Gli effetti della nomina del professionista nell’ambito del procedimento di esdebitazione

17 Ottobre 2017

Il deposito dell'istanza ex art. 15, comma 9, L. 27 gennaio 2012, n. 3 e la conseguente nomina del professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi costituisce precedente rilevante ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 27 gennaio 2012, n. 3; inoltre la sola richiesta di nomina del professionista non consente l'accoglimento dell'istanza di sospensione delle procedure esecutive pendenti.
Massima

Il deposito dell'istanza ex art. 15, comma 9, L. 27 gennaio 2012, n. 3 e la conseguente nomina del professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi costituisce precedente rilevante ai sensi dell'art. 7, comma 2, L. 27 gennaio 2012, n. 3; inoltre la sola richiesta di nomina del professionista non consente l'accoglimento dell'istanza di sospensione delle procedure esecutive pendenti.

Il caso

Innanzi al Tribunale di Cuneo una Società Semplice presentava istanza ex art. 15, comma 9, L. 27 gennaio 2012, n. 3 al fine di ottenere la nomina di un professionista che, in vece dell'organismo di composizione della crisi, predisponesse il piano attestandone la fallibilità a tutela del ceto creditorio.

A corredo di tale istanza la Società proponeva contestualmente anche una domanda di sospensione delle procedure esecutive pendenti alla data di deposito, e ciò ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), della L. n. 3/2012. Il Tribunale di Cuneo, pur accogliendo l'istanza di nomina del professionista, non ha concesso, da un lato, la sospensiva richiesta, e ha fissato, dall'altro, un termine perentorio – con contestuale obbligo di versamento di cauzione – per il deposito del piano di ristrutturazione operando un interessante parallelismo tra il procedimento di esdebitazione e quello per l'ammissione a concordato.

Le questioni giuridiche

Il Tribunale piemontese, con approccio rigoroso, ha fatto discendere dalla proposizione dell'istanza di nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 della L. 27 gennaio 2012, n. 3 una precisa sequenza di conseguenze di grande rilievo giuridico e di notevole impatto “pratico”.

In prima istanza il Giudice ha dovuto valutare se, ed in che termini, la presentazione della domanda di nomina del professionista sia rilevante ai fini di quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della L. 27 gennaio 2012, n. 3.

La norma in questione, infatti, prevede che, ai fini della ammissibilità delle proposta, la parte istante non abbia “…fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo.”. Ebbene la locuzione “abbia fatto ricorso” è senz'altro generica e suscettibile di interpretazioni anche difformi tra loro. Sul punto è in oggi possibile registrare un orientamento prevalente che ritiene licenziabile la domanda di ammissione alla procedura di esdebitazione anche laddove entro il sopra riferito arco temporale sia stata proposta analoga domanda, ma da questa il proponente non abbia avuto alcun beneficio o almeno non abbia “fruito” degli effetti della procedura.

In tale ottica la sola istanza di nomina del professionista ai sensi dell'art. 15 della legge in oggetto non parrebbe essere atto in sé univocamente ed esclusivamente idoneo a indurre a ritenere che l'istante possa avere “fatto ricorso” a qualcuna delle procedure di esdebitazione.

Altro tema oggetto di indagine da parte del Tribunale di Cuneo è stato quello relativo alla opportunità di assegnare all'istante un termine perentorio entro cui depositare la domanda o il piano di ristrutturazione in considerazione delle esigenze di celerità, tipicamente sottese alle procedure di composizione della crisi, ed eventualmente accompagnare alla fissazione di ridetto termine la richiesta di deposito di una cauzione su libretto bancario vincolato intestato alla procedura.

Infine, considerato che uno degli effetti tipici scaturenti dall'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi è quello dell'interruzione, disposta con decreto del Giudice, delle procedure esecutive a carico della parte istante, nel provvedimento in esame è stato oggetto di valutazione se, a tal fine, la sola richiesta di nomina del professionista possa essere di per sé sufficiente per potere beneficiare della sospensione delle azioni esecutive ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c della L. 27 gennaio 2012, n. 3.

Il caso concreto e la soluzione offerta dal provvedimento in commento

Il Tribunale di Cuneo, come sopra accennato, ha avuto un approccio molto rigoroso nell'affrontare le principali questioni giuridiche sottese alla fattispecie oggetto del suo sindacato.

Per quanto concerne gli effetti della presentazione della istanza di nomina di un professionista ex art. 15 della L. 27 gennaio 2012, n. 3, quasi implicitamente a volere “responsabilizzare” il proponente il Giudice ha rilevato come, ai fini della sussistenza dei requisiti per la presentazione della domanda ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 27 gennaio 2012, n. 3, anche la sola proposizione della istanza di nomina del professionista sia da ritenere atto di per sé idoneo a rappresentare precedente rilevante ai fini della riferita disposizione.

Ha osservato infatti il giudice che l'art. 7 stabilisce che “La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: (…) b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”, rilevando vieppiù che la nomina del professionista è prevista dall'art. 15 collocato appunto nel capo II della legge, ovverosia il medesimo dell'art. 7.

La fase di nomina costituisce quindi, specularmente a quella che viene successivamente al deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione, una fase del procedimento di composizione della crisi e, pertanto, rilevante ai fini impeditivi della riproposizione – nel riferito limite temporale – di altra domanda di accesso alla procedura di esdebitazione.

Il Tribunale di Cuneo, inoltre, effettuando uno stretto e contingente parallelismo tra i principi ispiratori in funzione dei quali il legislatore ha, da un lato, normato la procedura di esdebitazione e, dall'altro, quella di concordato, ha rilevato come, dovendo essere il piano o la proposta idonei a soddisfare prima di tutto i crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla L. 27 gennaio 2012, n. 3, onde contenere quanto più possibile la vi sia la necessità tanto di fissare un termine perentorio per la presentazione della domanda, quanto di prevedere il deposito di una cauzione a garanzia delle spese di procedura “analogamente a quanto disposto per i concordati, alla cui disciplina si è evidentemente ispirato il legislatore della legge n. 3/2012”.

In ultimo, il Giudice di Cuneo ha ritenuto non accoglibile l'istanza di sospensione delle procedure esecutive pendenti a carico della Società alla data di presentazione dell'istanza di nomina del professionista, atteso che, se è vero che l'art. 10, comma 2, lett. c) della L. 27 gennaio 2012, n. 3 consente al giudice di disporre con decreto tale sospensione, è altrettanto vero che prodromica alla pronuncia di tale decreto è l'avvenuta presentazione dell'accordo o del piano del consumatore a norma degli artt. 7, 8 e 9 della legge.

Essendo nel caso di specie stata depositata unicamente l'istanza di nomina del professionista, il Giudice non ha ritenuto sussistere i presupposti di legge per l'accoglimento dell'invocata tutela sospensiva.

Conclusioni

Il provvedimento in commento pare tradire in filigrana una sorta di finalità “educativa” perseguita dal Tribunale di Cuneo che – si legge tra le righe del provvedimento – si pone l'obiettivo di sottrarsi a strumentalizzazioni dell'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel perseguire tale scopo giunge a mutuare tratti procedurali tipici dell'istituto del concordato spingendosi sino ad assegnare termini decadenziali non previsti normativamente, avallando ciò in ragione della medesima ratio ispiratrice sottesa ad entrambe le tipologie di procedure di soluzione della crisi.

Pare però che l'approccio così rigoroso conduca, quantomeno sotto alcuni profili, ad una scarsa coerenza del provvedimento in commento, laddove, da un lato, in ossequio ad un rigoroso formalismo, si attribuisce grande importanza alla presentazione della domanda di nomina del professionista – per quanto attiene alla sua rilevanza ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 27 gennaio 2012, n. 3 - ma, dall'altro, al medesimo adempimento non viene però conferito alcun “peso specifico” per quanto attiene, invece, la licenziabilità della misura cautelare di sospensione dei procedimenti esecutivi in essere.

Sotto tale profilo, in conclusione, il provvedimento in esame pare difettare di coerenza ponendosi, peraltro, in controtendenza con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza sviluppatasi sul tema.

Guida all'approfondimento

Sui temi oggetto di commento si vedano:

Trib. Prato Sez. fall. Ordinanza, 28 settembre 2016

Nel procedimento di liquidazione del patrimonio l'art. 7, comma 2, lett. b), L. n. 3/2012 prevede l'ammissibilità della proposta quando il debitore, nei cinque anni precedenti, non ha fatto ricorso al procedimento stesso, usufruendo in qualche modo degli effetti della procedura. La presentazione da parte del debitore di precedenti domande, dichiarate inammissibili dal tribunale, non costituisce un impedimento alla conseguente ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex artt. 14-ter ss. L. n. 3/2012, dal momento che, in mancanza di un decreto formale di apertura della liquidazione, non si produce alcun effetto sospensivo o preclusivo di iniziative da parte dei singoli creditori. Con riferimento all'ulteriore requisito richiesto dall'art. 14-quinquies, l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni deve essere parametrata alla data di compimento dell'atto e non già al perdurare dei suoi effetti”.

Trib. Cagliari Ordinanza, 11 maggio 2016

Il divieto contenuto nell'art. 7, c. 2, lett. b) della L. n. 3/2012, secondo il quale il debitore non può essere ammesso alle procedure previste da tale legge qualora ne abbia già fatto "ricorso" nei precedenti cinque anni, va letto in un senso atecnico, ossia nel senso che il debitore per esserne escluso deve averne già avuto "accesso", cioè averne beneficiato, e non nel senso che sia sufficiente ne abbia fatto semplicemente domanda, e ciò sia in quanto la norma risulterebbe altrimenti ispirata ad una sorta di sanzione del debitore per aver fatto ricorso allo strumento sbagliato anziché dalla volontà di impedire allo stesso di beneficiare più volte dell'esdebitazione, sia in quanto l'art. 14-quater di detta legge, disposizione ispirata, si deve ritenere, dalla medesima ratio, già consente espressamente di convertire due dei tre strumenti di composizione della crisi dalla stessa previsti (il piano del consumatore e l'accordo con i creditori) nel terzo, ossia nella liquidazione del patrimonio

Cass. civ. Sez. I, 01 febbraio 2016, n. 1869 (rv. 638758)

Il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1 bis, ed 8 della l. n. 3 del 2012, non preclude a quest'ultimo di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione. (Dichiara inammissibile, Trib. Monza, 02/04/2014)

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