Accordo sindacale e licenziamenti collettivi

Daniela Fargnoli
16 Ottobre 2017

Deve ritenersi che il rifiuto da parte delle RSU della sede di Roma dell'accordo che ha riguardato la sede di Napoli precluda la possibilità di comparare anche gli addetti a tale ultima sede in quanto da un lato comporterebbe una chiara violazione dell'accordo contrattuale sindacale ...

Deve ritenersi che il rifiuto da parte delle RSU della sede di Roma dell'accordo che ha riguardato la sede di Napoli precluda la possibilità di comparare anche gli addetti a tale ultima sede in quanto da un lato comporterebbe una chiara violazione dell'accordo contrattuale sindacale (che impone all'azienda di non procedere a nessun licenziamento presso la sede di Napoli) e dall'altro avrebbe comportato per gli addetti alla sede di Roma delle condizioni contrattuali dagli stessi espressamente rifiutate (nel caso è stato ritenuto non discriminatorio l'accordo, nella parte in cui esclude i lavoratori addetti alla sede di Napoli, in danno degli addetti alla sede romana, in quanto lo stesso identico accordo era stato proposto anche a questi ultimi e da loro rifiutato, per cui l'avere proceduto ai licenziamenti collettivi solo per la sede di Roma e non anche per la sede di Napoli è unicamente imputabile al rifiuto da parte delle RSU di Roma dell'accordo sindacale raggiunto).

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