Ricorso ex art. 445 bis c.p.c.: l’insussistenza del requisito reddituale determina la mancanza di interesse ad agire

Daniela Fargnoli
20 Ottobre 2017

Nel caso in cui manchi in capo al ricorrente ex art. 445 bis c.p.c. il requisito reddituale necessario per accedere alla prestazione richiesta, non può ritenersi sussitente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso ...

Nel caso in cui manchi in capo al ricorrente ex art. 445 bis c.p.c. il requisito reddituale necessario per accedere alla prestazione richiesta, non può ritenersi sussistente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sicchè deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per atp (la ricorrente aveva agito in giudizio ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 12 l. n. 118/1971 e l'Inps nel costituirsi ha eccepito la mancanza di interesse data la comprovata insussistenza del requisito reddituale per ottenere l'erogazione dell'indicata prestazione).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.