19 Ottobre 2017

L'apertura della successione, a seguito della morte di un soggetto, pone sovente il problema di gestire ed amministrare i beni relitti in attesa della accettazione da parte del chiamato a titolo di erede (o a titolo di legato). Meritano, quindi, un attento esame i procedimenti di volontaria giurisdizione che più frequentemente coinvolgono il passaggio generazionale dei beni successori.
Inquadramento

L'apertura della successione, a seguito della morte di un soggetto, pone sovente il problema di gestire ed amministrare i beni relitti in attesa della accettazione da parte del chiamato a titolo di erede (o a titolo di legato).

Pertanto si creano situazioni in cui, nell'attesa, si rende necessario richiedere l'autorizzazione giudiziale tesa al mantenimento dell'integrità del patrimonio relitto in attesa di conoscere chi sarà il soggetto titolare dei beni ereditari.

Analizzeremo, quindi, i procedimenti di volontaria giurisdizione che più frequentemente coinvolgono il passaggio generazionale dei beni successori, prendendo in considerazione i principali nei paragrafi che seguono, rinviando, per quanto attiene alle problematiche relative a soggetti incapaci, alla relativa bussola in materia di eredità beneficiata.

Ricorso per la nomina di curatore dell'eredità giacente

Il codice civile non definisce la condizione di giacenza dell'eredità ma si limita a prevedere che in presenza di determinati presupposti alcuni soggetti possano chiedere al giudice la nomina di un curatore cui affidare la gestione del patrimonio ereditario.

I presupposti sono l'esistenza di uno o più chiamati all'eredità (sia ex lege che ex testamento) che non abbiano ancora accettato e non siano nel possesso dei beni ereditari.

Infatti, in mancanza di successibili non si avrà la giacenza dell'eredità, ma la sua “vacanza”, con la conseguente automatica acquisizione del patrimonio ereditario da parte dello Stato ai sensi dell'art. 586 c.c..

Problema controverso è quello relativo all'ammissibilità di una giacenza ereditaria pro quota, con conseguente nomina di un curatore giudiziale per singole quote di eredità. Su tale punto sia la dottrina che la giurisprudenza sono oscillanti:

La giacenza pro quota: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Ai sensi dell'art. 528 c.c. può essere nominato il curatore dell'eredità giacente anche se si ignori l'effettiva esistenza di chiamati alla successione, essendo sufficiente il dubbio che ve ne siano (Cass. civ.,sez. II, 31 marzo 1987, n. 3087, in Giur. It., 1988, I,1, 1404).

Nel concorso di più chiamati all'eredità, alcuni soltanto accettanti l'eredità stessa, non è legittimamente configurabile, con riguardo agli altri chiamati non accettanti, la fattispecie dell'eredità giacente pro quota (che giustifichi la nomina di un curatore ex artt. 528 - 532 c.c.), atteso che la funzione dell'istituto de quo è quello della conservazione ed amministrazione del patrimonio ereditario nel suo complesso, e non in una sola sua parte, in attesa della definitiva devoluzione a che ne abbia titolo (Cass. civ., sez. II, 22 febbraio 2001, n. 2611, in Foro It., 2001, I).

Può essere nominato curatore chiunque abbia la piena capacità giuridica e sia idoneo ad espletare l'incarico. Il curatore che non intende rinunciare all'incarico deve prestare giuramento (art. 193, disp. att., c.p.c.). A seguito della soppressione dei Fogli degli Annunzi Legali della Provincia, un estratto del decreto di nomina deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La legittimazione a chiedere la nomina del curatore dell'eredità giacente spetta a qualunque soggetto interessato (art. 528 c.c.). Generalmente tali soggetti sono individuati nei chiamati (non possessori materiali di beni ereditari) che non intendano gestire i beni ereditari, nei chiamati in subordine rispetto al primo, nei legatari e nei creditori dell'eredità o del chiamato e, qualora si ammetta la giacenza pro quota, anche nei coeredi. Tra i soggetti legittimati a proporre l'istanza vi è anche il pubblico ministero.

La domanda si propone con ricorso e il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dagli artt. 737 e ss. c.p.c., nonché dall'art. 781 c.p.c..

Competente è il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che decide in composizione monocratica (art. 528 c.c.).

Il provvedimento di nomina è iscritto, a cura del cancelliere, nel registro delle successioni tenuto dalla cancelleria del medesimo Tribunale ed è notificato nel termine stabilito dal giudice alla persona nominata, la quale può anche rinunciare all'incarico (art. 781 c.p.c.).

Contro il provvedimento emesso dal giudice monocratico è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale (exart. 739 c.p.c.). Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado, nonché, in caso di accoglimento del ricorso, tutti coloro che ritengono di subire un pregiudizio dall'apertura della curatela lamentandone la mancanza di presupposti.

Ricorso del curatore dell'eredità giacente per essere autorizzato al pagamento di debiti ereditari

Al curatore nominato competono tutti i compiti di amministrazione dell'eredità; questa deve tendere alla conservazione della sua integrità materiale, giuridica e della sua capacità produttiva.

Tra i suoi compiti vi è quello di procedere al pagamento dei debiti ereditari certi, liquidi ed esigibili e dei legati (exart. 530 c.c.).

Questa attività, che necessita di autorizzazione, deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni.

Il curatore non può effettuare alcun pagamento prima che sia trascorso un mese dalla data di annotazione nel registro delle successioni dell'inventario (argomentando dal richiamo che l'art. 531 c.c. fa delle norme sull'eredità beneficiata e quindi anche dell'art. 495 c.c.); entro questo termine i creditori o legatari possono presentare una opposizione volta ad impedire la liquidazione individuale.

Per ogni richiesta di pagamento di debiti ereditari occorre un'autorizzazione giudiziale, la quale può contenere anche più posizioni debitorie. Una volta ottenuta l'autorizzazione giudiziale, il curatore, di regola, provvede alla liquidazione del passivo ereditario pagando i creditori man mano che questi si presentano.

Il curatore, una volta autorizzato, può liberamente provvedere al pagamento dei legatari e dei creditori, ferme le cause legittime di prelazione; se invece qualche creditore o legatario gli comunica di opporsi a tale modalità di liquidazione, oppure egli stesso o il giudice (al momento dell'emanazione del provvedimento autorizzativo) lo ritengano utile, dovrà procedere mediante liquidazione concorsuale, secondo le regole proprie della liquidazione dell'eredità beneficiata (exart. 498 e ss. c.c.).

La legittimazione a chiedere l'autorizzazione spetta in via esclusiva al curatore dell'eredità giacente (art. 530 c.c.).

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c., nonché dall'art. 782, u.c., c.p.c. .

Competente ad emanare il provvedimento è il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che decide in composizione monocratica (art. 530 c.c.). Contro il provvedimento del giudice monocratico è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale (art. 739 c.p.c.), la cui legittimazione spetta unicamente al curatore dell'eredità giacente.

Ricorso per la richiesta di fissazione di termine per l'accettazione della nomina ad esecutore testamentario

L'esecutore testamentario ha la funzione di adoperarsi affinché le volontà del de cuius siano correttamente attuate; per tale ragione, con una specifica disposizione testamentaria, il testatore può nominare, per tale compito, una persona di sua fiducia che può essere un erede, un legatario o un terzo.

L'esecutore testamentario, se non intenda rifiutare l'incarico, deve accettare di svolgere la propria funzione ai sensi dell'art. 702 c.c. (presso la cancelleria del luogo di apertura della successione e non può essere sottoposta a termini o condizioni).

Se l'accettazione da parte del designato non avvenga, ai sensi dell'art. 702, comma 3, c.c., qualsiasi interessato potrà chiedere che l'autorità giudiziaria, sempre con il procedimento di cui all'art. 749 c.p.c., assegni al designato esecutore un termine per l'accettazione dell'incarico, decorso il quale si intenderà rinunciante.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 749 c.p.c..

Competente è il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che decide in composizione monocratica (art. 702 c.c.). Contro il provvedimento del giudice monocratico è ammesso reclamo. La competenza a decidere sul reclamo spetta al Tribunale che decide in composizione collegiale (ex art. 739 c.p.c.) e legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a proporre l'istanza nonché la persona designata esecutore testamentario.

Ricorso per la proroga del possesso dei beni ereditari da parte dell'esecutore testamentario

L'art. 703 c.c. prevede che l'amministrazione della massa ereditaria da parte dell'esecutore testamentario sia temporanea.

Il termine previsto è di un anno dal momento dell'accettazione dell'incarico ed è prorogabile, previo ricorso al giudice, da depositarsi prima della scadenza del termine annuale (Cass. civ., n. 3933/1980). La proroga può concedersi una sola volta per un solo altro anno (ex art. 703, comma 3, c.c.).

Ad ogni modo, le funzioni di esecutore testamentario non cessano dopo un anno dall'accettazione della nomina; tale limitazione è posta dalla legge solo per il possesso dei beni ereditari e per la loro amministrazione, non anche per la “gestione” degli stessi da parte dell'esecutore testamentario, che deve durare, salvo contraria volontà del testatore, fino a quando non siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto (Cass. civ.,sez. II, 14 giugno 2016, n. 12241).

Il procedimento si svolge in camera di consiglio ed è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 749 c.p.c.. La domanda si propone con ricorso e la legittimazione a richiedere la proroga spetta in via esclusiva all'esecutore testamentario.

Competente è il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che decide in composizione monocratica (art. 749 c.p.c.). Il giudice provvede con ordinanza, sentiti gli eredi, il cui parere non è però vincolante per la decisione. Contro il provvedimento del giudice monocratico è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale (ex art. 739 c.p.c.). Legittimati a proporre reclamo sono l'esecutore testamentario nonché gli eredi ed i legatari.

Ricorso dell'esecutore testamentario per alienare beni ereditari

Se il testatore non l'abbia escluso, l'esecutore ha il anche il potere di amministrare la massa ereditaria relitta; per fare ciò egli deve prendere possesso dei beni ereditari. Quando, invece, il testatore estrometta l'esecutore testamentario dal possesso dei beni ereditari si ritiene che quest'ultimo sia stato implicitamente privato anche dell'amministrazione del patrimonio ereditario.

Nel caso in cui l'esecutore non abbia poteri di amministrazione, potrà solo chiedere provvedimenti volti alla conservazione del patrimonio ereditario, quali l'apposizione di sigilli, la formazione dell'intervento o interventi nelle cause in cui si discuta dell'efficacia del testamento.

Il potere di amministrazione dell'esecutore testamentario non si limita agli atti di ordinaria amministrazione, egli, infatti, avrà il compito anche di gestire il patrimonio ereditario compiendo, se necessario, alienazioni, pagare debiti, legati e spese, compiere, quindi, anche atti di straordinaria amministrazione, con l'unico vincolo di attuare esattamente le ultime volontà del testatore.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione l'esecutore deve richiedere l'autorizzazione al giudice (ex art. 703, comma 4, c.c.), in mancanza della quale essi saranno, secondo alcuni, nulli, mentre per altri annullabili o più genericamente inefficaci nei confronti dell'erede in quanto compiuti da un rappresentante che ha ecceduto i suoi poteri (Cass. civ.,sez. II, 30 agosto 1991, n. 9289).

Gli eredi (ed i chiamati) devono essere obbligatoriamente sentiti (art. 703 c.c.) altrimenti l'atto autorizzativo del giudice sarà illegittimo ed inefficace nei loro confronti (in tal senso anche la giurisprudenza: Cass. civ., n. 9289/1991).

La legittimazione a presentare il ricorso spetta in via esclusiva all'esecutore testamentario (art. 703 c.c.) ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.. La domanda si propone con ricorso e competente è il Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione che decide in composizione monocratica per i beni mobili ed in composizione collegiale per i beni immobili (ex art. 747 c.p.c.). Se tra gli eredi vi sono incapaci deve essere sentito il parere del giudice tutelare competente (art. 747, comma 2, c.p.c.).

Contro il provvedimento del giudice monocratico è ammesso reclamo. La competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in composizione collegiale se il provvedimento riguarda beni mobili, se invece il provvedimento riguarda beni immobili la competenza spetta alla corte di appello (art. 739 c.p.c.).

Legittimati a proporre reclamo sono l'esecutore testamentario e, in caso di accoglimento del ricorso, anche gli eredi.

Ricorso per dirimere un contrasto sorto tra esecutori testamentari

Se il testatore ha nominato più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente (art. 700, comma 2, c.c.), salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni o si tratti di atti urgenti.

Se sorge un contrasto tra gli esecutori in relazione al compimento di un atto di amministrazione questo è risolto dall'autorità giudiziaria (art. 708 c.c.).

Importante sottolineare che il provvedimento del giudice conferisce agli esecutori favorevoli solamente il potere di compiere l'atto oggetto di contrasto, ma non li esonera dalla necessità di munirsi delle autorizzazioni richieste per il compimento dell'atto oggetto di contrasti.

Legittimato a proporre il ricorso è ciascuno degli esecutori, nonché l'erede o il legatario e qualunque terzo che abbia un interesse concreto a che si provveda a dirimere il contrasto insorto.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.. Competente è il presidente del Tribunale (art. 750 c.p.c.) del luogo in cui si è aperta la successione.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso reclamo al presidente della Corte di appello (art. 750 c.p.c.). Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado.

Ricorso per l'esonero dell'esecutore testamentario

L'art. 710 c.c. prevede il caso dell'esonero dell'esecutore testamentario, con funzione sanzionatoria dell'operato dello stesso.

I motivi, previsti dall'articolo in questione sono, unicamente, il compimento da parte dell'esecutore di gravi irregolarità nell'assolvimento dei propri obblighi, oppure la sopravvenuta sua inidoneità allo svolgimento delle funzioni, o, ancora, l'aver commesso azioni che ne menomino la fiducia in relazione all'esecuzione della volontà testamentaria.

Se viene accolta l'istanza di rimozione, l'esecutore testamentario cessa dal suo ufficio ed il giudice non può pronunciare la sua sostituzione ove questa non sia stata prevista dal testatore.

La legittimazione a presentare l'istanza spetta ad ogni interessato (art. 710 c.c.), relativamente all'esecuzione delle disposizioni testamentarie.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 750 c.p.c.. Competente è il presidente del Tribunale (art. 750 c.p.c.) del luogo in cui si è aperta la successione. Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello (art. 750 c.p.c.). Legittimati a proporlo sono gli stessi soggetti legittimati al ricorso di primo grado, nonché l'esecutore testamentario qualora la richiesta di rimozione sia stata accolta.

Ricorso per la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredità o del legato

Il codice di procedura civile, al titolo IV del Libro IV, detta varie disposizioni integrative di quelle del codice civile sull'apertura delle successioni.

Per quanto qui ci interessa, l'art. 749 c.p.c. individua il «Procedimento per la fissazione dei termini» che disciplina la procedura esperibile in tutti i casi, previsti dal diritto sostanziale, in cui viene fatta istanza affinché il giudice fissi un termine entro il quale una determinata persona debba emettere una dichiarazione o compiere un determinato atto.

In particolare ci si riferisce alle ipotesi di cui agli artt. 481 e 650 c.c. le cui norme si riferiscono al termine per accettare un eredità o un legato.

Giudice competente è il Tribunale monocratico del luogo in cui si è aperta la successione e la domanda deve essere proposta con ricorso. Legittimati attivi sono coloro che vi hanno interesse, cioè coloro i quali hanno interesse a conoscere se il soggetto interessato intenda o meno accettare l'eredità o il legato.

Il giudice provvederà a fissare un'udienza per la comparizione delle parti (ricorrente e persona che deve rendere la dichiarazione) e indicherà un termine fisso entro il quale il ricorrente dovrà procedere alla notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento giudiziario al soggetto destinatario.

Una volta sentite entrambe le parti e valutata la sussistenza dei presupposti di fatto posti a fondamento del ricorso, il giudice provvede con ordinanza che potrà avere ad oggetto la fissazione del termine o, diversamente, il rigetto dell'istanza.

Il provvedimento è soggetto a reclamo innanzi al Tribunale in composizione collegiale che deciderà in camera di consiglio, dopo aver ascoltato gli interessati.

Il reclamo va proposto entro il termine perentorio di dieci giorni, con precisazione che il dies a quo per la decorrenza di questo termine è la comunicazione del provvedimento (ad opera della cancelleria) se è dato nei confronti di una sola parte, o la notificazione, se dato in confronto di più parti (art. 739, comma 2,c.p.c.).

E' fatto divieto al giudice che ha deciso in prime cure, di fare parte del collegio giudicante in fase di reclamo.

Per quanto riguarda la chiamata ereditaria, in caso di mancata accettazione entro il termine fissato dal giudice, per effetto della natura decadenziale del termine, il chiamato perderà il diritto di accettare; in altri termini si vedrà “consumare” il termine decennale di accettazione dell'eredità.

Per quanto riguarda il legato, questa actio interrogatoria ha la funzione di impedire il persistere di una situazione di incertezza in ordine alla titolarità del diritto legato, che avviene automaticamente in capo al legatario al momento dell'apertura della successione (art. 649 c.c.).

Il termine fissato dal giudice avrà, quindi, lo scopo di abbreviare il tempo a disposizione del legatario per esercitare la facoltà di rinunzia.

Infatti, trascorso inutilmente il termine (di decadenza) fissato dal giudice, l'atto di rinuncia non potrà più essere effettuato e l'acquisto da parte del legatario si considererà definitivo.

Ricorso per compiere la dichiarazione di rinuncia ad eredità o a legato devoluti ad un incapace

Qualora un soggetto incapace, tramite il proprio legale rappresentante, voglia rinunciare all'eredità o ad un legato, potrà farlo solo in caso di necessità o utilità evidente.

Per i minori soggetti alla potestà dei genitori si applicherà l'art. 320 c.c., il quale stabilisce che i genitori non possono accettare o rinunziare ad eredità o legati se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare, mentre per i minori sottoposti a tutela e per gli interdetti la norma di riferimento è l'art. 374 c.c., che afferma come il tutore non possa senza l'autorizzazione del giudice tutelare accettare eredità o legati o rinunciarvi. Qualora l'incapace sia invece un minore emancipato, la norma cui fare riferimento è l'art. 394 c.c., il quale prescrive che per il compimento degli gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione (fra i quali vi è senz'altro l'accettazione o rinuncia ad eredità o legato) oltre al consenso del curatore è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Tale norma è altresì applicabile all'inabilitato in virtù del richiamo fatto dall'art. 424 c.c. alle norme sulla curatela degli emancipati (tra cui vi è, per l'appunto, l'art. 394 c.c.).

La rinuncia all'eredità o al legato compiuti senza autorizzazione è annullabile (artt. 322 c.c. in tema di minori e 377 c.c. in tema di tutela).

La legittimazione a presentare il ricorso spetta al legale rappresentante dell'incapace o all'incapace stesso (assistito dal curatore) se inabilitato o emancipato.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio ed è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. Competente è il giudice tutelare del luogo ove si trova il domicilio dell'incapace, fissato per i minori e per l'interdetto dall'art. 45 c.c., mentre il minore emancipato e l'inabilitato hanno il domicilio del curatore che li assiste negli atti di straordinaria amministrazione.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale (art. 45 disp. att. c.c.). Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado.

Ricorso per la fissazione di un termine per la presentazione del testamento olografo ad un notaio per la sua pubblicazione

Il codice civile, all'art. 620 c.c., impone a chiunque sia in possesso di un testamento olografo l'obbligo di presentarlo ad un notaio non appena ha notizia della morte del testatore, affinché si possa provvedere alla sua pubblicazione.

Se il detentore non vi provveda, qualunque soggetto interessato all'eredità potrà proporre ricorso al Tribunale affinché sia fissato un termine per la presentazione.

La legittimazione a presentare il ricorso spetta a chiunque creda di avere interesse alla pubblicazione del testamento (art. 620 c.c.) ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dall'art. 749 c.p.c..

La domanda si propone con ricorso e competente ad emanare il provvedimento è il Tribunale del luogo di apertura della successione che decide in composizione monocratica.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso reclamo. La competenza a decidere sul reclamo spetta al Tribunale che decide in composizione collegiale. Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado.

Ricorso per la fissazione di un termine per la pubblicazione del testamento segreto

L'art. 621 c.c. impone al notaio l'obbligo di pubblicare il testamento segreto non appena venga a conoscenza della morte del testatore.

Tramite il richiamo dell'art. 620, comma 3, c.c., qualora il notaio non vi provveda o non vi provveda con celerità, chiunque creda di avere interesse all'eredità può proporre ricorso al Tribunale affinché sia fissato al pubblico ufficiale un termine per provvedervi.

La legittimazione a presentare il ricorso spetta a chiunque creda di avere interesse alla pubblicazione del testamento (art. 621 c.c.).

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dall'art. 749 c.p.c.. Competente ad emanare il provvedimento è il Tribunale del luogo di apertura della successione che decide in composizione monocratica. Contro il provvedimento del giudice monocratico è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale. Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso.

Ricorso per la cancellazione dal testamento olografo di periodi o frasi aventi carattere non patrimoniale

L'ultimo comma dell'art. 620 c.c. consente a chiunque vi abbia interesse e sempre che ricorrano giusti motivi, di chiedere al giudice la cancellazione dal testamento di periodi o frasi di carattere non patrimoniale.

I gravi motivi, per lo più, riguarderanno la tutela dell'ordine pubblico, della personalità, della privacy, dell'onore; la cancellazione di tali frasi potrà essere chiesta sia prima della pubblicazione del testamento, che successivamente e dovrà essere fatta in modo da poter ricostruire la parte cancellata (art. 53 n. 1, legge notarile).

La legittimazione a presentare il ricorso spetta a chiunque vi abbia interesse (art. 620, u.c., c.c.).

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c..

Quanto alla competenza territoriale, il codice civile nulla prevede. Pertanto, qualora il testamento non sia stato ancora pubblicato, si ritiene che il ricorso possa essere presentato al Tribunale del luogo ove il testamento sta per essere pubblicato, trattandosi di procedimento di urgenza; mentre, nell'ipotesi in cui il testamento sia già stato pubblicato, la competenza spetterà al Tribunale del luogo di apertura della successione, che deciderà in composizione monocratica.

Contro il provvedimento del giudice monocratico è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale (art. 739 c.p.c.). Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado.

Ricorso per la scelta del legatario

L'art. 631 c.c. prevede che siano valide le disposizioni a titolo particolare (legati) in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo, tra più persone determinate dal testatore o appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate.

Se tale scelta non venga o non possa essere effettuata dai soggetti indicati (ad es. nel caso in cui il soggetto designato ad effettuare la scelta sia deceduto), questa è fatta dal giudice. Tale disposizione è valida solo per i legati e non per l'istituzione di erede.

La legittimazione a presentare il ricorso spetta a chiunque sia interessato all'esecuzione del testamento. Generalmente si comprendono in questa categoria l'onerato del legato, il terzo, l'erede e l'esecutore testamentario.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 751 c.c.. Competente ad emanare il provvedimento è il presidente del Tribunale (751 c.p.c.) del luogo di apertura della successione.

Contro il provvedimento è ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello (art. 739 c.p.c.). Legittimati a proporre reclamo sono tutti coloro che sono legittimati a presentare l'istanza di primo grado.

Ricorso per l'imposizione di garanzia nell'ipotesi di disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva

L'art. 633 c.c. prevede che il testatore possa sottoporre disposizioni testamentarie, sia a titolo di erede che di legato, ad una condizione risolutiva.

In queste ipotesi il chiamato acquista automaticamente ed immediatamente il diritto di accettare l'eredità o di conseguire il legato.

Qualora però la condizione si avveri, stante l'efficacia retroattiva della stessa (art. 1360 c.c.), il beneficiario dovrà considerarsi come se mai fosse stato erede o legatario.

Pertanto per ovviare al fatto che il patrimonio ereditario o il legato in caso di istituzione a titolo particolare, possano subire depauperamenti, il legislatore ha previsto che l'autorità giudiziaria possa, quando ne ravvisi l'opportunità, imporre all'erede o al legatario istituiti sotto condizione risolutiva l'obbligo di prestare idonea garanzia a favore di coloro cui l'eredità dovrebbe devolversi nel caso in cui la condizione si avverasse.

La garanzia può consistere in una somma di denaro oppure in qualsiasi altra garanzia personale o reale ritenuta opportuna.

La legittimazione a presentare il ricorso spetta a coloro cui l'eredità sarebbe devoluta in caso di avveramento della condizione risolutiva.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 750 c.p.c..

Competente è il presidente del Tribunale (art. 750 c.p.c.) del luogo di apertura della successione, il quale decide l'ammontare della garanzia, la natura (cauzione in denaro o in titoli di Stato, garanzia personale o reale) ed il termine entro il quale deve essere prestata.

Contro il provvedimento è ammesso reclamo al presidente della Corte d'appello (art. 739 c.p.c.). Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado nonché il soggetto tenuto a prestare la garanzia in caso di accoglimento del ricorso di prima istanza.

Ricorso per l'imposizione di garanzia in caso di disposizione testamentaria a titolo particolare sottoposta a condizione sospensiva o termine iniziale

In caso di istituzione a titolo particolare (legato), questa può essere sottoposta a condizione sospensiva o a termine iniziale (art. 640 c.c.).

In questo caso, al momento dell'apertura della successione, il beneficiario della disposizione a titolo particolare diviene titolare di una mera aspettativa di acquisto.

In questo caso l'ordinamento si preoccupa di tutelare l'aspettativa del beneficiario di tali disposizioni consentendogli di chiedere al giudice l'imposizione di una cauzione a carico della persona tenuta ad eseguire la prestazione, salvo che il testatore non abbia disposto altrimenti.

Il soggetto tenuto a prestare la garanzia di norma è l'erede (non potrà essere chiesta al chiamato che non abbia ancora accettato l'eredità), ma potrebbe essere anche un legatario se la disposizione condizionata o a termine iniziale è posta dal testatore a suo carico (nel caso di sub-legato).

La legittimazione a presentare il ricorso spetta al beneficiario della disposizione condizionata o soggetta a termine iniziale (art. 640 c.c.).

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 750 c.p.c..

Competente ad emanare il provvedimento è il presidente del Tribunale (art. 750 c.p.c.) del luogo di apertura della successione, il quale decide l'ammontare della garanzia e la sua natura (somma di denaro o titoli di Stato, garanzia personale o reale) ed il termine entro il quale deve essere prestata.

Contro il provvedimento è ammesso reclamo e la competenza a decidere sul reclamo spetta al presidente della Corte d'appello. Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado, nonché il soggetto tenuto a prestare la cauzione in caso di accoglimento del ricorso di prima istanza.

Ricorso per la nomina di un amministratore dell'eredità in caso di mancata prestazione della garanzia prevista dagli articoli 639 e 640 c.c.

Se l'erede o il legatario istituiti sotto condizione risolutiva oppure l'onerato di legato sottoposto a condizione sospensiva o termine iniziale non provvedano a prestare la garanzia prevista dagli artt. 639 e 640 c.c. secondo quanto stabilito dal provvedimento giudiziale, è possibile ricorrere al giudice per far nominare un amministratore dell'eredità.

Lo stesso provvedimento può essere chiesto nell'ipotesi di erede istituito sotto condizione sospensiva qualora si ritenga utile affidare l'amministrazione dell'eredità a persone diverse da quelle indicate dall'art. 642 c.c.. All'amministratore così nominato si applicano le disposizioni in tema di curatela dell'eredità giacente.

La legittimazione a presentare il ricorso spetta ai soggetti che avevano richiesto ed ottenuto la concessione della garanzia. La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 737 c.p.c..

Competente ad emanare il provvedimento è il Tribunale (art. 641 c.c.) del luogo di apertura della successione che decide in composizione monocratica. Contro il provvedimento è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale. Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado, nonché il soggetto tenuto a prestare la garanzia in caso di accoglimento del ricorso di prima istanza.

Ricorso per la fissazione di un termine per l'adempimento della condizione potestativa apposta all'istituzione di erede o al legato

L'art. 645 c.c. prevede che qualora una disposizione testamentaria a titolo universale o a titolo particolare sia sottoposta ad una condizione sospensiva potestativa (cioè quella condizione il cui verificarsi venga subordinato ad un evento che dipende dalla volontà dell'istituito), è possibile chiedere al giudice di fissare all'istituito medesimo un termine entro il quale egli debba compiere l'evento al cui verificarsi egli acquisterà la qualità di erede o il bene oggetto del legato.

La legittimazione a presentare il ricorso spetta ai soggetti interessati al verificarsi della condizione e quindi ai coeredi con diritto di accrescimento, ai chiamati in subordine, all'erede legittimo, ai creditori ereditari, ai creditori dell'erede o del legatario istituiti sotto condizione.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dall'art. 749 c.p.c..

Competente ad emanare il provvedimento è il Tribunale del luogo di apertura della successione che decide in composizione monocratica. Contro il provvedimento del giudice è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale. Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso.

Ricorso per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario gravati da onere

Se l'attribuzione testamentaria imponga all'erede o al legatario un onere, l'autorità giudiziaria potrà imporre una cauzione, se il testatore non abbia diversamente disposto (art. 647 c.c.).

La cauzione potrà consistere in una somma di denaro, ma nulla esclude che il giudice disponga altrimenti. La sua funzione consiste nel garantire il beneficiario dai danni da inadempimento dell'obbligato.

La legittimazione a presentare il ricorso spetta innanzitutto all'onorato, agli eredi a carico dei quali non è posto l'obbligo ed all'esecutore testamentario.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 750 c.p.c.. Competente ad emanare il provvedimento è il presidente del Tribunale (art. 750 c.c.) del luogo di apertura della successione, il quale decide l'ammontare della cauzione e la sua natura (in denaro o in titoli di Stato o la sua sostituzione con una garanzia personale o reale) ed il termine entro il quale deve essere prestata.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso reclamo e la competenza spetta al presidente della Corte d'appello (art. 750 c.p.c.). Legittimati a proporre reclamo sono gli stessi soggetti legittimati a presentare il ricorso di primo grado nonché il soggetto tenuto a prestare la cauzione in caso di accoglimento del ricorso di prima istanza.

Ricorso per l'alienazione di beni oggetto di sostituzione fedecommissaria

L'art. 693 c.c. prevede che il godimento e l'amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria spettino all'istituito e siano esercitati dal suo legale rappresentante.

Il compimento di atti di amministrazione ordinaria non richiede alcuna autorizzazione. Gli atti di straordinaria amministrazione devono, invece, essere preventivamente autorizzati dall'autorità giudiziaria, a tutela del vincolo cui sono destinati.

L'autorizzazione viene rilasciata solamente in caso di utilità evidente da intendersi come mantenimento dell'utilità riferita alla consistenza dei beni ereditari.

La legittimazione a presentare il ricorso spetta al legale rappresentante dell'incapace istituito erede.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui all'art. 747 c.p.c.. Competente ad emanare il provvedimento è il Tribunale del luogo di apertura della successione che decide in composizione monocratica se si tratta di beni mobili ed in composizione collegiale se si tratta di beni immobili. Si applica la disciplina di cui all'art. 747 c.p.c. e non quella dettata dagli artt. 374 e 375 c.c., trattandosi di atti di amministrazione di beni ereditari.

Contro il provvedimento del giudice è ammesso reclamo al Tribunale che decide in composizione collegiale se il ricorso di primo grado era stato presentato al giudice monocratico ed alla Corte d'appello se era stato presentato al giudice collegiale. Legittimato a proporre reclamo in via esclusiva è il legale rappresentante dell'incapace.

Ricorso per l'apposizione dei sigilli

Al momento dell'apertura della successione, qualora vi sia il timore che i beni mobili ereditari possano essere dispersi ad opera di coloro che a qualunque titolo li detengano, si può ricorrere al giudice affinché siano apposti i sigilli ai locali ove detti beni si trovino.

Si tratta, evidentemente, di una misura a carattere conservativo.

Non sono previsti termini entro i quali possa essere chiesta l'apposizione dei sigilli.

Legittimati a richiedere l'apposizione dei sigilli sono i soggetti indicati dall'art. 753 c.p.c., ossia: l'esecutore testamentario, coloro che possono avere diritto alla successione, le persone che coabitavano col defunto nonché quelle che al momento della sua morte erano addette al suo servizio (ciò solamente se il coniuge del defunto, i suoi eredi o alcuno di essi, siano assenti dal luogo di apertura della successione) ed infine i creditori. Nei casi previsti dall'art. 754 c.p.c. il provvedimento può essere disposto d'ufficio oppure a seguito di istanza del pubblico ministero.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 752 e ss. c.p.c.. Competente è il Tribunale che decide in composizione monocratica. Nei comuni in cui il Tribunale non ha sede e vi è urgenza, il provvedimento può essere chiesto al giudice di pace che deve successivamente trasmettere immediatamente il processo verbale alla cancelleria del Tribunale (art. 752 c.p.c.).

Il codice non indica quale sia il giudice territorialmente competente ad emettere il provvedimento di cui si tratta; secondo parte della dottrina la competenza spetta in via esclusiva al giudice del luogo ove si trovano i beni ereditari; altri autori ritengono, invece, vi sia anche una competenza concorrente del giudice del luogo ove si è aperta la successione.

Una volta proposto il ricorso, il giudice è tenuto ad accoglierlo, egli non ha alcun margine di discrezionalità nella decisione.

Contro il provvedimento si ritiene non sia possibile proporre reclamo in quanto tale forma di impugnazione è prevista dall'ordinamento solamente avverso i decreti per i quali la legge dispone la motivazione (tra i quali non rientra il provvedimento de quo); sarà però consentita la revoca del provvedimento da parte del giudice, d'ufficio oppure su istanza di parte (ex art. 742 c.p.c.).

Istanza per la separazione dei beni mobili del defunto da quelli dell'erede

La separazione dei beni dell'erede da quelli del defunto è uno strumento di salvaguardia delle ragioni del creditore del defunto stesso nonché del beneficiario di legato cd. obbligatorio.

Tramite la separazione, infatti, si ottiene il vantaggio di potere soddisfare il proprio credito agendo in via di preferenza sui beni separati.

Si tratta pertanto di uno mezzo di tutela finalizzato alla costituzione di un vero e proprio diritto reale di garanzia sui beni, come si evince dall'art. 518 c.c. a norma del quale la separazione sui beni immobili si esegue con l'iscrizione nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche.

Nel caso di beni mobili, la separazione si esercita per mezzo di una domanda giudiziale.

Qualora i beni mobili siano già stati alienati dall'erede la separazione avrà ad oggetto il prezzo non ancora pagato, ma non quello già riscosso dall'alienante (art. 517, comma 3, c.c.).

Legittimati alla proposizione del ricorso sono i creditori del defunto, i legatari (beneficiari di legato cd. obbligatorio), i creditori dell'eredità; si ritiene che siano legittimati, altresì, l'erede che sia al contempo creditore del de cuius, e ciò ancorché abbia accettato puramente e semplicemente, laddove abbia “timore” dell'incapienza dell'asse rispetto alle quote di credito gravanti su altri coeredi, per le quali non si verifica l'estinzione del suo credito a causa di confusione.

Ancora, si ritengono legittimati, in via surrogatoria, anche i creditori del creditore.

La domanda si propone con ricorso ed il procedimento si svolge in camera di consiglio, regolato dalle disposizioni degli artt. 737 e ss. c.p.c., nonché degli artt. 769 e ss. c.p.c., ove il ricorso preceda l'erezione dell'inventario di eredità.

Competente è il Tribunale del luogo di apertura della successione il quale decide in composizione monocratica. Il provvedimento assume la forma del decreto, il quale produce l'effetto della separazione ex tunc (arg. ex art. 518, comma 2, c.c.). Il decreto ordina altresì l'erezione dell'inventario ove non si sia già provveduto, e contiene le indicazioni sulla conservazione dei beni separati (ad esempio nominando un custode: artt. 65 e ss. c.p.c.).

Contro il decreto del Tribunale monocratico è ammesso reclamo avanti al Tribunale in composizione collegiale. Legittimato alla proposizione del reclamo è lo stesso creditore o legatario ricorrente in primo grado ed anche i restanti creditori o legatari.

Riferimenti
  • L. Ferri, Successioni in generale: artt. 456 – 511, Bologna, 1964;
  • L. Ferri, Successioni in generale: artt. 512 – 535, Bologna, 1968;
  • G. Grosso - A. Burdese, Le successioni, Torino, 1977;
  • G. Capozzi, Successioni e donazioni, Giuffrè, 1982;
  • G. Azzariti, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990;
  • G. Santarcangelo, La volontaria giurisdizione, Giuffrè, 2006;
  • A. Jannuzzi – P. Lorefice, La volontaria giurisdizione, Giuffrè, 2006;
  • L. Balestra - M. Di Marzio, Successioni e donazioni, Padova, 2014.
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