Osservatorio sulla Cassazione - Settembre 2017

La Redazione
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18 Ottobre 2017

Torna l'appuntamento con l'osservatorio sulla Corte di Cassazione: una rassegna delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di settembre.

Il subentro del curatore nei contratti ad esecuzione continuata o periodica

Cass. Civ. – Sez. I – 25 settembre 2017 – n. 22274, sent.

Il principio derivante dall'art. 74 l.fall., secondo il quale il curatore che subentra nel contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare il prezzo totale delle forniture già avvenute, non è generale, ma detta una disciplina eccezionale che non trova sempre applicazione nei casi di continuazione del rapporto. Nei contratti di durata, infatti, come quello di somministrazione, si potrebbe operare una distinzione tra i crediti del somministrante anteriori al fallimento e quelli aventi natura prededucibile perché sorti in data posteriore, nonostante il subentro del curatore.

Tassa automobilista e ammissione al passivo con privilegio

Cass. Civ. – Sez. VI – 8 settembre 2017 – n. 21007, ord.

In tema ammissione al passivo di un credito relativo ad una tassa automobilistica regionale, l'espressione "legge per la finanza locale" contenuta nell'art. 2752 c.c. non va riferita ad una legge specifica istitutiva della singola imposta, bensì all'atto astrattamente generatore dell'imposizione. Ne consegue che il credito in questione è assistito da privilegio in quanto avente natura tributaria ed afferente a risorse essenziali di un ente locale a previsione costituzionale.

Omologa del concordato e soggetti legittimati all'opposizione

Cass. Civ. – Sez. I – 25 settembre 2017 – n. 22272, sent.

In tema di legittimazione all'opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, comma 2, l.fall. non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti, ovvero coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti. Tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione.

Risoluzione della cessione di ramo d'azienda: opponibile al fallimento solo se trascritta

Cass. Civ. – Sez. – 25 settembre 2017, n. 22280, sent.

Nell'ambito di un contratto di cessione di ramo d'azienda, in caso di fallimento della parte inadempiente l'effetto risolutivo del contratto deve ritenersi già verificato ove la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa sia stata comunicata anteriormente alla data della sentenza di fallimento; tuttavia occorre tener conto anche della disciplina in tema di pubblicità degli atti: nel caso di cessione di un'azienda che comprenda anche beni immobili, ai fini pubblicitari l'atto traslativo deve essere sia iscritto nel registro delle imprese (rendendo opponibile ai terzi la cessione dell'azienda in relazione al complesso di beni di natura mobiliare, ivi compresi i crediti, che la compongono), sia trascritto nei registri immobiliari, al fine di assicurarne la prevalenza rispetto a qualunque altro atto avente efficacia reale, che venga successivamente trascritto in relazione al medesimo compendio immobiliare.

La confisca per equivalente prevale sullo spossessamento derivante dal fallimento

Cass. Pen. – Sez. V – 12 settembre 2017, n. 41535, sent.

La confisca per equivalente a seguito di sequestro disposto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento non può che prevalere sullo spossessamento realizzato dalla procedura concorsuale e non può procedersi a dissequestro in favore del curatore fallimentare.

Riapertura del fallimento ed efficacia del debito assunto nella fase iniziale

Cass. Civ. – Sez. I – 20 settembre 2017, n. 21846, sent.

La riapertura del fallimento integra una riviviscenza della procedura originaria; da ciò ne consegue che il debito assunto dal fallito in costanza della fase iniziale del suo fallimento rimane inefficace rispetto ai creditori anche nella fase successiva. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, l.fall. il socio della società fallita può proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento nel termine di trenta giorni dall'iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese.

Dichiarazione di fallimento e legittimazione del socio di società fallita al reclamo

Cass. Civ. – Sez. VI – 7 settembre 2017 – n. 20913, sent.

Nell'ipotesi di reclamo ai sensi dell'art. 18, comma 4, l.fall. il socio della società fallita, pur titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e potendo, quindi, essere legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare nonchè alla proposizione del reclamo, ha l'onere di proporlo, indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di primo grado, nel termine di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese.

Opposizione al passivo e mancata presentazione di osservazioni da parte del creditore

Cass. Civ. – Sez I – 20 settembre 2017 – n. 21834, ord.

Il creditore che, dinanzi alla proposta del curatore di non ammettere al passivo il credito di cui alla domanda ex art. 93 l.fall. non ha efficacemente spiegato le sue difese proponendo osservazioni per contrastare la posizione assunta dal curatore, può, una volta che il giudice delegato abbia rigettato la sua pretesa, decidendo in conformità alla posizione assunta dagli organi della procedura, impugnare il provvedimento reiettivo ai sensi dell'art. 99 l.fall..

Scioglimento del contratto di leasing e ammissione al passivo dei crediti

Cass. Civ. – Sez. I – 13 settembre 2017 – n. 21213, sent.

In caso di scioglimento del contratto di leasing ad opera del curatore fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti, insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso e detti crediti andranno pacificamente ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento.