Licenziamento “post mobilità” ex art. 4 l. 223/1991 solo in caso di CIGS e non di cassa integrazione in deroga

19 Ottobre 2017

Non può ritenersi operante una ipotesi di licenziamento “post mobilità” ai sensi dell'art. 4 l. 223/1991, in mancanza del requisito della preventiva ammissione della società appellante al trattamento straordinario di integrazione salariale e quando la società sia stata ammessa alla cassa integrazione ...

Non può ritenersi operante una ipotesi di licenziamento “post mobilità” ai sensi dell'art. 4 l. 223/1991, in mancanza del requisito della preventiva ammissione della società appellante al trattamento straordinario di integrazione salariale e quando la società sia stata ammessa alla cassa integrazione c.d. “in deroga”, notoriamente intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della cassa integrazione guadagni. Costituendo la disposizione di cui all'art. 4 l. 223/1991 non richiamata espressamente dall'art. 24, norma eccezionale rispetto alla disciplina generale dettata da tale ultima disposizione, le stesse non possono essere applicate analogicamente oltre i casi espressamente previsti.

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