Pubblico impiego e mansioni superiori: no all’inquadramento superiore ma solo differenze economiche
13 Ottobre 2017
È da escludere che l'esercizio di mansioni superiori determini l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103 c.c., proprio per quel principio generale, insuperabile, di cui al comma primo, dell'insensibilità dell'inquadramento formale rispetto alla realtà fattuale. L'assegnazione fuori dei limiti consentiti è nulla, cioè è improduttiva di effetti, giuridici e contrattuali, mentre genera invece il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico”. |