbligazione, gravante sulla banca, di procedere alla restituzione del prezzo pagato per le azioni.

Il Tribunale di Ferrara declinava la propria competenza in favore della competenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna all'uopo rilevando che la controversia sarebbe stata attratta dalla competenza del c.d. Tribunale delle imprese in ragione del disposto di cui all'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003 che assoggetta a detta competenza le controversie aventi ad oggetto il “trasferimento” delle “partecipazioni sociali” ed “ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, anche se proposte domande ulteriori e connesse.

Interposto regolamento di competenza da parte del cliente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, dichiarava la competenza del Tribunale di Ferrara, escludendo così che la causa rientrasse nell'ambito del perimetro della cognizione delle Sezioni specializzate.

Le questioni giuridiche e la soluzione

L'art. 3 lett. b) D.Lgs. n. 168/2003 (come modificato dall'art. 2 d.l. n. 1/2012, conv., con mod., in L. n. 27/2012) prevede che siano attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa una serie di controversie, indicate in una sorta di catalogo, che possono ricondursi alle materie del diritto industriale, del diritto antitrust, del diritto societario e degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria.

Con particolare riferimento alle controversie che involgono profili di diritto societario e limitando l'esame alle questioni trattate dalla decisione in commento, il secondo comma della richiamata disposizione precisa che le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi 5, 6 e 7, e titolo 6, c.c., per le cause e i procedimenti relativi:

a) “a rapporti societari” (dizione alla quale segue una esemplificazione di tali rapporti);

b) “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.

La decisione in commento affronta specificatamente la competenza delle Sezioni specializzate con riguardo alla ipotesi indicata sub b).

Secondo l'ordinanza in commento “già nella formulazione complessiva della norma risulta posto l'accento su quel che costituisce l'oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett. a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett. b) l'attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti”. In questa prospettiva, la norma avrebbe inteso valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, “il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio”.

Ebbene, nel caso in esame, l'azione svolta dal cliente non era relativa al trasferimento delle azioni, ma era basata sul contratto di intermediazione, negozio il cui oggetto non è costituito (necessariamente) dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata (meglio sarebbe dire, se non in via accidentale), tant'è che la domanda di nullità dell'acquisto delle azioni della banca conseguiva, in tesi di parte attrice, alla nullità del contratto generale d'investimento.

Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, la natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell'acquisto delle azioni, determinata dal fatto estrinseco e accidentale che l'intermediario ha acquistato da terzi azioni, esclude la vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate, non potendosi neppure ritenere che tale competenza si fondi sulle ragioni di connessione di cui al terzo comma dell'art. 3. D'altra parte, chiosa la decisione, tale delimitazione sarebbe da ritenersi coerente con l'esigenza di evitare l'ampliamento eccessivamente incerto della competenza societaria delle sezioni specializzate.

Sebbene le conclusioni cui giunge la decisione in commento siano da condividere, il percorso motivazionale non appare del tutto coerente e merita qualche approfondimento soprattutto con riguardo alla “sovrapposizione” dei concetti espressi nelle lett. a) e b) dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003.

Osservazioni

Le controversie devolute alla cognizione del Tribunale delle imprese. La nozione di “rapporti societari”...

Come appena evidenziato, la decisione in commento opera una lettura - verrebbe dire sistematica - del secondo comma dell'art. 3 secondo cui la norma avrebbe inteso valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali.

Affermare, infatti, che - ai fini di radicare la competenza della Sezione specializzata anche con riferimento all'ipotesi del “trasferimento delle partecipazioni sociali” - sia necessario una diretta attinenza della controversia con le “partecipazioni sociali” implica introdurre un elemento costitutivo della fattispecie che non è presente nella norma e, sostanzialmente, operare una lettura unitaria delle due ipotesi, quella dei “rapporti sociali” e quella del “trasferimento delle partecipazioni”, pervenendo, peraltro, come si vedrà nel prosieguo, a svuotare di qualsiasi contenuto realmente precettivo quest'ultima nozione.

In altre parole, l'interpretazione offerta dalla Corte non appare corrispondente al dato letterale della norma che, alla lett. a), prende in considerazione, in via autonoma e senza alcuna sovrapposizione, i “rapporti sociali” e, alla lett. b), il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti.

Si tratta, dunque, di concetti che devono essere considerati separatamente e sui quali occorre ora partitamente soffermarsi.

Preliminarmente non ci si può, tuttavia, esimere dall'osservare come rientrano nella competenza del tribunale delle imprese non solo i giudizi contenziosi, ma anche quelli di volontaria giurisdizione come è reso manifesto dalla circostanza che l'art. 3 fa riferimento anche ai “procedimenti” (e non solo alle cause) relativi all'elencazione immediatamente successiva (Trib. Modena, 23 gennaio 2013 e App. Napoli, 17 febbraio 2014, in Giur. it., 2015, 96, secondo i quali è competente la Sezione specializzata per la nomina, ai sensi dell'art. 2487 c.c., del liquidatore; contra, ma in modo non condivisibile, Trib. Bari, 21 giugno 2013).

Il legislatore non ha inteso chiarire il concetto di “rapporti societari” limitandosi a fornire un elenco esemplificativo delle fattispecie che vi rientrano (su tale concetto, da ultimo, G. Niccolini, A proposito di una massima imprecisa (con una breve chiosa critica e con qualche osservazione sulla competenza del tribunale delle imprese a conoscere delle controversie sul compenso di amministratori e liquidatori di società di capitali), in Riv. dir. impr., 2016, 276; M. Houben, Sulla competenza del tribunale delle imprese in materia di titoli obbligazionari, in Banca, Borsa, tit. cred., 2017, II, 364, nota a Trib. Napoli, 22 marzo 2016; P. Celentano, Le sezioni specializzate in materia d'impresa, in Soc., 2012, 820).

Tuttavia, non può sfuggire che il legislatore abbia richiamato una locuzione, quella di rapporti societari appunto, già utilizzata per definire l'ambito applicativo del c.d. processo societario (D.Lgs. n. 5/2003, oggi abrogato). Ebbene, la differenza tra “processo societario” e “sezioni specializzate in materia di impresa” risiede in ciò che il legislatore, con il primo, aveva inteso introdurre un rito autonomo ed originale, senza però creare un giudice specializzato o deroghe alla competenza per materia o per territorio, mentre, con le seconde, ha voluto, conservando il rito del processo di cognizione ordinario, creare un giudice “specializzato” accentrando la competenza a conoscere le relative controverso in un numero ristretto di tribunale. Tuttavia, nonostante le differenze, appare evidente - con riferimento alle materie devolute - «una linea di coesione, tra i due prodotti normativi» (così, M. Sandulli, La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria, in Nuovo dir. soc., 2013, 8, 14).

L'identità terminologica voluta dal legislatore consente, quindi, di affermare la sostanziale replicabilità dell'elaborazione intervenuta in sede di interpretazione di quella norma al fine di definire le controversie devolute alla cognizione della Sezione specializzata in materia di impresa (in questo senso, richiamando il precedente normativo del rito societario, cfr., Trib. Massa, 4 aprile 2016, in Giur. it., 2016, 1412 con nota di G. Niccolini, Note minime a margine di un'ordinanza sulla competenza “societaria” del tribunale delle imprese).

Ciò posto, vigente il precedente normativo, era diffuso il convincimento che la lata estensione dei rapporti societari cui all'art. 1 D.Lgs. n. 5/2003 comportasse l'applicazione del rito speciale a tutte le controversie che traevano origine e fondamento dal contratto di società, ovvero a quelle in cui venivano in considerazione rapporti tra i soci, tra i soci ed organi sociali e, più in generale, alle controversie endosocietarie, attinenti ai rapporti interni e al funzionamento dell'organismo societario (Così, E. Dalmotto, artt. 1-24, in G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti (a cura di), Il nuovo diritto societario, Bologna, 2004, 2775; M. Montanaro, art. 1 in G. Arieta, F. De Santis (a cura di), Commentario dei processi societari, Torino, 2007, 15).

Come già per il precedente del rito societario, anche con riferimento alla competenza delle sezioni specializzate, rimane corretto affermare che sia stata utilizzata una formula volutamente onnicomprensiva che abbraccia l'intero perimetro dei rapporti «di società». Come è stato efficacemente affermato, «l'ampia portata semantica della locuzione “rapporti societari” (e lo scopo illustrativo e pedagogico, non già inventariale, della lista di rapporti che vi si devono comprendere, nonché l'estensione delle materie ivi censite) induce a reputare rientranti nell'ambito della competenza “societaria” delle sezioni specializzate in materia d'impresa tutti i giudizi che si connettono allo svolgimento del rapporto sociale, che si coordinano cioè alla vicenda corporativa nei suoi segmenti costitutivi, attuativi e conclusivi» (così, G. Niccolini, A proposito di una massima imprecisa, cit., 272 cui si rimanda anche per i numerosi richiami alla giurisprudenza di merito). In questo ordine di concetti, vi rientrano tutti i rapporti attraverso i quali il contratto di società si esprime o che dal contratto di società derivano e al contratto sociale sono funzionali: i rapporti fra i soci, la società e gli organi sociali, come quelli concernenti i modi di partecipazione dei soci all'operazione economica e, dunque, gli istituti di voice e di exit; i rapporti tra gli organi sociali e la società, compresi quelli relativi ai compensi degli organi sociali (così M. Sandulli, La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria, cit., 16). Più precisamente, appare ovvio, nella prospettiva delineata, che i diritti che derivano dalla partecipazione sociale siano, a tutti gli effetti, “rapporti societari”.

Vi rientrano, altresì, i rapporti sorti in vista dell'instaurazione di un rapporto societario pur se questo non è mai venuto in essere (M. Sandulli, La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria, cit., 16 che menziona il caso del rimborso di quanto conferito in prospettiva della costituzione di una società).

D'altra parte, una interpretazione ampia della locuzione “rapporti sociali” è imposta anche dall'esame della ratio sottesa alla istituzione delle sezioni specializzate e, precisamente, quella di fare di queste il polo d'attrazione di tutti gli affari giudiziari che coinvolgono le società, anche estere, di capitali o cooperative non in ragione dell'attività d'impresa da loro svolta, ma in ragione della loro organizzazione, cioè, in sintesi, di tutti gli affari la cui trattazione implica necessariamente la risoluzione di, più o meno complesse, questioni di diritto societario (così, P. Celentano, Le sezioni specializzate in materia d'impresa, in Soc., 2012, 820; M. Sandulli, La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria, cit., 16).

Anzi, una parte della dottrina è andata anche oltre, rilevando come non possa limitarsi la competenza esclusivamente in relazione alla causa petendi ed al petitum, dovendosi estendere anche ad ogni fattispecie nella quale rilevi l'accertamento dell'esistenza o inesistenza del rapporto incidenter tantum, ovvero dove l'oggetto della domanda è indirettamente influenzato dalla soluzione di questioni societarie. In altre parole, anche quando il rapporto societario ha carattere pregiudiziale rispetto al petitum o alla causa petendi, esso è da ricomprendere nelle previsioni di legge (M. Sandulli, La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria, cit., 15, il quale rileva come l'interpretazione ampia della norma sia imposta dal terzo comma dell'art. 3 laddove sono attratte alla competenza delle Sezione specializzate anche le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelle indicate ai commi precedenti).

Una concezione “ampia” e, si dovrebbe dire, “onnicomprensiva” del concetto di “rapporti societari” si rinviene poi nella giurisprudenza di legittimità ove è stato, anche di recente (Cass., 7 luglio 2016, n. 13956), affermato che la distinzione tra controversie che riguardano gli atti dell'amministratore nell'espletamento della funzione di gestione della società e controversie tra la società ed il suo amministratore inerenti ai diritti scaturenti dal rapporto tra di essi intercorrente, si mostri non rilevante ai fini della interpretazione dell'ampia previsione della nuova norma processuale dell'art. 3 sopra richiamato. Al contrario, il riferimento ai “rapporti societari” è idoneo a includere nella competenza per materia attribuita alle Sezioni Specializzate tutte le controversie tra la società ed i suoi amministratori trovando una simile conclusione riscontro - prima ancora che nella ratio visibile della norma, diretta a concentrare tutta la materia dinanzi ad un giudice specializzato - nella formulazione testuale della norma stessa, che, se da un lato, espone un criterio di individuazione generale fornito dalla espressione “rapporti societari”, che si ritiene riferibile alle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, dall'altro, con l'espressione "ivi comprese", aggiunge l'indicazione di alcune controversie incluse in tale ampio ambito, tra le quali quelle riguardanti le azioni di responsabilità da chiunque promosse nei riguardi degli amministratori per inadempimento alle funzioni ad essi affidate (oltre a Cass., 7 luglio 2016, n. 13956, cit., si veda Cass., 9 luglio 2015, n. 14369 che ha ritenuto di competenza della Sezione specializzata la controversia tra gli amministratori e la società concernente la revoca dalla carica; Cass., 11 febbraio 2016, n. 2759 che ha ritenuto di competenza della Sezione specializzata la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società e riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata).

D'altra parte, la medesima giurisprudenza richiama gli orientamenti formatisi in sede di interpretazione dell'art. 2949 c.c. laddove si era pervenuti alla conclusione che il termine prescrizionale quinquennale previsto dalla norma da ultimo menzionata si applica a tutti i rapporti sociali riferendosi tale nozione a quei diritti che derivano dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta con il contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale, restando esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto (Cass., 25 settembre 2013, n. 21903; Cass., 1 giugno 1993, n. 6107; in dottrina, per il medesimo richiamo all'art. 2949 c.c., cfr., G. Niccolini, A proposito di una massima imprecisa, cit., 275).

In definitiva, come è stato efficacemente affermato, la previsione di competenza per materia riferita al “rapporto societario”, proprio perché individua una materia e lo fa con riferimento al “rapporto” giustifica una lettura onnicomprensiva delle controversie che dal rapporto emanano (Cass., 9 luglio 2015, n. 14369, cit.; Trib. Roma, 8 maggio 2017, n. 8963).

Non può in questa sede darsi conto dell'intera casistica maturata, successivamente alla creazione delle Sezioni specializzate, con riferimento ai “rapporti societari”. Non ci si può esimere dall'osservare, tuttavia, che devono essere ricondotte alla competenza specializzate le controversie inerenti il compenso degli amministratori o deli liquidatori (Cass., 7 luglio 2016, n. 13956 cit.) e dei sindaci (Trib. Roma, 3 settembre 2015, in Soc., 2016, 887, con nota di F. Fainelli, Compensi spettanti ai componenti di organi sociali: la competenza al Tribunale delle imprese). Sul punto, si segnala che, in passato, la controversia relativa al compenso spettanti ai componenti di detti organi era stata esclusa dalla competenza del tribunale delle imprese poiché avente ad oggetto il rapporto di lavoro, eventualmente parasubordinato, o di opera professionale tra detto soggetto e la società (così, Cass., 23 maggio 2014, n. 11448): tuttavia, oggi, non dovrebbero esservi più dubbi in merito alla non predicabilità di un rapporto di lavoro tra società ed amministratori avendo le sezioni unite della Corte affermato che l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c. (Cass., sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1545 che hanno fatto discendere dal principio menzionato che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza í limiti previsti dal quarto comma dell'art. 545 c.p.c.).

Ancora, appaiono sussumibili alla competenza del tribunale delle imprese le controversie aventi ad oggetto la revoca dalla carica di amministratori (Cass., 9 luglio 2015, n. 14369, cit., in Foro it., 2015, I, 3876 con nota di G. Niccolini, Competenza del tribunale delle imprese sulle controversie tra amministratori e società); il risarcimento del danno dovuto all'amministratore revocato dalla carica senza giusta causa (Trib. Viterbo, 18 dicembre 2015, inedita, menzionata da G. Niccolini, A proposito di una massima imprecisa, cit., 281); l'accertamento e la dichiarazione di simulazione assoluta e, in subordine, di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione in fondo patrimoniale di un immobile da parte di amministratori nei cui riguardi la stessa società attrice aveva esercitato azione di responsabilità (Trib. Castrovillari, 13 ottobre 2014).

Peraltro, la competenza delle Sezioni specializzate si estende anche a quelle controversie in cui viene in rilievo una non più attuale permanenza del rapporto societario - vuoi in relazione ad un singolo socio, vuoi con riguardo all'intera società - purché aventi ad oggetto una disputa sul modo di essere delle situazioni giuridiche soggettive conseguenti al venire meno di quel rapporto (Trib. Massa, 4 aprile 2016 cit. che aveva riguardo alla domanda di un creditore di una società cancellata dal registro delle imprese volta a far dichiarare che l'immobile di cui era proprietaria la società è pervenuto ai soci).

Non del tutto convincente, invece, si presenta l'affermazione secondo la quale è competente il tribunale ordinario sulle controversie relative alla trasformazione di società di persone in società di capitali qualora la trasformazione debba ancora essere compiuta (Trib. Spoleto, 9 marzo 2016, in Nuova Giur. civ., 2016, 1205 con nota di M. Sartori, Principio di continuità e competenza del tribunale delle imprese nella trasformazione di società di persone costituite prima della riforma) proprio perché la società di capitali costituisce l'esito dell'operazione riguardata nel suo complesso.

… e quella di “trasferimento di partecipazioni sociali”.

La lett. b) dell'art. 3 - che utilizza la medesima formula di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (rito societario) - prevede la competenza della Sezione specializzata per le cause ed i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”.

Sorge, quindi, il dubbio se siano devolute al c.d. “tribunale delle imprese” tutte le cause aventi ad oggetto, anche indirettamente, un trasferimento di partecipazioni sociali ovvero se, ai fini della attribuzione, sia necessario che la controversia verta su profili che afferiscano all'atto dispositivo e non già solo al suo oggetto. In altre parole, si pone il problema di stabilire se la competenza delle sezioni specializzate includa anche le azioni di cui il negozio avente ad oggetto partecipazioni sociali o diritti inerenti a partecipazioni sociali non costituisce né il petitum né la causa petendi, se non indirettamente (su tale problematica, P. Celentano, Le sezioni specializzate in materia d'impresa, in Società, 2012, 821).

Infatti, la categoria dei procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” è tanto ampia da risultare idonea a comprendere anche procedimenti che ben poco potrebbero avere a che fare con la materia societaria, come quello avente ad oggetto l'azione di divisione giudiziale di un patrimonio nel quale vi sia una partecipazione sociale ovvero una impugnativa di un testamento ovvero ancora una causa relativa ad una donazione che non abbiano diretta attinenza con la partecipazione che di quella divisione, di quel testamento o di quella donazione costituisce soltanto l'oggetto: tuttavia, qui è il centro del problema, la formula legislativa (“ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali”) sembra indicare la competenza delle sezioni specializzate proprio in ragione di quell'oggetto e non già del “contenitore” utilizzato per il trasferimento della partecipazione (in senso favorevole all'attrazione della competenza delle Sezioni specializzate, M. Sandulli, La competenza del tribunale delle imprese in materia societaria, cit., 17 il quale osserva che, in caso di divisione di partecipazioni sociali, anche se lo strumento del trasferimento è estraneo alla tipologia societaria, comunque, il bene oggetto del rapporto è un bene societario in funzione della sua appartenenza).

È stata, dunque, avvertita la necessità di una interpretazione bilanciata della norma in quanto, altrimenti, si assisterebbe ad una eccessiva e peraltro dai confini assai incerti espansione della competenza delle sezioni specializzate in materia d'impresa. Tale strada, tuttavia, alla luce dell'ampio disposto normativo, appare però difficilmente percorribile.

Secondo una ipotesi interpretativa, chiaramente restrittiva cui sembra ispirarsi la decisione in commento, la competenza delle sezioni specializzate sarebbe limitata, in caso di negozi tra vivi di trasferimento delle partecipazioni sociali, alle sole cause il cui oggetto incide effettivamente sulla composizione della società, e quindi, ad esempio, ai casi in cui si impugna il negozio traslativo per fare valere o ottenere la caducazione dei suoi effetti, ciò comportando l'accertamento della persistenza della preventiva composizione della compagine societaria (es. nullità, simulazione, risoluzione di un negozio di cessione di partecipazioni sociali); dovrebbe, al contrario, escludersi la competenza delle sezioni specializzate laddove invece si discuta del medesimo negozio, ma senza una diretta incidenza sulla compagine sociale (es. azione di adempimento del pagamento del prezzo di una vendita di partecipazioni).

Tale opzione interpretativa, tuttavia, introduce un criterio discretivo (incidenza della risoluzione della controversia all'interno dell'organizzazione societaria) che la norma non prende a presupposto per l'attribuzione della controversia alle sezioni specializzate e porta ad escludere tutte le cause di adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto traslativo di partecipazioni sociali che, già sotto il regime del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, erano pacificamente soggette al rito societario.

Peraltro, vi sono azioni che, pur non incidendo direttamente sulla composizione della società, appaiono certamente rientrare nella competenza delle sezioni specializzate. Si pensi, ad esempio, alla causa in cui in cui l'acquirente di una partecipazione sociale intenda far valere eventuali clausole di garanzia in ordine alla consistenza patrimoniale della partecipazione stessa. In tale ipotesi, la controversia - ove non destinata ad ottenere la risoluzione del contratto, ma eventualmente il risarcimento del danno - non ha un diretto riflesso sulla composizione della società, rimanendo il rapporto giuridico confinato tra le parti del negozio traslativo delle quote e restando la società (ed il suo assetto organizzativo) sullo sfondo: tuttavia, non appare errato considerare come proprio tali controversie rispondono maggiormente alla ratio dell'istituzione del c.d. “tribunale delle imprese” in quanto, proprio in esse, si avverte la necessità di una maggiore specializzazione del giudice e di una maggiore celerità della risposta giudiziaria che costituiscono, come è noto, i presupposti ideali dell'introduzione della nuova normativa (sul punto, G. Romano, Sezione specializzata in materia di impresa, in questo portale).

Conseguentemente deve ritenersi preferibile l'orientamento secondo il quale la competenza delle sezioni specializzate sussisterebbe in tutti i casi in cui l'oggetto della domanda è un diritto derivante da un negozio avente ad oggetto il trasferimento di partecipazioni sociali.

L'esattezza degli esposti rilievi trova conferma nel dato testuale della norma. È stato, infatti, affermato (Cass., 16 ottobre 2014, n. 21910, la cui motivazione è stata ripresa da Cass., 21 febbraio 2017, n. 4523) che, nella lettera b), sono individuate come oggetto dell'attribuzione di competenza le controversie concernenti il trasferimento delle partecipazioni sociali o quelle concernenti ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali. Quindi con la disgiuntiva “o” si fa riferimento ai “diritti inerenti”. La previsione delle prime due tipologie di controversie è fatta anch'essa con l'uso della disgiuntiva “o”. Ne segue che l'ulteriore disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative ai diritti inerenti si presta ad essere intesa non già nel senso che il legislatore abbia voluto riferirsi ai diritti inerenti le sole partecipazioni sociali (cioè i diritti del socio discendenti dalla partecipazione sociale), bensì nel senso che tali diritti siano quelli nascenti dalle due ipotesi contemplate prima, cioè dal trasferimento delle partecipazioni sociali, id est dai relativi negozi di trasferimento, e da ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali.

Opinare diversamente, interpretando il concetto di “diritti inerenti” esclusivamente con riferimento ai diritti del socio connessi alla partecipazione sociale, sarebbe contrario all'esegesi complessiva dell'art. 3 in quanto si porrebbe in contraddizione con il fatto che le controversie inerenti i diritti di c.d. partecipazione del socio sono comunque già previste dalla lettera a), che parla di cause e procedimenti relativi a “rapporti societari” e si presta, come osservato in precedenza, a comprendere anche il rapporto fra socio e società riguardo ai diritti nascenti dalla partecipazione sociale. Una simile interpretazione della lett. b) svuoterebbe la disposizione di qualsiasi contenuto realmente precettivo.

In altre parole, la stessa espressione cause relative “a ogni altro negozio avente ad oggetto comunque le partecipazioni sociali” risulta talmente generica da non poter essere intesa come limitata alle controversie sulla validità e efficacia del negozio: l'espressione “relativi” quanto alle cause ed ai procedimenti è talmente lata che richiede solo che la controversia abbia un collegamento con il negozio.

In questa prospettiva, sono state ritenute soggette alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi ad oggetto il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale che sia stato ceduto dal creditore ad un terzo (Cass., 16 ottobre 2014, n. 21910 cit.); l'acquisto di una partecipazione sociale mediante cessione di crediti pro solvendo (Cass., 21 febbraio 2017, n. 4523, cit.); l'accertamento della simulazione della cessione delle quote sociali funzionale alla azione di riduzione (Trib. Pesaro, 13 luglio 2013); la nullità del testamento che aveva disposto di una partecipazione sociale in favore di un soggetto e la simulazione del successivo trasferimento della partecipazione a un terzo (Trib. Catania, 3 luglio 2014); l'inadempimento di un contratto con il quale una parte abbia trasferito all'altra una quota pari all'1% del capitale sociale di una s.a.s. e una quota pari al 10% del capitale sociale di una s.r.l. a fronte dell'accollo da parte degli acquirenti dell'accollo del debito derivante da un contratto di mutuo nei confronti di un istituto di credito (Trib. Verona, 8 maggio 2015); la risoluzione di un contratto (patto di garanzia e manleva) stipulato tra cedente e cessionario, contestualmente alla stipula tra i medesimi di un (diverso e separato) atto di cessione di quote sociali di una società responsabilità limitata (Trib. Massa, 23 gennaio 2015); la simulazione assoluta degli atti dispositivi, pur non aventi ad oggetto le quote sociali, in grado di incidere, anche in via indiretta, sull'organizzazione interna della società e sul suo funzionamento (Trib. Bologna, 11 novembre 2015).

La competenza del Tribunale delle imprese è stata anche riconosciuta in relazione alle controversie instaurate per ottenere la revocazione della donazione di una quota di società a responsabilità limitata per ingratitudine ex art. 801 c.c. (Trib. Roma, 22 ottobre 2015, ma contra, Trib. Napoli, 22 marzo 2016, in Banca, Borsa, tit. cred., 2017, II, 364 che ha affermato che non sussiste la competenza “riservata” delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie aventi ad oggetto la revoca di donazioni di titoli obbligazionari, trattandosi di materia che non riguarda rapporti societari).

Conclusioni

Nei precedenti paragrafi ci si è soffermati sui concetti, espressi dall'art. 3 lett. b) D.Lgs. n. 168/2003, di “rapporti sociali” e di “trasferimento delle partecipazioni sociali” evidenziando, da un lato, come la lettera della norma ne imponga una interpretazione estensiva e, dall'altro, come occorra evitare sovrapposizioni tra le due nozioni che sono e devono rimanere distinte ciascuna regolante un diverso gruppo di materie devoluto alla cognizione delle Sezioni specializzate.

Solo una simile operazione ermeneutica, infatti, consente di realizzare l'obiettivo che il legislatore - valorizzando gli elementi della specializzazione del giudice e della concentrazione delle controversie indicate nell'art. 3 in un limitato numero di uffici giudiziari - ha perseguito attraverso la costituzione delle Sezioni specializzate in materia di imprese (altrimenti dette, con etichetta eccessivamente suggestiva, Tribunali delle imprese), obiettivo consistente nel fare di queste il “polo d'attrazione” di tutti gli affari giudiziari che coinvolgono le società di capitali, i loro soci e le partecipazioni sociali.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.