Efficientamento energetico residenziale

Davide Vitali
12 Ottobre 2017

Quadro generale delle ipotesi di efficientamento energetico con particolare riferimento all'edilizia residenziale. Definizione del termine spesso confuso con il semplice utilizzo di fonti rinnovabili. Breve descrizione delle tipologie di intervento sugli edifici. Focalizzazione su interventi particolarmente utili ed efficaci per il miglioramento dell'efficienza energetica dei condomini. Approfondimento del quadro normativo e dei limiti di legge attualmente in essere.
Premessa

«Efficientamento» è un neologismo creato appositamente per determinati settori, che indica l'intervento indirizzato a migliorare il risultato ottenibile da un sistema di trasformazione dell'energia di qualsivoglia tipologia. Tale miglioramento può essere ottenuto ottimizzando la resa della risorsa fornita. Pertanto, tanto più grande sarà il risultato ottenuto, tanto più l'intervento di efficientamento avrà funzionato.

Rendere efficiente un sistema significa quindi migliorare il suo rendimento. In particolare, per il settore dell'edilizia, si parla di efficientamento energetico, cioè di quel processo che spinge ad ottimizzare la resa dell'energia primaria richiesta dall'edificio attraverso la realizzazione di interventi mirati.

Edificio ed efficienza energetica

Il comportamento di un edificio dal punto di vista energetico è influenzato da molti fattori. Tra questi i più evidenti sono:

  • la struttura che lo compone;
  • l'esposizione;
  • le condizioni climatiche esterne;
  • la destinazione d'uso;
  • l'impianto realizzato al suo interno.

Viste le innumerevoli variabili in gioco, risulta chiara la difficoltà di ottenere miglioramenti del rendimento energetico identici per tipologie di edifici differenti.

Per fare un esempio, un intervento potrebbe ottenere, se applicato in tre differenti edifici, un notevole miglioramento sul primo, un miglioramento mediocre sul secondo e un peggioramento con problematiche di vario tipo sul terzo. È chiaro quindi che ogni caso va studiato a sé.

Per evitare spiacevoli situazioni, gli interventi proposti dai tecnici devono rispettare la normativa europea e nazionale oltre alle leggi regionali in ambito energetico, di comfort termico e abitativo, igiene, salubrità e sicurezza.

Interventi di efficientamento energetico

In edilizia, per migliorare l'efficienza energetica è possibile agire su:

  • involucro edilizio;
  • impianto.

In entrambi i casi possiamo distinguere gli interventi in integrali, che coinvolgono tutto l'edificio, o parziali che ne coinvolgono solamente una parte.

Di seguito un elenco con breve descrizione degli interventi di efficientamento energetico maggiormente utilizzati:

  1. isolamento esterno integrale o parziale che consiste nell'applicazione di pannelli isolanti sul lato esterno delle pareti perimetrali, ricoperti poi da una finitura protettiva realizzata con particolari intonaci;
  2. isolamento interno, preferito quando non è possibile operare in facciata o quando la morfologia dell'edificio presenta un numero notevole di volumi sporgenti come balconi o logge e che consiste nell'applicazione di pannelli sandwich (isolante + lastra di cartongesso) sul lato interno delle pareti perimetrali;
  3. facciate ventilate isolate che consistono in un particolare tipo di rivestimento dell'edificio che prevede l'applicazione di pannelli isolanti sull'estradosso delle pareti perimetrali e l'applicazione di pannelli di vario materiale distaccati da essi a formare un'intercapedine d'aria;
  4. coperture ventilate isolate caratterizzate da uno strato di isolante all'estradosso del solaio di copertura e un'intercapedine d'aria al di sotto del manto di tegole dove si crea una corrente d'aria continua che favorisce lo smaltimento di quantità eccessiva di vapore acqueo;
  5. sostituzione di tutti gli infissi o di una parte di essi con altri più performanti;
  6. sostituzione o manutenzione, completa o parziale, degli impianti presenti con altri più performanti;
  7. sostituzione o nuova installazione di sistemi domotici in grado di rendere intelligenti apparecchiature, impianti e sistemi.
Interventi di efficientamento energetico nei condominii

Più in particolare per i condominii vengono normalmente proposti gli interventi di:

  1. isolamento della copertura applicata sull'estradosso o sull'intradosso del solaio di copertura o nei condomini dove è presente una soffitta o un volume non riscaldato ottenuta con posa di pannelli isolanti semplicemente appoggiati sul piano di calpestio;
  2. posa in tutti o alcuni appartamenti di isolamento interno, che come effetto collaterale comporta la riduzione della superficie utile;
  3. isolamento a cappotto o facciata ventilata isolata, che sicuramente sono i due tipi di interventi che meglio riescono a limitare le dispersioni oltre ad aggiungere un nuovo aspetto all'edificio;
  4. isolamento di tubazioni non adeguatamente coibentate;
  5. sostituzione degli infissi con altri più performanti;
  6. riqualificazione della centrale termica con una più performante;
  7. termoregolazione e contabilizzazione, con inserimento di valvole termostatiche, contatori di calore e contatori volumetrici per il controllo dei consumi volontari e involontari per tutti i condomini ad esclusione di quelli per cui è stata redatta una relazione di non convenienza (da parte di un tecnico abilitato).
Impianto autonomo o impianto centralizzato

Un impianto di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda è composto da:

  1. sistema di produzione (generatore/i);
  2. sistema di accumulo in centrale termica (non sempre presente);
  3. sistema di distribuzione (tubazioni);
  4. sistema di emissione del calore (corpi scaldanti);
  5. sistema di accumulo nelle unità abitative (non sempre presente);
  6. sistema di regolazione e controllo (centraline e valvole).

Nei condominii si possono avere differenti situazioni a seconda che vi sia presenza di impianti autonomi (un generatore a servizio di un'unica unità immobiliare) o impianto centralizzato (un generatore unico a servizio di più unità immobiliari) e che vi sia o meno produzione di acqua calda sanitaria combinata con il servizio di climatizzazione invernale.

L'impianto autonomo è quello in cui il sistema di produzione e di distribuzione del calore serve una singola unità abitativa del condominio. Il generatore utilizzato è solitamente di potenzialità ridotta, restando molto spesso comunque molto sovradimensionato rispetto al fabbisogno energetico effettivo per consentire di provvedere al servizio di produzione di acqua calda sanitaria in maniera istantanea. Un generatore sovradimensionato comporta un considerevole spreco di energia. Per risolvere il problema si può affiancare al generatore un serbatoio ben isolato per lo stoccaggio dell'acqua calda sanitaria, ovviamente sussistendo lo spazio necessario.

Risulta quindi chiaro che l'impianto autonomo causa:

  1. un eccessivo consumo di combustibile con conseguente aumento dell'emissione di inquinanti dovuto al sovradimensionamento dei generatori;
  2. maggiori problemi di sicurezza;
  3. elevati costi di manutenzione (manutenzione obbligatoria imposta dalla normativa vigente);
  4. problemi di rumorosità dei generatori installati su balconi, bagni, cucine e delle canne fumarie;
  5. impatto visivo delle canne fumarie sulla facciata dell'edificio.

L'impianto centralizzato serve più unità immobiliari ed ha a disposizione uno o più generatori collocati in un locale idoneo. La rete di distribuzione, verticale o orizzontale, è costituita dall'insieme delle tubazioni di mandata e di ritorno che collegano il generatore o i generatori ai corpi scaldanti di tutto il condominio e se presente anche alla distribuzione di acqua calda sanitaria.

Avere un sistema di produzione centralizzato evita gli sprechi dovuti al sovradimensionamento dei generatori a servizio di un unico appartamento. L'unico problema collegato al sistema centralizzato sembrerebbe essere l'incapacità del singolo utente di poter usufruire dei servizi a qualsiasi ora del giorno (poiché esistono orari stabiliti per l'accensione del generatore centralizzato) e l'impossibilità di pagare solamente per quello che si consuma effettivamente. A questo problema trova soluzione il d.lgs. n. 102/2014 che recependo la direttiva europea 2012/27/UE per l'efficientamento energetico, impone a tutti i condomini l'obbligo di installare strumenti in grado di regolare la temperatura nelle zone omogenee, di quantificare i consumi effettivi della singola unità (consumi volontari) e i consumi dovuti alle dispersioni della rete di distribuzione (consumi involontari).

Con questo intervento, obbligatorio per legge, ciascun condomino dispone del comfort desiderato e sostiene i costi solo del calore che ha effettivamente consumato.

Ulteriore punto a favore dei condominii con impianti di riscaldamento centralizzati su cui si è intervenuti con il sistema di contabilizzazione e ripartizione è la possibilità di tenere sempre acceso giorno e notte l'impianto di riscaldamento, a patto che questi abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • impianti riscaldati con pannelli radianti (generalmente a pavimento);
  • impianti dotati di una sonda di temperatura esterna e di un programmatore che regoli la temperatura interna almeno su due livelli;
  • impianti centralizzati gestiti con la contabilizzazione del calore, aventi un programmatore per ogni appartamento con il quale si possa regolare la temperatura interna su almeno due livelli;
  • impianti gestiti con contratti di servizio energia.

Tenendo sempre acceso l'impianto di riscaldamento l'edificio mantiene una temperatura costante, senza dannosi sbalzi termici, consentendo così di ottenere un ulteriore risparmio energetico.

Preferire, quindi, un moderno sistema centralizzato rispetto a più autonomi, è di per sé un intervento di efficientamento energetico a tutti gli effetti.

Infatti si ha:

  • un maggior risparmio energetico dovuto ai rendimenti più alti e potenzialità corretta del generatore di calore;
  • una maggiore sicurezza, in quanto la gestione e la manutenzione della caldaia sono assicurate dall'amministratore del condominio e controllata frequentemente da impresa abilitata;
  • una riduzione delle emissioni inquinanti e un minor impatto ambientale, per la presenza di un'unica canna fumaria, regolarmente installata, con evacuazione dei prodotti sopra la copertura dell'edificio;
  • una gestione meno onerosa della manutenzione della caldaia centralizzata a confronto del controllo di molteplici singole caldaie.
Riqualificazione della centrale termica

L'efficienza del generatore è un elemento di primaria importanza del sistema edificio-impianto ai fini del contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti in atmosfera. Fondamentale è il dimensionamento corretto sulla base del reale fabbisogno termico dell'edificio.

Molto spesso nei condominii esistenti si trovano generatori sovradimensionati, che comportano rendimenti molto bassi con conseguenti consumi e costi elevati. Un generatore sovradimensionato infatti durante le stagioni intermedie, con temperature esterne più miti, raggiunge rapidamente il livello di temperatura richiesto ed è quindi soggetto a frequenti periodi di spegnimento, più o meno prolungati, durante i quali il calore viene disperso.

Oltre al sovradimensionamento un altro aspetto che influisce nel rendimento del sistema è la tipologia di generatore. La maggior parte dei condomini costruiti prima della soluzione a condensazione, monta generatori di tipo tradizionale, che purtroppo riescono ad utilizzare solo una parte del calore: il loro rendimento, calcolato sulla base del potere calorifico inferiore è infatti nell'ordine del 88-90%. Il vapore acqueo prodotto durante la combustione viene disperso in atmosfera attraverso il camino. La quantità di calore in esso contenuta (calore latente) rappresenta ben l'11% dell'energia liberata dalla combustione. Il generatore a condensazione, invece, può recuperare gran parte del calore contenuto nei fumi espulsi attraverso il camino e raggiunge rendimenti superiori al 100% in quanto il calore latente, che nei generatori tradizionali viene perso sotto forma di vapore acqueo nei fumi della combustione, viene recuperato con uno scambiatore di calore. Nelle caldaie a condensazione la temperatura d'uscita dei fumi è normalmente molto bassa, ovvero pari a circa 50-60 °C, contrariamente ai 120-130 °C delle caldaie tradizionali.

L'installazione di caldaie a condensazione permette:

  1. di rispettare i valori di rendimento imposti dalle nuove norme;
  2. di conseguire un maggior risparmio di combustibile e di denaro;
  3. di tutelare l'ambiente riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera.

Le caldaie a condensazione esprimono il massimo delle prestazioni quando vengono utilizzate con impianti di riscaldamento a bassa temperatura (30-50°C), come ad esempio quelli a pannelli radianti (30-35°C). Funzionano bene anche con i radiatori tradizionali purché l'impianto venga gestito in maniera corretta, in funzione delle condizioni climatiche esterne (tramite la centralina climatica e la sonda esterna).

Una soluzione interessante è quella di installare sistemi modulanti attraverso l'impiego di generatori in cascata. Il consumo di combustibile e l'energia termica prodotta da questi sistemi si adeguano proporzionalmente al fabbisogno energetico dell'edificio: quando c'è minore richiesta di energia funziona una sola caldaia, mentre le altre rimangono spente o al minimo fino a quando non aumenta la richiesta di potenza termica per maggiori esigenze di consumo o per temperature esterne più rigide.

Manutenzione dell'impianto

La corrosione, la formazione e il deposito di calcare, con il passare del tempo, provocano il danneggiamento del sistema impiantistico, con conseguente spreco di energia, abbassamento del livello del comfort e diminuzione della sua efficienza.

L'intervento che risolve questa problematica consiste in un lavaggio delle tubazioni dell'impianto per mezzo di sostanze non aggressive né acide e dell'inserimento di una sostanza protettiva contro la corrosione e l'ossidazione dell'impianto.

L'impianto pulito consente un maggior scambio di calore e una più efficiente emissione all'interno delle unità immobiliari, riducendo, quindi, i consumi.

Termoregolazione e contabilizzazione del calore

Un adeguato sistema di regolazione dell'impianto è fondamentale per garantire minori consumi, per migliorare il confort termico e portare l'utente ad un utilizzo più consapevole.

L'installazione di un sistema di regolazione e quindi di valvole termostatiche su ogni corpo scaldante, assicura una temperatura costante in ogni stanza dell'unità immobiliare ed evita il surriscaldamento di alcune zone con esposizioni più favorevoli.

Le valvole termostatiche sono dispositivi in grado di rendere indipendente il funzionamento del singolo corpo scaldante. Sono in grado di regolare automaticamente l'afflusso di acqua calda in ingresso, in base alla temperatura scelta ed impostata su una apposita manopola graduata (testina termostatica). La valvola si chiude mano a mano che la temperatura ambiente, misurata da un sensore incorporato nella manopola, si avvicina a quella desiderata, consentendo di dirottare l'acqua calda verso gli altri radiatori ancora aperti.

Panorama normativo

Nel 2002 il Parlamento e il Consiglio Europeo emanano la dir. 2002 /91/CE (EPBD - Energy Performance of Building Directive), con lo scopo di orientare l'attività edilizia dei paesi membri verso una concezione di efficienza energetica. L'EPBD stabilisce che l'obiettivo finale è quello di promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.

Il Governo italiano ha recepito tale direttiva emanando il d.lgs. n. 192/2005, integrato l'anno successivo con il d.lgs. n. 311/2006. Questi provvedimenti, oltre a prescrivere l'obbligo di redigere un attestato di certificazione energetica (ACE), forniscono prescrizioni circa i requisiti minimi da assicurare per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a riqualificazione energetica.

Il d.lgs. n. 311/2006 introduce in via transitoria, e sino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di qualificazione energetica (AQE). Tale attestato era inizialmente facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore.

Il d.P.R. n. 59/2009 fissa i limiti degli Indici di Prestazione energetica in regime invernale (EPi), individua le Norme tecniche UNI/TS 11300 per il calcolo delle prestazioni energetiche e l'affidabilità degli strumenti di calcolo applicativi.

Il d.m. 26 giugno 2009 definisce le «linee guida» nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Il d.lgs. n. 28/2011 attua la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (FER) introducendo tra l'altro l'obbligo per tutti gli annunci di vendita, di riportare l'indice di prestazione energetica.

Il d.lgs. n. 28/2011 impone l'obbligo di installazione di impianti che garantiscano contemporaneamente:

  1. la copertura del 50% dei consumi di ACS (acqua calda sanitaria) da fonti rinnovabili;
  2. la copertura mediante fonti rinnovabili dei consumi annuali globali per riscaldamento, ACS e raffrescamento con le seguenti percentuali:
  • 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017;

Nel 2010 il Parlamento Europeo ha emanato la dir. 2010/31/UE (EPBD recast) che, tra l'altro, prescrive elevate prestazioni dal 1° gennaio 2021 per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a rilevanti ristrutturazioni. Si dovranno progettare edifici che incrementino il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e presentino elevatissime prestazioni, sia dal punto di vista dell'involucro che degli impianti (nZEB).

Il d.l. n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 90/2013, oltre a recepire la dir. 2010/31/UE, introduce l'attestato di prestazione energetica (APE) in sostituzione dall'attestato di certificazione energetica (ACE) e rende obbligatorio il rilascio dell'attestato anche per le locazioni di edifici/unità immobiliari, prevedendo sanzioni amministrative per proprietari ed agenzie immobiliari in caso di inottemperanza.

Sono prescritte metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici in ottemperanza alle norme UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4, alla raccomandazione CTI 14/2013 e alla UNI EN 15193 (Prestazione energetica degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione).

Il 26 giugno 2015 sono stati emanati 3 decreti interministeriali, che completano il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici:

  • il decreto «requisiti minimi» che definisce le nuove metodologie di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione;
  • il decreto «linee guida» APE 2015 chedefinisce le nuove regole per la redazione dell'attestato di prestazione energetica. Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori informazioni semplici e chiare sull'efficienza dell'edificio e degli impianti, orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica;
  • il decreto «relazione tecnica» che definisce gli schemi di relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche.

Per concludere, il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102, poi integrato e corretto dal d.lgs. 18 luglio 2016, n. 141 recepisce la dir. 2012/27/UE «Efficienza energetica» definendo una serie di misure per il raggiungimento del 20% di miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2020 in tutta l'UE.

In particolare è previsto l'obbligo di una diagnosi energetica della struttura o attività energivora, al fine di conoscerne il profilo di consumo energetico necessario per individuare e quantificare le opportunità di risparmio. È introdotto inoltre l'obbligo di installare entro il 31 dicembre 2016 (poi derogato al 30 giugno 2017) in tutti gli edifici dotati di impianti centralizzati, dei sistemi di contabilizzazione del calore e di fatturazione dei consumi energetici, oltre a sistemi di termoregolazione.

Sistema di incentivazione

Con la legge di bilancio 2017 (11 dicembre 2016, n. 232) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico. L'agevolazione consiste in una detrazione dall'Irpef o dall'Ires su 10 anni in quote di pari importo ed è concessa quando si eseguono «interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti».

La detrazione spetta per le spese sostenute per:

  1. interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nella tabella di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010. Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro;
  2. interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, riportati nella tabella di cui al precedente decreto. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre;
  3. installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;
  4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro;
  5. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
  6. sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro;
  7. posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al d.lgs. n. 311/2006, sostenute entro il 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;
  8. installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
  9. acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, sostenute entro il 31 dicembre 2017.

Riguardo agli edifici condominiali, la detrazione del 65% si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 dal contribuente proprietario di ciascuna unità immobiliare per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. La detrazione sale al 70% per gli interventi sull'involucro con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, e al 75% per miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva, e si applica su un importo complessivo di spesa non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. La sussistenza di tali condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati. Sono ammesse spese sostenute dal 1 gennaio 2017.

La legge n. 99/2009 (in particolare, l'art. 27, comma 22) stabilisce che per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ecc., individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea. In pratica non serve più la maggioranza dei millesimi generali (500 millesimi) per deliberare l'intervento di riqualificazione, ma sarà sufficiente che lo siano la maggioranza delle quote millesimali dei soli condomini intervenuti in assemblea. Naturalmente all'assemblea dovranno essere presenti di persona o per delega almeno un terzo dei condomini che rappresenti almeno 1/3 dei millesimi.

I beneficiari possono optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari. Solo i contribuenti che si trovano nella no tax area (in quanto possiedono redditi esclusi dall'imposizione Irpef per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi) possono cedere le detrazioni anche alle banche e agli intermediari finanziari (provvedimento A.E. 165110 del 28 agosto 2017).

Dal 1 gennaio 2017 possono usufruire della detrazione anche gli istituti autonomi di case popolari comunque denominati.

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