La sicurezza degli impianti

Maurizio Tarantino
27 Maggio 2022

La normativa in materia di realizzazione degli impianti è stata reimpostata nel 2008, come aggiornamento e migliore codifica della legge n. 46/1990. Con l'entrata in vigore del d.m. n. 37/2008 sono stati precisati adempimenti e chiarita l'abilitazione delle imprese operanti nel settore.
Il criterio di realizzazione

*Scheda aggiornata da M. Tarantino

Per realizzare impianti «a regola d'arte» è necessario rispettare le normative di sicurezza, articolate in due tipologie di riferimento: le norme giuridiche e le norme tecniche.

Le norme giuridiche sono emesse dagli organi legislativi nazionali ed europei. In settori particolari, però, caratterizzati da complessità tecnica e dalla necessità di continuo aggiornamento, le norme giuridiche non entrano nel merito di requisiti tecnici di dettaglio, ma rinviano per questi alle norme tecniche.

La norma tecnica è definita a livello europeo (norma UNI CEI EN 45020) come il «documento, prodotto mediante consenso e approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce, per usi comuni e ripetuti, regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto». La norma tecnica corrisponde alla migliore tecnologia disponibile e rappresenta la codificazione dei corrispondenti standard tecnici.

Il d.m. n. 37/2008

Il d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008. Quindi, a decorrere dal 27 marzo 2008 risulta abrogata la precedente legislazione in materia di sicurezza degli impianti, ossia la seguente normativa:

  • l. n. 46/1990, tranne l'art. 8 (finanziamento delle attività di normazione tecnica), l'art. 14 (verifiche) e l'art. 16 (sanzioni);
  • d.P.R. n. 447/1991 di attuazione della l. n. 46/1990;
  • capo V, artt. da 107 a 121 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), la cui entrata in vigore, peraltro, era stata varie volte rinviata.

Rimangono confermati i principi base previsti dalla l. n. 46/1990 per garantire la sicurezza degli impianti e precisamente:

  • affidamento dei lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti unicamente ad imprese abilitate iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura;
  • realizzazione degli impianti secondo la regola dell'arte: si considerano eseguiti in tal modo gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI e del CEI.

Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura degli impianti realizzati da parte dell'impresa installatrice.

Molti sono ancora i dubbi interpretativi circa l'applicazione del citato d.m. n. 37/2008 nella realizzazione degli impianti. Di fatto tale provvedimento ha cercato di regolamentare l'installazione degli stessi, preselezionando le aziende, ovvero chiedendo esperienza nel settore prima di avviare una nuova ditta, individuando un responsabile tecnico dell'azienda stessa, che possa garantire la conformità alle norme di quanto realizzato e che risponde di eventuali violazioni o mancanze.

Stante l'immenso panorama normativo e la continua evoluzione tecnica, è difficilissimo però essere perfettamente rispondenti a tutte le norme e risulta complicato predisporre tutta la documentazione attestante il rispetto di quanto fatto. Ne consegue che è onere della ditta e del responsabile tecnico, in particolare, seguire gli aggiornamenti e garantire la conformità e la sicurezza degli impianti, applicando le norme ISO, UNI e CEI.

Nel caso di superamento di determinati limiti è necessaria, per la realizzazione, la redazione di un progetto da parte di un professionista abilitato oppure del responsabile tecnico della ditta installatrice.

Verifiche di sicurezza

Gli impianti sono installati da imprese abilitate, garantiti dal rilascio della dichiarazione di conformità (DI.CO).

Allegato alla DI.CO., dovrebbe essere sempre presente il manuale d'uso e manutenzione. Questo manuale, predisposto dall'installatore, riporta le indicazioni per il corretto utilizzo dell'impianto, le verifiche periodiche, le manutenzioni programmate e le indicazioni circa la sicurezza durante tali operazioni. Il manuale del costruttore è il primo documento che deve essere consultato dall'utilizzatore, perché riporta le indicazioni di chi ha costruito la macchina o l'impianto, ovvero la ditta che meglio conosce i punti critici e i pericoli di quanto realizzato.

In seconda fase, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori, è importante seguire le norme di legge e le norme tecniche. Le leggi sono cogenti, quindi vincolanti: i controlli periodici indicati nella legislazione sono obbligatori per l'utente. Quanto previsto dalle norme UNI e CEI è vivamente raccomandato e il suo rispetto corrisponde alla conduzione a regola d'arte.

In mancanza di indicazioni da parte del costruttore e da parte delle norme tecniche, possono essere seguite indicazioni di buona norma, come riferimento plausibile necessario per il mantenimento in sicurezza dell'apparecchiature/impianto.

Manutenzioni e adeguamenti normativi

Alla stregua delle verifiche di sicurezza sugli impianti o sui macchinari, è necessario effettuare verifiche periodiche programmate, preventive, oppure manutenzioni straordinarie su rottura.

La periodicità e la modalità di effettuazione delle manutenzioni deve essere indicata dal costruttore dell'apparecchiatura o dell'impianto, trascritta nel libretto d'uso e manutenzione.

In assenza di indicazioni da parte del costruttore possono essere seguite le norme tecniche UNI e CEI, che costituiscono la regola dell'arte nel nostro paese.

Dichiarazione di conformità (DI.CO) e dichiarazione di rispondenza (DI.RI)

Il documento finale successivo all'installazione di un impianto è la «Dichiarazione di conformità» (DI.CO) rilasciata dall'installatore.

Dichiarazione di conformità (fac simile)

Qualora non sia più reperibile o non sia stata rilasciata la dichiarazione di conformità prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 37/2008, è possibile redigere la «Dichiarazione di rispondenza» (DI.RI), redatta o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata, in possesso dei requisiti da almeno 5 anni, oppure, per gli impianti soggetti all'obbligo del progetto, da un professionista abilitato e che da almeno 5 anni ha esperienza nel settore.

Dichiarazione di rispondenza (fac simile)

La DI.CO. rappresenta la comunicazione dell'installatore sulla conformità del lavoro eseguito alle norme di legge e norme tecniche applicate.

Ne consegue che nella DI.CO. è importante e necessario che siano citate correttamente le norme rispettate. Omettere, come spesso capita, le norme, vuole dire non avere il riferimento tecnico-normativo per la verifica della corretta installazione dell'impianto.

Sempre nel modulo di dichiarazione, si attesta di avere controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle disposizioni di legge. Questa attestazione è particolarmente importante e costituisce la garanzia per l'utente che l'impianto funzioni e che le sicurezze installate siano idonee a preservare la sua salute. L'installazione a regola d'arte significa realizzare l'impianto nel rispetto delle norme di legge, norme tecniche e indicazioni del costruttore; allo stesso modo, avere effettuato i controlli ai fini della sicurezza e funzionalità corrisponde all'applicazione di quanto richiesto dalle guide di legge, tecniche e dal produttore.

Questa assunzione di responsabilità non deve, né può essere, presa come una mera compilazione cartacea da parte dell'installatore. Deve essere necessariamente firmata successivamente alle reali prove effettuate sull'impianto.

A titolo esemplificativo la dichiarazione di conformità non può essere rilasciata per un impianto gas che non abbia avuto ancora installato il contatore del metano. Sarebbe probabilmente un falso dichiarare che sono state effettuate le prove di funzionalità di un generatore di calore, senza averlo mai acceso in quanto il metano ancora non è stato allacciato. Talvolta capita che gli enti pubblici chiedano prima di concedere la fornitura, una dichiarazione di conformità. Questa può essere sostituita da una dichiarazione di corretta esecuzione, che attesti la regolarità di quanto realizzato e che non possa costituire una falsa dichiarazione.

Dichiarazione di corretta esecuzione (fac simile)

Ulteriormente a quanto sopra l'installatore dichiara di avere installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione. Anche questa frase diventa rilevante a garantire l'operato della ditta che ha realizzato, supportata dal responsabile tecnico, qualcosa che è idoneo al luogo di applicazione.

L'installatore deve inoltre dichiarare di avere rispettato il progetto, quando richiesto. Qualora richiesto è indispensabile che nella dichiarazione sia citato, con i giusti riferimenti, al fine di rendere pienamente valida la dichiarazione di conformità alle norme e al progetto obbligatorio.

Allegati alla dichiarazione vi sono una serie di documenti:

  • progetto ai sensi degli artt. 5 e 7;
  • relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
  • schema di impianto realizzato;
  • riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
  • copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Citare gli allegati, oltre che obbligatorio, è indispensabile, per poterli poi utilizzare in seguito in caso di necessità. Non avere indicato un allegato vuole dire che il documento non prevede ulteriore documentazione. È quindi importante sia per la ditta installatrice – per dimostrare di avere correttamente adempiuto alla legge – sia per il committente – al fine di trovare quanto realizzato nei documenti consegnati – indicare tutto quanto previsto e necessario:

  • in caso di obbligo di nomina di professionista per la redazione del progetto deve essere evidenziata la prima opzione;
  • la relazione dei materiali è importante poiché l'installatore dimostra, con la lista, di avere utilizzato prodotti rispondenti alle norme, con caratteristiche e in quantità idonee per la corretta esecuzione di quanto fatto;
  • lo schema dell'impianto è indispensabile in assenza di progetto e costituisce l'evidenza grafica dell'impianto realizzato;
  • la citazione delle dichiarazioni di conformità preesistenti è importante in quanto, qualora sia fatta una modifica ad un impianto, questo deve essere compatibile con quanto dichiarato dal primo installatore;
  • il certificato di iscrizione alla camera di commercio consente all'utente di controllare l'abilitazione ed il possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico dell'azienda.

Le imprese e i tecnici abilitati

Le imprese abilitate sono quelle iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla l. 8 agosto 1985, n. 443, abilitate all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del d.m. n. 37/2008, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4 del d.m. n. 37/2008. Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'art. 4 del d.m. n. 37/2008.

L'abilitazione all'esecuzione dei lavori è legata ai requisiti posseduti dal responsabile tecnico, ovvero dallo stesso legale rappresentante nel caso di impresa artigiana. È quindi necessario verificare, prima dell'affidamento dei lavori alla ditta, il possesso dei requisiti per poter rilasciare, in seguito, la dichiarazione di conformità.

Nel d.m. n. 37/2008 la figura del tecnico abilitato è intesa come il professionista che opera nell'ambito delle proprie competenze, dunque l'ingegnere, l'architetto o perito iscritto al proprio albo professionale.

Come di seguito specificato, è sempre previsto un progetto, redatto o dal responsabile tecnico dell'impresa, o da professionista abilitato (art. 5 del d.m. n. 37/2008):

  1. «Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
  2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
    • a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
    • b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
    • c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
    • d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
    • e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
    • f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
    • g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
    • h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
  3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.
  4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
  5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.
  6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11».

La sicurezza degli impianti condominiali e le responsabilità dell'amministratore

Per quanto riguarda gli impianti condominiali, occorre pianificare le manutenzioni e le verifiche periodiche che, però, devono essere fatte solo da professionisti specializzati che possano rilasciare relazioni e verbali a norma di legge al termine di ogni intervento. Come sottolineato dai giudici, all'interno del condominio esiste un difficile rapporto tra la gestione della sicurezza degli impianti tecnologici asserviti alle parti private ed in quelle comuni. Per queste ultime sussiste la responsabilità giuridica dell'amministratore che, per l'art. 1130 c.c., deve disciplinarne il sicuro godimento in modo da renderle fruibili da parte di tutti i condomini: tuttavia tale obbligo non si estende agli impianti installati all'interno delle singole proprietà dei condomini (Cass. civ., sez. VI, 5 luglio 2019, n. 18205).

Di seguito, a titolo esemplificativo, vengono riportati gli impianti comuni soggetti a manutenzione e controllo.

a) Ascensori

Per gli ascensori condominiali, la normativa di riferimento è l'art. 15, d.P.R. 162/1999. In tale articolo viene stabilito che il proprietario di un ascensore ha l'obbligo di affidare la manutenzione dell'impianto a una persona munita di un certificato di abilitazione o comunque a una ditta specializzata. La normativa in esame è stata soggetta diversi aggiornamenti normativi. Da ultimo, dal 30 marzo 2017, è in vigore il d.P.R. 23/2017 che garantisce un alto livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, grazie a nuovi standard di conformità e nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori. In particolare, in questa nuova normativa degli ascensori condominiali sono elencati tutti i requisiti che gli impianti devono soddisfare. Tra di essi figurano l'accesso e l'uso da parte dei soggetti disabili, la riduzione del rischio di caduta della cabina, le soluzioni in caso d'interruzione dell'alimentazione di energia o di guasto dei componenti e un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento. Le verifiche periodiche devono essere effettuate con cadenza regolare non superiore ai due anni, e sono svolte principalmente per controllare lo stato manutentivo dell'impianto ponendo particolare cura a ispezionare i componenti che ne garantiscono la sicurezza globale, attiva e passiva. Secondo i giudici, in tema di condominio, laddove l'amministratore uscente non consegni al nuovo amministratore la documentazione relativa alla dichiarazione di conformità dell'ascensore e, in conseguenza di ciò, il Comune abbia disposto il fermo dell'impianto con adeguamento dello stesso alla normativa in materia di sicurezza, l'ex amministratore deve ritenersi inadempiente al proprio contratto di mandato, rispondendo, di conseguenza, di tutti i danni sofferti dal condominio (App. Milano 19 marzo 2020, n. 768).

b) Impianti elettrici

Le verifiche periodiche ispettive degli impianti di messa a terra nei condomini sono disciplinate dal d.P.R. n. 462/2001, un regolamento di controllo della sicurezza degli impianti elettrici sui luoghi di lavoro. Secondo i tecnici certificatori, l'amministratore, quando è anche datore di Lavoro, ha l'obbligo di omologazione dell'impianto elettrico e di incaricare un Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico di effettuare la verifica periodica dell'impianto ogni 5 anni oppure 2 anni (in caso di locali adibiti a studio medico, luoghi con maggior pericolo in caso di incendio, cantieri). Le verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra nei condomini sono obbligatorie nel momento in cui il condominio è datore di Lavoro. In assenza di dipendenti, permane l'obbligo disciplinato dalla norma CEI 64-8/7 di effettuare delle verifiche per controllare la corretta efficienza dei dispositivi di protezione. La norma CEI 64-08 nell'allegato A definisce tre livelli di impianto elettrico per la casa: Livello 1 base, Livello 2 standard e Livello 3 domotico. Questa classificazione ha valore normativo e si pone l'obiettivo di assicurare agli utenti che l'impianto sia conforme e abbia le dotazioni prescritte dalla norma stessa. Esistono poi casi in cui si rendono necessarie le verifiche straordinarie, ovvero effettuate su richiesta del responsabile dell'impianto, qualora rilevi un potenziale stato di malfunzionamento, oppure ogni qual volta l'impianto subisca una modifica strutturale, un ammodernamento o un ripristino delle condizioni di sicurezza in seguito ad esito negativo di una verifica periodica. Secondo i giudici, il condomino non ha comunque azione per richiedere la condanna del condominio ad un "facere", consistente nella messa a norma dell'impianto elettrico comune, potendo al più avanzare verso il condominio una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione dello stesso nel provvedere alla riparazione o all'adeguamento dell'impianto ovvero sperimentare altri strumenti di reazione e di tutela, quali, ad esempio, le impugnazioni delle deliberazioni assembleari ex art. 1137 c.c., i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore ex art. 1133 c.c., la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore ex art. 1129, comma 11, c.c., o il ricorso all'autorità giudiziaria in caso di inerzia agli effetti dell'art. 1105, comma 4, c.c. (App. Torino 25 agosto 2020, n. 856).

c) Analisi chimica dell'acqua

Assume, quindi, rilevanza il d.lgs. n. 31/2001 (attuativo della direttiva comunitaria 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successivamente oggetto di modifica da parte del d.lgs. n. 27/2002), diretto a difendere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia. Secondo alcuni autori, qualora emerga che le caratteristiche dell'acqua, dal contatore (punto di consegna) all'utenza privata, risultino alterate e tale alterazione possa essere addebitabile alle condizioni di vetustà delle tubazioni, il rappresentante del condominio, in forza delle sue attribuzioni, dovrà convocare l'assemblea ponendo la questione all'ordine del giorno. Sarà, infatti, necessario svolgere un accertamento mirato per verificare se le condizioni delle condutture siano tali da determinare, ad esempio, la presenza di particelle sospese nell'acqua in quantitativo superiore alla norma e, in caso positivo, anche per identificare il responsabile: l'ente erogatore o il condominio stesso. Inoltre, da quanto riportato dal sito “legionella.it”, il rischio Legionella nei condominii è un pericolo concreto che richiede molta attenzione, soprattutto da parte della figura a cui spetta la gestione dell'edificio, ovvero l'amministratore. È a lui, infatti, che compete la responsabilità di monitorare costantemente lo stato degli impianti idrici ed eventualmente agire in caso di necessità. Difatti, come tutti gli impianti idrici degli edifici civili, anche quelli condominiali necessitano di un controllo e di un monitoraggio costante per scongiurare tutte quelle condizioni che possono amplificare il rischio di diffusione dell'infezione. Dal d.lgs. n. 31/2001, nonché dalle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi del 2015, si evidenzia come il Rischio Legionella nei condomini comporta diverse responsabilità in capo all'amministratore, che tuttavia non si traducono in obblighi espressamente previsti dalla legge. Il fatto che non sia sancita l'obbligatorietà di controllo da parte degli amministratori, non esclude né elimina la sua responsabilità in merito alla qualità dell'acqua distribuita dall'impianto dell'edificio da loro amministrato. L'amministratore di un condominio, dunque, è sempre tenuto a: monitorare lo stato dei tubi periodicamente al fine di individuare eventuali anomalie; intervenire tempestivamente per ripristinare la salubrità dell'acqua dell'impianto comune. Secondo i giudici, nel condominio l'acqua potabile corre all'interno delle tubature che sono parti comuni condominiali, ma la natura condominiale delle stesse non comporta la proprietà dell'acqua da parte dei condomini. L'impianto idrico è poi vigilato dall'amministratore condominiale che deve curare l'igienicità delle acque di cui è responsabile secondo le norme del d.lgs. n. 31/2001 (Cass. pen., sez. V, 7 settembre 2018, n. 40158).

d) Cancello automatico

In condominio, così come negli altri edifici pubblici e privati, i cancelli automatici, i portoni dei box auto oppure le sbarre elettriche, rientrano nel campo di applicazione della “Direttiva Macchine” che ne definisce le normative di riferimento e le caratteristiche costruttive e di sicurezza. Invero, la Direttiva Macchine 2006/42/CE stabilisce che il cancello automatico (e anche i portoni e le barriere) deve rispettare standard di sicurezza stabiliti dalle norme UNI 12453, UNI 12445 e UNI 12978. In particolare, la Normativa UNI EN 12453-2017 stabilisce che i cancelli automatici vanno considerati delle vere e proprie macchine e che, in quanto tali, devono rispettare precisi standard di sicurezza. Questo vale sia per gli impianti di nuova installazione sia per quelli già presenti, che devono essere adeguati se necessario. Con la classificazione “cancelli o portoni motorizzati” si intendono varie tipologie di automazione, quali: cancelli scorrevoli, cancelli ad ante apribili, porte basculanti, portoni sezionali, portoni avvolgibili e porte automatiche. L'amministratore di condominio ha quindi l'obbligo di: farsi rilasciare e conservare la documentazione relativa ai cancelli automatici; richiedere l'adeguamento alla nuova normativa sui cancelli automatici, laddove fosse necessario, e vigilare sulla manutenzione periodica che deve essere effettuata per legge. Secondo i giudici è responsabile il condominio ex art. 2051 c.c. per il sinistro verificatosi a seguito di chiusura improvvisa del cancello automatico (Trib. Portici 11 ottobre 2011).

e) Impianto di riscaldamento centralizzato

Nel caso di impianto termico, il soggetto responsabile per qualsivoglia attività di gestione, controllo e manutenzione è il proprietario dell'impianto stesso. In contesti condominiali, tale proprietario è l'amministratore di condominio, salvo eventuale delega a un soggetto terzo responsabile, generalmente individuato nell'impresa specializzata, che deve dimostrare di avere specifiche competenze organizzative e tecniche, nonché essere in possesso di alcuni requisiti a fronte del tipo di impianto da gestire (a titolo esemplificativo, per gli impianti con potenza maggiore di 232 kW, il gestore deve disporre di apposito patentino). Per "terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico", si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Quindi, l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. Il responsabile dell'impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai sensi dell'art. 7, d.lgs n. 192/2005 e s.m.i. e dell'art. 7 d.P.R. 74/2013, provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto termico. In ambito condominiale il potere di deliberare la delega a un soggetto terzo è dell'assemblea, che deve conferire tale incarico mediante contratto scritto. Premesso ciò, indipendentemente dai controlli del terzo delegato, secondo i giudici, l'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma 2, c.p., in virtù del quale su costui ricade l'obbligo di rimuovere ogni situazione di pericolo che discenda dalla rovina di parti comuni, attraverso atti di manutenzione ordinaria e straordinaria, predisponendo, nei tempi necessari alla loro concreta realizzazione, le cautele più idonee a prevenire la specifica situazione di pericolo. Inoltre, ai sensi dell'art. 1130 c.c., in capo allo stesso ricade il compito di tradurre nella realtà le manifestazioni di volontà dell'assemblea. Ciò posto, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, le delibere impongano di provvedere con diligenza a tutti gli adempimenti funzionali alla dismissione di un impianto di riscaldamento centralizzato, tra gli obblighi nascenti dalle delibere stesse deve farsi senz'altro rientrare anche lo smaltimento e la rimozione del serbatoio del combustibile. Conseguentemente l'amministratore è responsabile dei danni conseguenti allo sversamento di residui di idrocarburi in conseguenza della mancata rimozione del serbatoio (Trib. Savona 14 ottobre 2020, n. 582).

Riferimenti

Miramarchi, Impianti in condominio: chi è responsabile? in lavorincasa.it, 22 giugno 2021

S. Marinelli, G. Macchi e M. Metti, La manutenzione antincendio a regola d'arte – Guida pratica e tempari per eseguire la manutenzione a regola d'arte su impianti e attrezzature, EPC, 2015

F. Dattilo, Il manuale di prevenzione incendi, Utet, 2013

L. Consorti e N. Mobilia, Autorimesse e parcheggi, Sicurezza antincendio, DEI, 2013

Vincenzo Nastasi, La sicurezza negli impianti, Grafill, 2012

Marzio Marigo, La manutenzione di macchine e impianti. Sicurezza ed affidabilità. Rischi per gli addetti, profili di usura e guasti, sistemi complessi, casi studio. EPC, 2012

Domenico Di Giovanni, La sicurezza degli impianti elettrici. Criteri di base e applicazioni della normativa tecnica e della legislazione, CEI, 2005

Rischio Legionella nei Condomini: obblighi e responsabilità in legionella.it.

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