Contraddittorio endoprocedimentale: non necessario per i tributi non armonizzati

La Redazione
20 Ottobre 2017

Il contraddittorio preventivo, hanno ricordato i Giudici della Corte, non è necessario per i tributi non armonizzati e per gli accertamenti cosiddetti a tavolino. Di seguito una breve disamina della sentenza n. 24386/2017.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ricorreva contro un contribuente che aveva impugnato un avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRPEF relativo all'anno di imposta 2008, osservando come non vi fosse stato il rispetto del contraddittorio preventivo. Il Giudice di appello aveva accolto le ragioni del contribuente; l'Amministrazione, tuttavia, ricorreva sottolineando come il contraddittorio, in mancanza di accessi, ispezioni o verifiche, avrebbe semmai potuto riguardare la sola IVA, in quanto tributo armonizzato.

La Cassazione ha accolto le ragioni del Fisco. Si legge infatti nell'ordinanza n. 24386 del 16 ottobre scorso che per i tributi non armonizzati, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; non, quindi, ai cosiddetti accertamenti a tavolino. E hanno continuato i giudici: “la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse state tempestivamente attivato, e l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio) si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

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