Non operatività della compensazione tra crediti ante e post fallimento
20 Ottobre 2017
Dal tenore letterale dell'art. 56 l.fall. è pacifico il principio di diritto che pone un limite generale all'operatività della compensazione in sede di fallimento, secondo cui i crediti, anche se non scaduti, devono essere preesistenti all'apertura del fallimento o, quantomeno, devono discendere da un titolo anteriore. Ne consegue che è escluso che possa porsi in compensazione un credito vantato nei confronti del fallito prima dell'apertura della procedura concorsuale con un credito della curatela fallimentare maturato dopo la dichiarazione di fallimento. |