Decadenza automatica dell’amministratore e ininfluenza della successiva riabilitazione

La Redazione
13 Ottobre 2017

L'iscrizione della decadenza di un soggetto dalla carica di amministratore, effettuata ai sensi dell'art. 2382 c.c. a seguito di condanna penale, non può essere cancellata d'ufficio, ex art. 2191 c.c., dopo l'estinzione della pena e la conseguente revoca delle pene accessorie

L'iscrizione della decadenza di un soggetto dalla carica di amministratore, effettuata ai sensi dell'art. 2382 c.c. a seguito di condanna penale, non può essere cancellata d'ufficio, ex art. 2191 c.c., dopo l'estinzione della pena e la conseguente revoca delle pene accessorie: la decadenza determina la cessazione dell'amministratore con effetti immediati ed è insensibile alla successiva riabilitazione, la quale è inidonea a rimuovere, anche solo ex nunc, gli effetti della decadenza stessa, ma consente soltanto che il soggetto interessato possa essere nuovamente nominato amministratore dall'assemblea.

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