Il ricorso per cassazione è inammissibile se non vengono rispettati i requisiti di contenuto-forma

Redazione scientifica
19 Ottobre 2017

Il ricorso per cassazione che non contiene, ex art. 366 c.p.c., l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda è inammissibile.

Il caso. La vicenda trae origine da una questione di risarcimento dei danni derivanti da inadeguata prestazione dell'opera professionale medica. In primo grado, nella contumacia del convenuto e a seguito di rinnovazione della citazione, il Tribunale aveva accolto la domanda attorea volta ad ottenere il risarcimento. Il soccombente, rigettato l'appello, ha proposto ricorso in Cassazione.

Il ricorrente formula diverse censure con le quali rileva l'irritualità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo posta, senza però riprodurre la relata di notifica o l'avviso lasciato dall'ufficiale postale; discute, poi, dell'esecuzione della rinnovazione dell'atto di citazione introduttivo, ma, ancora una volta, senza indicare se e dove l'atto sarebbe esaminabile. In sostanza, dunque, il ricorrente non fornisce alcuna indicazione in merito agli atti e ai documenti sui quali fonda il ricorso.

L'onere dei requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione. Il Collegio ricorda come la regola dell'art. 366 n. 6 c.p.c. esprime l'esigenza di regolare l'accesso alla Corte Suprema, in maniera tale da rendere possibile lo svolgimento del relativo giudizio, basato sugli atti scritti e nel quale è ormai solo eventuale la possibilità di essere ascoltati oralmente dal giudice. Ed è tale esigenza che, proprio perché funzionale alla stessa struttura del giudizio di cassazione, giustifica il carattere particolarmente stringente dei requisiti di contenuto-forma indicati dall'art. 366 c.p.c. e non deve, invece, essere considerata come «irragionevolmente limitativa dell'accesso alla tutela apprestata ed all'equità del processo».

Il giusto equilibrio tra il necessario formalismo e l'effettività della tutela. L'onere di indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso per cassazione si fonda realizza «un ragionevole contemperamento fra il necessario formalismo e l'effettività della tutela».

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

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