La domanda erariale "supertardiva"

16 Ottobre 2017

L'ultimo comma dell'art. 101 l. fall. dispone che, decorsi dodici mesi dal deposito del decreto d'esecutività dello stato passivo (diciotto mesi in caso di proroga), e fino a quando non sia stato integralmente ripartito l'attivo concorsuale, le domande d'ammissione al passivo tardive sono ammissibili solo ove l'istante provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (le domande cd. supertardive).

L'ultimo comma dell'art. 101 l. fall. dispone che, decorsi dodici mesi dal deposito del decreto d'esecutività dello stato passivo (diciotto mesi in caso di proroga), e fino a quando non sia stato integralmente ripartito l'attivo concorsuale, le domande d'ammissione al passivo tardive sono ammissibili solo ove l'istante provi che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (le domande cd. supertardive).

Il termine previsto dall'art. 101, ultimo comma, l. fall., ha natura decadenziale.

L'inutile decorso di tale termine genera una presunzione di legge – che è iuris tantum – d'inammissibilità della domanda tardiva: il ricorrente può superare tale preclusione solo ove sia in grado di provare, nell'ambito del procedimento di verifica dei crediti, nel concreto e sotto il profilo probatorio, la “incolpevolezza” del proprio ritardo.

Una volta che l'attivo fallimentare sia integralmente distribuito (decorsi anche i termini per l'eventuale impugnazione del decreto d'esecutività del piano di ripartizione finale), l'ammissione al passivo resta comunque preclusa, e la presunzione d'inammissibilità del ricorso diviene così assoluta.

La norma di cui sopra si applica anche alle domande erariali d'ammissione supertardive, siano esse presentate, direttamente, dall'ente titolare del diritto al tributo, oppure, in via sostitutiva, sotto il profilo processuale, dall'agente della riscossione (attualmente, peraltro, la funzione di riscossione viene esercitata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Il tema assume particolare rilevanza con riguardo all'ipotesi che riguarda – e riguardava – le domande d'ammissione al passivo presentate dall'agente della riscossione (in caso di domanda presentata in via diretta dall'ente impositore, quest'ultimo, agendo motu proprio, meno agevolmente potrebbe lamentare ritardi imputabili ad altri soggetti coinvolti nel procedimento tributario).

L'agente della riscossione, infatti, nel presentare la domanda supertardiva, potrebbe lamentare la sussistenza di motivi a sé non imputabili, dati, in ipotesi, dall'inerzia del soggetto titolare del diritto al tributo nel trasmettergli la comunicazione del curatore ex art. 92 l. fall. (il quale, peraltro, di prassi, invia tale comunicazione anche all'agente della riscossione, quale ente “istituzionale”), se non da veri e propri “ritardi” da parte dell'ente impositore nel compimento dell'iter previsto per la trasmissione al concessionario del ruolo (su cui si fondi la domanda erariale d'ammissione al passivo).

Già prima delle riforme – dunque quando ancora l'art. 101 l. fall. non prevedeva alcun termine decadenziale per il procedimento d'ammissione al passivo –, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che i ritardi legati al procedimento di riscossione dei crediti fiscali non potessero “giustificare” l'intempestività della domanda di insinuazione presentata dal concessionario (Cass., civ. sez. I, 19 giugno 1996, n. 5662).

Con riferimento ai nuovi termini decadenziali di cui al riformato art. 101 l. fall., la Cassazione, decidendo su un'eccezione d'inammissibilità di un domanda supertardiva presentata dall'agente della riscossione, mossa dalla curatela fallimentare, ha confermato l'inammissibilità del ricorso ex art. 375 cod. proc. civ., ritenendo che, ove anche il superamento del termine annuale dipenda dalla necessità di attendere la definitività della cartella di pagamento: “il ritardo sarebbe certamente imputabile al ricorrente” (Cass., civ. sez. VI, ordinanza del 31 maggio 2011, n. 12019).

D'altra parte, secondo la Corte di Cassazione, in relazione al mancato rispetto dei termini ex art. 101, ultimo comma, l. fall.: “è colpevole il comportamento dell'Amministrazione finanziaria e del concessionario che si attengano ai termini stabiliti dalla legge per le procedure di accertamento e di emissione dei ruoli e delle cartelle” (Cass., civ. sez. VI, ordinanza dell'11 ottobre 2011, n. 20910).

In altri termini, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia avuto la regolare conoscenza dell'intervenuto fallimento del debitore d'imposta, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione del credito erariale al passivo della procedura concorsuale, non rilevando – a tali fini – i maggiori termini decadenziali previsti dalle singole leggi d'imposta in materia di poteri di controllo ed accertamento.

L'orientamento sopra delineato è andato consolidandosi (Cass., civ. sez. I, 2 aprile 2012, n. 5254; Cass., civ. sez. VI, ordinanza dell'11 dicembre 2012, n. 22749; Cass., civ. sez. VI, ordinanza del 28 gennaio 2014, n. 1752; Cass., civ. sez. I, 8 settembre 2015, n. 17787) e può dunque ritenersi, in conclusione, che i “ritardi” legati al procedimento di accertamento e/o riscossione dei tributi non possano rappresentare giustificazione, né causa idonea a vincere la presunzione (relativa) d'inammissibilità della domanda supertardiva di ammissione al passivo dei crediti tributari.

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