Attività edile causa danni all’appartamento: al proprietario spetta il risarcimento

Redazione scientifica
16 Ottobre 2017

Le attività poste in essere da un impresa edile possono rientrare tra quelle pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c. perché, per la natura dei mezzi adoperati, impongono a chi le esercita un obbligo di particolare prudenza per evitare danni a persone o a cose.

Il caso. Il proprietario di un immobile si rivolge al Tribunale di Milano per ottenere il risarcimento dei danni consistiti in fessurazioni subite dal proprio immobile a causa delle lavorazioni eseguite da due imprese edili succedutesi nel tempo nell'immobile confinante, che hanno comportato demolizione di corpi di fabbrica esistenti e successiva riedificazione.

Rilevante possibilità del verificarsi del danno. Il Tribunale chiarisce che le attività poste in essere dalle imprese edili possono rientrare tra quelle pericolose disciplinate dall'art. 2050 c.c. Trattandosi di attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dei danni, il Tribunale ricorda che è la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., n. 8688/2009) ad annoverare tra le attività pericolose non solo quelle qualificate come tali dal TU di Pubblica sicurezza, ma anche quelle che comportano la rilevante possibilità di verificarsi del danno.

Attività edile: obbligo di particolare prudenza. Secondo il Tribunale le imprese convenute, per i mezzi adoperati (impalcature, ponteggi, escavatrici, autocarri, .. ), considerando la natura e l'entità delle demolizioni e degli scavi per le fondazioni del nuovo edificio, la circostanza che tali attività erano da svolgersi in contesto urbano e in zona confinante con edifici adiacenti, dunque particolarmente esposti a cedimenti, avrebbero dovuto impiegare particolare prudenza per evitare di cagionare danni a persone o cose.

Prova del nesso causale. Il Giudice di prime cure dichiara che la prova del nesso causale tra i danni subiti e le attività di cantiere compete a parte attrice, mentre sulle imprese convenute incombe l'obbligo di dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare i danni ed eventualmente comprovare che le attività che hanno determinato i danni siano da attribuire ad altri soggetti presenti in cantiere.

Accertamenti tecnici. La ATP precedentemente svolta aveva evidenziato e documentato la presenza nell'immobile di numerose cavillature e crepe; alcune, aventi carattere recente, sono state valutate compatibili con le attività di cantiere. Il CTU, evidenziando crepe lungo tutto il muro divisorio degli appartamenti, aveva concluso la sua perizia per la riconducibilità dei danni dell'appartamento alle attività di demolizione e scavo.

Risarcimento del danno al proprietario. Il giudice pertanto, a norma dell'art. 2050 c.c., che prevede che «chiunque cagiona danni ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno», condanna le due imprese edili, in parti uguali, a risarcire il danno al proprietario dell'immobile.

Fonte: RIDARE

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