Il Ssn può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’autore del fatto illecito
19 Ottobre 2017
IL CASO L'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento ha ingiunto il pagamento dell'importo di € 33.522,49 ad un uomo a titolo di rivalsa dei costi delle cure mediche prestate ad un paziente, in seguito ad un incidente sul lavoro imputabile all'ingiunto. Il Tribunale di Trento accoglie l'opposizione proposta dall'uomo, mentre la Corte d'Appello, adita dall'ente, riforma la decisione di primo grado e rigetta l'opposizione dell'ingiunto, che ricorre ora in Cassazione sulla base di quattro motivi.
NATURA TRIBUTARIA DEL CONTRIBUTO DOVUTO AL SSN La Corte ricorda che, se dopo la legge n. 883/1978 il Ssn era considerato una sorta di assicurazione sociale a contribuzione obbligatoria, questo presupposto è venuto meno con l'art. 36 d.lgs. n. 446/1997 che, abrogando il sistema contributivo di finanziamento del Ssn, ha introdotto la “fiscalizzazione” del finanziamento, «attuata mediante la sostituzione dei contributi sociali di malattia con entrate di natura fiscale».
RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE La Corte dichiara che nel caso di cure mediche e prestazioni sanitarie da parte del Ssn in favore del danneggiato da un fatto illecito commesso da altri, all'Ente non compete alcuna azione surrogatoria o di rivalsa perché mancano i presupposti di legge. Per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato il Ssn può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'autore del fatto illecito.
NON RILEVA LA GRATUITÀ DELLE PRESTAZIONI I costi devono essere risarciti dall'autore del fatto illecito perché sono da considerarsi conseguenze dirette e prevedibili, esattamente come lo sarebbero le spese sostenute dal danneggiato per ricevere le cure in regime privatistico. Il Ssn può agire per responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'autore del fatto illecito, a nulla rilevando la gratuità delle prestazioni, poiché «l'erogazione gratuita delle prestazioni medico sanitarie in favore dell'infortunato, del malato o del ferito, infatti, non comporta l'irresponsabilità del danneggiante». Precisa la Corte che nel caso in cui il danneggiato si sia rivolto ad una struttura privata, toccherà al danneggiante rimborsargli gli esborsi sostenuti al danneggiato, mentre nel caso in cui si sia rivolto ad una struttura privata, non essendoci stato alcun esborso, toccherà comunque al danneggiato rifondere il costo delle prestazioni mediche e dell'assistenza sanitaria all'Ente che le ha erogate.
QUATTRO IPOTESI DI PRESTAZIONI EROGATE GRATUITAMENTE La Cassazione distingue quattro ipotesi nel caso di prestazioni medico sanitarie erogate gratuitamente dal Ssn: - Malattia o danno alla salute non addebitabile a colpa di dolo o terzi: al Ssn non è consentita alcuna rivalsa nei confronti del degente o di altri; - Danno da circolazione stradale o natanti: è la legge stessa ad escludere espressamente l'azione di rivalsa , dal momento che i costi delle prestazioni vengono finanziati mediante un prelievo sulle polizze assicurative. Esclusa è anche l'azione extracontrattuale di risarcimento dei danni, essendo prestazioni già compensate mediante un contributo sostitutivo sui premi delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile; - Infortuni sul lavoro e malattia professionale: con l'abolizione dell'art. 38 l. n. 449/1997, dal 1 gennaio 2001, il caso non è più regolato dalla legge perchè valevole solo per il danno da circolazione stradale e natanti; - Danno derivante da altre ipotesi di fatto illecito: cure gratuite nel rapporto SSN degente ma l'ente che subisce una perdita patrimoniale a causa del fatto illecito di terzo ha diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Cassazione enuncia infine il seguente principio di diritto: «In caso di cure mediche e prestazioni sanitarie rese dal Ssn in favore del danneggiato da fatto illecito altrui, all´Ente non compete l´azione di rivalsa prevista dall'art. 1916 cod. civ., né l´azione surrogatoria di cui all'art. 1203, n. 3, cod. civ., difettando in entrambi i casi di presupposti di legge. Non compete neppure l´azione speciale prevista dall'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580, poiché tale disposizione e stata abrogata dal Dl 25 giugno 2008, n. 122. Tuttavia, per recuperare i costi delle prestazioni rese in favore del danneggiato, il Ssn può agire per responsabilità extracontrattuale, nei confronti dell´autore del fatto illecito, a ciò non ostando la gratuità delle prestazioni medesime. Tale gratuità, infatti, opera solo nei rapporti fra Ssn e degente, ma non esclude la responsabilità aquiliana del danneggiante per i costi effettivamente sostenuti dal Ssn, a causa della sua condotta illecita. Il Ssn non ha titolo ad agire in sede extracontrattuale nei confronti del responsabile per recuperare i costi delle prestazioni sanitarie rese in favore della vittima di un sinistro derivante dalla circolazione stradale o di natanti, poiché tali prestazioni sono già compensate ex lege mediante il contributo sui premi per le assicurazioni per la responsabilità civile ... espressamente indicato dalla legge come sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale».
La Corte, dal momentoche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. era ancora sub iudice, perché non esaminata dalla corte territoriale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Trento in diversa composizione.
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