Contabilità in nero presso terzi: valida ai fini accertativi

La Redazione
19 Ottobre 2017

La contabilità in nero, costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, può essere utilizzata come valido elemento indiziario, anche se rinvenuta presso terzi. La Corte ricorda tale principio con l'ordinanza del 13 ottobre 2017, n. 24223.

La contabilità in nero, costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, può essere utilizzata come valido elemento indiziario, anche se rinvenuta presso terzi. Lo ricorda la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 13 ottobre 2017, n. 24223, con la quale i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate avverso una S.r.l.

Il caso orbitava intorno ad un accertamento analitico-induttivo notificato ad una società che si occupava della vendita di auto nuove. Per l'Agenzia delle Entrate, era la parte contribuente che doveva dimostrare l'erroneità delle presunzioni (ancorché semplici) che emergevano dai documenti extra-contabili rinvenuti. Ciò è stato anche il ragionamento della Cassazione, che ha ricordato come gravi sul contribuente l'onere di fornire l'onere della prova contraria. Ma non solo.

I Giudici di appello – hanno osservato dalla Corte – non avevano dato rilievo alla documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza, inerente a dei contratti di finanziamento per acquisto di auto usate dai quali risultava un prezzo superiore rispetto a quello riportato dalle fatture della società ed annotate nelle scritture contabili. Secondo i giudici di merito, “il fatto che le auto usate vengano talora vendute sottocosto è irrilevante ed anzi opportuno e conveniente”. La Cassazione ha ritenuto “non motivato” questo ragionamento, ritenendo incomprensibile che la vendita sottocosto di auto usate costituisca una strategia imprenditoriale vincente.

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