Opere effettuate senza autorizzazione: diritto al rimborso solo per spese indifferibili e urgenti
12 Ottobre 2017
Il fatto. Il tribunale di Vicenza riconosceva le pretese avanzate dal proprietario dell'ultimo piano e del sottotetto di un condominio, il quale, in ragione dell' esecuzione di una serie di interventi sul tetto dello stabile, chiedeva la condanna degli altri condomini al rimborso -pro quota millesimale- delle somme versate. Adita la Corte d'appello, essa disponeva una CTU per verificare se nel caso concreto fossero stati rispettati i presupposti ex art. 1134 c.c., e dunque che i lavori eseguiti, senza previo consenso dell'amministratore o dell'assemblea, fossero giustificati da requisiti quali necessità ed urgenza. La CTU riteneva che i lavori non fossero indifferibili ed urgenti, ma addirittura avessero comportato una vera e propria ristrutturazione del tetto ricavandone anche degli alloggi. Il proprietario ricorreva per Cassazione.
Spese non urgenti, nessun rimborso. La Corte ritiene che nel caso di specie sia carente il presupposto dell'urgenza, poiché si tratta di opere che potevano essere realizzate in un momento successivo senza alcun nocumento alla cosa comune e a terzi. Negato dunque l'utile l'esperimento dell'azione ex art. 1134 c.c., i giudici non ritengono possa applicarsi l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., la quale resta subordinata al requisito dell'urgenza di cui all'art. 1134 cit. La Cassazione ha infatti, anche in passato, negato l'esercizio dell'azione di arricchimento nel caso in cui sussista un divieto ex lege di esercizio di azioni tipiche in assenza di determinati presupposti. Pertanto nessuna azione può essere esperita, neanche quella di arricchimento, se la spesa non è urgente, altrimenti si violerebbe il divieto di rimborso sancito dal legislatore.
Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.
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