Affitti brevi, sanzioni da settembre in avanti

Redazione scientifica
18 Ottobre 2017

La Circolare dell'Agenzia dell'Entrate n. 24/E illustra la nuova disciplina sulle locazioni brevi prevista dalla cd. “manovrina” fornendo indicazioni sull'applicazione delle sanzioni.

Niente sanzioni per l'omessa effettuazione delle ritenute sugli affitti brevi da parte degli intermediari sino dall'11 settembre 2017. La scelta dell'Agenzia di essere clemente con gli intermediari immobiliari è espressa nella Circolare n. 24/E pubblicata ieri dall'Amministrazione finanziaria al fine di chiarire la portata della nuova disciplina in materia di locazioni brevi.

Come noto, infatti, la manovra di primavera ha introdotto una novità per le locazioni brevi, ovvero quelle locazioni stipulate da persone fisiche non nell'esercizio d'impresa e inferiori ai 30 giorni: la possibilità di applicare ai redditi derivanti dai relativi contratti il regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%. La novità vale sin dai contratti stipulati dal 1° giugno 2017. La medesima disciplina stabilisce che sono obbligati a trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare (la comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto). Se tali soggetti riscuotono i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve a loro carico è previsto l'obbligo di effettuare una ritenuta del 21% sull'ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24.

Proprio a tale obbligo, alla sua violazione e alla conseguente applicazione delle sanzioni, si riferiscono le ultime indicazioni delle Entrate: sebbene le prime ritenute fossero state da versare entro il 16 luglio 2017, in considerazione delle norme dello Statuto del contribuente e tenuto conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, l'Amministrazione finanziaria «potrà escludere l'applicazione delle sanzioni in relazione alla omessa effettuazione delle ritenute fino all'11 settembre». Così si legge nella nuova Circolare, dove viene aggiunto che:

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Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12 settembre 2017 e da versare entro il 16 ottobre 2017. Resta fermo per gli intermediari che hanno applicato la ritenuta, pur in assenza del Provvedimento, l'obbligo di effettuare il versamento all'Erario entro il 16 del mese successivo, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017 in quanto l'adempimento deve essere posto in essere nel 2018 ed è quindi a disposizione degli intermediari un ampio margine di tempo per provvedere

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Fonte: fiscopiu.it

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