Abuso di informazioni privilegiate: sanzioni anche per l’insider di se stesso

La Redazione
La Redazione
18 Ottobre 2017

Con riferimento all'illecito di cui art. 187-bis TUF, la Consob può sanzionare anche l'insider di se stesso, cioè colui che abbia utilizzato un'informazione privilegiata da lui stesso creata, in quanto ideatore dell'operazione relativa ad un'offerta pubblica di acquisto.

Con riferimento all'illecito di cui all'art. 187-bis TUF, la Consob può sanzionare anche l'insider di se stesso, cioè colui che abbia utilizzato un'informazione privilegiata da lui stesso creata, in quanto ideatore dell'operazione relativa ad un'offerta pubblica di acquisto.

È questo il principio affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 24310 del 16 ottobre.

Il caso. il gruppo di controllo di una s.p.a. intendeva procedere a un delisting e a tal fine promuoveva un'opa totalitaria e volontaria. La Consob accertava che, due mesi prima dell'annuncio dell'opa, l'amministratore unico e il presidente e azionista di controllo avevano acquistato azioni a un prezzo inferiore rispetto a quello che sarebbe stato offerto. Di conseguenza, ritenendoli responsabili dell'illecito di cui all'art. 187-bis, comma 1, lett. a) TUF, irrogava la sanzione pecuniaria e le sanzioni interdittive accessorie. La Corte d'Appello rigettava l'opposizione proposta dai soggetti sanzionati ex art. 187-septies TUF e la vicenda giungeva, infine, in Cassazione.

Le questioni sottoposte alla S.C. I ricorrenti denunciano vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 187 TUF: in particolare, sostengono che l'informazione privilegiata sarebbe in possesso degli incolpati non in ragione dei ruoli da loro svolti nella società, ma in quanto il progetto di opa era stato ideato da loro stessi. Non vi sarebbe stata, insomma, alcuna circolazione dell'informazione privilegiata, come invece sarebbe richiesto dalla norma. La S.C. ritiene infondato il ricorso.

La nozione di informazione privilegiata e l'insider di se stesso. Nel contesto dell'art. 187-bis TUF, la nozione di “informazione” non è accompagnata da alcun riferimento alla relativa provenienza: la circolazione che l'informazione abbia avuto prima di entrare in possesso dell'agente non ha alcuna rilevanza e non viene menzionata nell'art. 187-bis cit., né nell'art. 1 Direttiva 2003/06/CE. In sostanza, ai fini dell'illecito in esame, l'espressione “informazione” va intesa quale “conoscenza”, indipendentemente dal fatto che tale conoscenza sia stata o meno trasmessa da altri all'agente. Così, può assumere rilevanza l'ipotesi – ricorrente nel caso di specie – in cui l'agente abbia avuto diretta conoscenza dell'informazione privilegiata per essere stato egli stesso ideatore dell'operazione societaria (lancio di un'offerta pubblica di acquisto per delisting).

Insider di se stesso quale insider primario. Peraltro, la situazione dei soggetti coinvolti – che abbiano cioè utilizzato a proprio vantaggio informazioni di cui erano in possesso in ragione delle loro partecipazioni, cariche e funzioni all'interno della società - è perfettamente inquadrabile nello schema dell'insider primario.

Né l'art. 187-bis TUF né la direttiva 2003/06/CE operano alcuna distinzione tra chi utilizzi un'informazione da lui stesso creata e chi utilizzi un'informazione ricevuta da altri. Ciò in conformità con la ratio del divieto di utilizzare informazioni privilegiate, che consiste nel tutelare l'integrità dei mercati finanziari e nel rafforzare la fiducia degli investitori (così: CGUE, causa C-45/2008).