Interposizione illecita di manodopera: il dies a quo decorre dalla cessazione del rapporto con l’interponente o dalla conoscenza della cessazione
17 Ottobre 2017
Nel caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, il termine di decadenza previsto dall'art. 32 l. 183/2010, lett. d) deve farsi decorrere dal momento in cui cessa il rapporto di lavoro con l'interponente, o al momento in cui il lavoratore abbia avuto conoscenza della cessazione. Questo perché, se un termine per l'esercizio di un diritto deve decorrere dal momento in cui lo stesso può essere esercitato liberamente dal titolare, si può ritenere che con la cessazione del rapporto si verifichi tale condizione. Infatti, da un lato, da quel momento il lavoratore è libero di agire senza temere ritorsioni, dall'altro lato, si cristallizza una situazione che, fino a che invece il rapporto è in corso, è caratterizzata da incertezze legate all'assenza di atti formali di costituzione e recesso. |