È legittima una società semplice di mero godimentoFonte: Trib. Udine , 23 agosto 2017
20 Ottobre 2017
Pur permanendo il generale divieto di adottare la forma societaria per il mero godimento di un bene o di un patrimonio, ex artt. 2247 e 2248 c.c., tale divieto soffre una rilevante eccezione per le società semplici, che possono essere costituite per il godimento di un bene: ciò per il necessario coordinamento sistematico con le leggi tributarie, che hanno previsto la possibilità di trasformare società commerciali in società semplici (da ultimo con la Legge di Stabilità 2016).
Una volta ammessa la legittimità di una società semplice di mero godimento, quest'ultima deve essere iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese. |