Rimessione in termini: assenza visita CTUFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 294
19 Ottobre 2017
In un procedimento contro l'INAIL, introdotto con ricorso ex art. 442 c.p.c., avente ad oggetto una rendita per infortunio sul lavoro, è prevista la rimessione in termini nel caso in cui, all'esito dell'invito del CTU nominato, la parte convocata non si presenti a visita senza motivare la sua assenza nel giorno indicato, pur essendo oggettivamente impossibilitata per una sindrome influenzale documentabile? Può il Giudice rimettere in termini la parte, a fronte di un legittimo impedimento documentato, nella udienza successiva a quella di conferimento dell'incarico peritale?
La rimessione in termini è disciplinata dall'art. 153 comma 2 c.p.c., in forza del quale la parte che dia prova di essere decaduta per cause alla stessa non imputabili, può presentare istanza al giudice perché venga rimessa in termini. Il giudice dovrà provvedere secondo le modalità indicate all'art. 294 commi 2 e 3, decidendo circa la sussistenza, alla luce delle prove dedotte, della causa impeditiva, non riconducibile all'istante, quali ad esempio forza maggiore, caso fortuito, insufficienza oggettiva del termine perentorio. La collocazione del suddetto articolo nel primo libro del codice di procedura civile, "Disposizioni generali", ne comporta l'applicabilità anche al rito speciale in questione. Si precisa che il motivo addotto nel quesito potrebbe essere configurato come una negligenza addebitabile, fatta salva la prova che la comunicazione tempestiva dell'impedimento sia risultata impossibile. |