Notifica a mezzo PEC: l’avvocato destinatario deve dotarsi degli strumenti per leggerla

Redazione scientifica
17 Ottobre 2017

È onere del professionista destinatario della notifica munirsi dei minimali strumenti informatici richiesti dal sistema normativo per leggere o decodificare le notifiche delle controparti eseguite con il sistema della posta elettronica certificata.

Il caso. L'avvocato P.A. ricorre per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Lecco aveva rigettato l'opposizione da lui proposta contro la notifica telematica a lui operata dall'avvocato di controparte, incentrata sull'illeggibilità degli allegati con estensione “.p7m”. Il ricorrente si rivolge alla Suprema Corte perché neghi l'esistenza di qualunque normativa che imponga al destinatario dell'atto di munirsi di un programma di lettura di file con estensione “.p7m”, il quale comporterebbe onori particolari e non esigibili, violando gli artt. 3 e 24 Cost..

L'onere implicito di dotarsi degli strumenti per leggere la notifica telematica… I Giudici escludono qualsiasi contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché la normativa sulle notifiche telematiche impone implicitamente al destinatario l'onere di dotarsi degli strumenti necessari al fine di leggere o decodificare i messaggi di posta elettronica con i quali la notifica è eseguita in conformità con le specifiche tecniche poste dalla normativa stessa. Per la Corte, si tratta della mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle conseguenti esigenze legate al contesto di operatività del professionista.

… Il necessario completamento dello strumentario quotidiano dell'avvocato. La dotazione degli strumenti minimali per leggere la notifica telematica costituisce per l'avvocato un necessario completamento dello strumentario della sua quotidiana attività e, quindi, un sostegno «insostituibile per l'esercizio della sua professione». Fatta salva, in ogni caso, l'allegazione e la prova del caso fortuito, che può realizzarsi in ipotesi di malfunzionamenti, incolpevoli ed imprevedibili, non imputabili al professionista coinvolto.

Pertanto, la Suprema Corte, ritenuta manifestamente infondata la questione posta alla sua attenzione, ha rigettato il ricorso.

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