Corrispondenza tra mora nel pagamento dei contributi e sospensione del relativo servizio comune
21 Agosto 2017
L'amministratore può sospendere l'erogazione del riscaldamento centralizzato se il condomino è moroso solo per quanto concerne il pagamento del servizio di portierato?
La risposta è positiva, e valevole per tutti i tipi di servizi comuni, da un lato, e le morosità, dall'altro.
Invero, l'art. 63, comma 3, disp. att. c.c. non consente di ravvisare alcun nesso di corrispettività tra il servizio di cui si chiede la l'autorizzazione alla sospensione e la natura dei servizi per i quali il condomino risulti moroso, poiché tale norma tutela il condominio al fine di recuperare gli oneri nel suo complesso, non sussistendo un rapporto di reciprocità tra prestazione inadempiuta e prestazione sospesa.
Nulla esclude che una clausola del regolamento di condominio possa prevedere la sospensione con riferimento solo ad alcune forniture - per esempio, riguardando il riscaldamento e non l'acqua corrente (o viceversa) - oppure possa stabilire che la suddetta sospensione deve essere effettuata esclusivamente per il servizio in relazione al quale sussiste la morosità.
Tuttavia, in difetto, dalla norma de qua non si evince che l'amministratore debba necessariamente sospendere “quel” servizio per cui il condomino non paga i contributi, anche perché, a parte il riscaldamento, spesso la bolletta periodica condominiale comprende un coacervo di «voci».
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