Compensazione del diritto camerale tramite modello F24 a “zero“

Amedeo Mellaro
17 Ottobre 2017

Una società di capitali che ha chiuso il contro corrente bancario, deve trasmettere il modello F24 a zero in compensazione per pagare il diritto camerale, come procede?

Una società di capitali che ha chiuso il contro corrente bancario, deve trasmettere il modello F24 a zero in compensazione per pagare il diritto camerale, come procede?

I modelli F24 a zero per essere correttamente compensati devono essere inviati esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisco online), o direttamente dal contribuente, tramite gli applicativi “F24 web” o “F24 online” o tramite un intermediario (professionista, CAF, associazione di categoria) abilitato alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto dei propri assistiti, avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”.

Il tutto, indifferentemente dal fatto che le deleghe di pagamento siano presentate da soggetti titolari di Partita IVA, ovvero da soggetti privati.

In origine, l'art. 37 comma 49-bis del D.L. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006), aveva previsto che, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di poter effettuare i previsti controlli, si applicava solo alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Successivamente, il novellato art. 3, co. 3 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, in vigore dal 24 aprile 2017, modificando l'art. 37, co. 49-bis, del D.L. n. 223/2006, per i soggetti titolari di Partita IVA, ha stabilito che, l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate riguarda:

  • tutti i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA;
  • senza alcun limite di importo.

Pertanto, i contribuenti titolari di Partita IVA non possono, quindi, più avvalersi dei sistemi di home banking messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento, in relazione alla compensazione a zero dei modelli F24.

A tal riguardo, anche la compensazione del diritto annuale alla Camera di Commercio, per le imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A deve essere effettuata tramite i sistemi telematici Entratel/Fisco online.

Conseguentemente, come richiesto nel testo del quesito, la chiusura del conto corrente bancario, precedentemente intestato alla società, non rappresenta una causa ostativa alla compensazione a “zero“ del diritto camerale, in quanto il modello F24 deve essere trasmesso unicamente tramite servizi telematici, senza indicare alcuna coordinata bancaria.

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