Vizi della cosa locata

Aldo Ferrari
28 Settembre 2017

Tra le principali obbligazioni del locatore vi è quella di consegnare il bene in buono stato di manutenzione ed esente da vizi gravi ossia vizi che ne diminuiscano in maniera apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito. I vizi per essere rilevanti devono, inoltre, essere tali da non poter essere facilmente conosciuti dal conduttore. La conseguenza della presenza dei gravi vizi in questione è duplice: il locatore può, infatti, alternativamente richiedere una riduzione del corrispettivo dell'affitto ovvero la risoluzione del contratto. Inoltre possono determinarsi conseguenze risarcitorie a carico del locatore se non prova di aver ignorato, senza colpa, i vizi al momento della consegna dell'immobile al conduttore.
Inquadramento

Tra le principali obbligazioni del locatore vi è quella di consegnare il bene in buono stato locativo; tale previsione è integrata da quella relativa alle conseguenze della eventuale presenza di vizi dell'immobile (e più in generale della cosa locata) gravi e occulti, posta dall'art. 1578 c.c. La presenza di vizi (gravi) del bene locato consente al conduttore di richiedere la risoluzione del contratto ovvero una riduzione del corrispettivo. I vizi dell'immobile per essere rilevanti devono diminuire in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito e non deve trattarsi di vizi conosciuti o, comunque, facilmente conoscibili dal conduttore: in sostanza deve trattarsi di vizi occulti. Qualora il locatore non provi di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi è tenuto altresì a risarcire al conduttore i danni derivanti dai vizi della cosa locata (art. 1578, comma 2, c.c.). Il carattere occulto dei vizi di cui si discute, perché possano considerarsi rilevanti, si ritiene che debba considerarsi escluso ove il conduttore, conoscendo la possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione, abbia accettato il rischio economico (come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione stessa) restando quindi tenuto ugualmente al versamento del corrispettivo (Cass. civ., sez. III, 15 ottobre 2002 n. 14659). Va peraltro sottolineato che anche nel caso in cui i vizi siano tali da poter dare luogo ad una proporzionale riduzione del canone è escluso che il conduttore possa procedere ad una autoriduzione dello stesso che dovrebbe considerarsi arbitraria ed illegittima: il conduttore è quindi tenuto ad agire in giudizio per fare accertare natura ed entità dei vizi e fare stabilire conseguentemente dal giudice la misura ridotta in cui va corrisposto il canone di locazione (Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2007, n. 10298).

I vizi cui fa riferimento la disciplina in esame sono quelli che incidono sulla struttura materiale del bene concesso in locazione, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento, secondo la destinazione imposta al bene nel contratto. La giurisprudenza definisce questi vizi come quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa, alterandone l'integrità in modo tale da impedirne o ridurne notevolmente il godimento (Cass. civ., sez. III, 9 maggio 2008, n. 11514). Perché si configuri la fattispecie del vizio presa in considerazione dalla disciplina in esame ci si deve, quindi, trovare di fronte ad un'anomala condizione della cosa locata, con caratteri di durata e di non facile eliminazione. Va, inoltre, sottolineato che l'espressione «in modo apprezzabile» usata dal legislatore in ordine all'effettiva diminuzione dell'idoneità all'uso del bene in conseguenza dei vizi, comporta necessariamente un accertamento giudiziale relativo al grado del danno subito dal conduttore che fa riferimento al caso concreto. L'operatività della garanzia è, inoltre, condizionata non solo dalla totale ignoranza dei vizi da parte del conduttore ma anche dalla loro non facile riconoscibilità. Tale riconoscibilità concerne esclusivamente i vizi esistenti ovvero in atto al momento della consegna del bene e non va, quindi, confusa con la «prevedibilità», in detto momento, dell'insorgenza di vizi futuri. Va, poi, sottolineato che, in caso di pregiudizio subito dal conduttore per i vizi della cosa locata, la giurisprudenza ha precisato che la circostanza che il conduttore conoscesse i vizi e li avesse accettati con la stipula del contratto di locazione, esclude la configurabilità di una responsabilità risarcitoria del locatore, sia a titolo extracontrattuale, difettando la qualificabilità del danno come ingiusto, sia a titolo contrattuale, dato che la responsabilità contemplata dal secondo comma dell'art. 1578 c.c., trova indefettibile presupposto nel fatto che i vizi non siano conosciuti o conoscibili da parte del conduttore (Cass. civ., sez. III, 5 ottobre 2000, n. 13270). Si è, altresì, precisato per fare chiarezza sui criteri che devono dettare l'interpretazione della condotta delle parti che ove il conduttore, all'atto della stipula del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere (accettando la cosa nello stato in cui si trovava al momento della consegna) e che «non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.»(così Cass. civ., sez. III, 7 marzo 2001, n. 3341). In ordine alla tutela del conduttore conseguente alla presenza di vizi che riducano in modo apprezzabile il godimento del bene, questi in ogni caso, ai sensi dell'art. 1578 c.c., sia che richieda la risoluzione del contratto, sia che opti per una domanda di riduzione del canone, ha diritto al risarcimento dei danni ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1578 c.c. Si è peraltro già sottolineato che la riduzione del canone deve essere sempre operata dall'autorità giudiziaria (mai attuata in via di autotutela dal conduttore) in modo da ricondurre ad equità il rapporto economico tra le rispettive prestazioni, alterato dalla presenza dei vizi del bene locato.

I vizi del bene che rilevano nella locazione

I vizi di una cosa (e nella specie dell'immobile locato) sono quelle alterazioni del bene che traggono origine dalla sua costruzione ovvero dal suo (cattivo) stato di conservazione. I vizi per essere rilevanti sul piano giuridico e, segnatamente, dell'equilibrio contrattuale devono essere gravi ossia non devono risolversi in semplici imperfezioni che non alterano l'idoneità del bene all'utilizzo contrattualmente previsto. L'art. 1578 c.c. chiarisce tale concetto facendo riferimento al fatto che i vizi della cosa locata sono considerati rilevanti se «diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito».

In evidenza

Il vizio rilevante ai fini dell'applicabilità della disciplina posta dall'art. 1578 c.c. è quello che determina una apprezzabile diminuzione dell'idoneità del bene all'uso pattuito.

La giurisprudenza ha, peraltro, precisato ulteriormente la portata di tale indicazione normativa.

I VIZI DELL'IMMOBILE LOCATO: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

I vizi della cosa locata: rilevanza e rispettivo onere probatorio a carico delle parti

In tema di locazione immobiliare, in caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c. grava sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa (Cass. civ. sez. III, 10 febbraio 2017, n. 3548).

Vizi dell'immobile locato e autoriduzione del canone: illegittima

In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, l'autoriduzione del canone costituisce fatto arbitrario e illegittimo del conduttore anche nell'ipotesi in cui tale autoriduzione sia stata effettuata in riferimento al canone dovuto per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. L'art. 1578, comma 1, c.c., infatti, dà facoltà al conduttore solo di domandare la risoluzione del contratto o la riduzione del corrispettivo, giacché solo il giudice ha il potere di valutare l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti (Cass. civ. sez. III, 17 dicembre 2014, n. 26540).

Vizi della cosa locata e deterioramenti: differenza

Costituiscono vizi della cosa locata agli e agli effetti dell'art. 1578 c.c., quelli che incidono sulla struttura materiale della cosa alterandone l'integrità in modo tale impedirne o ridurne notevolmente il godimento secondo la destinazione contrattuale o legale; si configurano, invece, come molestie di diritto, per le quali, ai sensi dell'art. 1585, comma 1, c.c. il locatore è tenuto a garantire al conduttore quelle che si concretano in pretese di terzi che accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore ì, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore; nel caso infine, in cui il terzo non avanzi pretese di natura giuridica ma arrechi, con il proprio comportamento illecito, pregiudizio al godimento del conduttore, la molestia è di fatto e li conduttore può agire direttamente contro il terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1585, comma 2, c.c. (nella specie, si era confermata, ritenendo la correttezza della motivazione, la sentenza della corte di merito che aveva qualificato come molestie di fatto, delle quali il locatore non era tenuto a garantire il conduttore ex art. 1585, comma 2, c.c. le interferenze elettromagnetiche provocate dalle emittenti televisive conduttrici della struttura realizzata dalla stessa locatrice nel cortile attiguo al capannone condotto in locazione dalla società ricorrente) (Cass. civ. sez. III, 9 maggio 2008, n. 11514).

Riconoscibilità dei vizi

Allorquando il conduttore all'atto della stipulazione del contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento né avvalersi dell'eccezione dei cui all'art. 1460 c.c. (Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2001, n. 3341).

Va precisato che a monte della problematica dei vizi «occulti» della cosa locata vi è quella che attiene all'idoneità della cosa (o dell'immobile) per l'uso pattuito ovvero individuato nel contratto. A tale riguardo si è sottolineato come, stipulato il contratto di locazione di un immobile destinato ad un determinato uso, «grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività per cui è stato locato, anche in relazione al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative (nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato correttamente affermato, in relazione alla locazione di un immobile destinato ad attività produttiva, che gravava sul conduttore la verifica delle richieste modifiche strutturale delle dimensioni di una finestra, alla cui esecuzione si era obbligato il locatore)» (Cass. civ., sez. III, 31 marzo 2008, n. 8303). I principi poc'anzi richiamati valgono dunque a distinguere il tema dai vizi da quello affatto differente relativo alla valutazione dell'idoneità del bene per l'uso pattuito che compete al conduttore.

I vizi del bene locato: rimedi e conseguenze

Come si è fatto cenno, l'art. 1578 c.c. stabilisce che a fronte della presenza di vizi dell'immobile locato, che presentino i suddetti requisiti, si determinano precise conseguenze sul contratto; il conduttore può optare tra un duplice ordine di effetti: da un lato, può richiedere la riduzione del corrispettivo del contratto e, dall'altro, può addirittura richiedere la risoluzione del contratto. Oltre a queste due principali strade di tutela, al conduttore compete, altresì, il risarcimento del danno. Le prime due facoltà sono riconosciute tout court al conduttore, mentre per quanto riguarda il risarcimento del danno, il locatore potrebbe dare la prova di avere ignorato i vizi per sottrarsi agli oneri risarcitorii altrimenti incombenti a suo carico.

I rimedi della riduzione del canone ovvero della risoluzione del contratto di locazione sono finalizzati a garantire il diritto del conduttore al godimento del bene per l'uso pattuito. A fronte della presenza di vizi occulti viene rimesso alla valutazione discrezionale del conduttore di stabilire se sia possibile proseguire il rapporto locativo pur con una riduzione del corrispettivo che tenga conto della ridotta possibilità di utilizzo del bene ovvero dei costi necessari per adeguarlo: in questo caso il conduttore potrà proseguire il rapporto chiedendo una riduzione del corrispettivo. E' bene sottolineare come tale riduzione non possa mai avvenire in maniera arbitraria ed unilaterale da parte del conduttore: anche in questo caso non è consentita l'autoriduzione discrezionale del canone. La strada maestra che dovrà dunque seguire il conduttore che voglia proseguire il rapporto locativo è di rivolgersi al giudice per far determinare la misura in cui debba essere ridotto il corrispettivo (il canone) in considerazione dei vizi che hanno diminuito le possibilità di godimento del bene per l'uso pattuito.

In evidenza

Il canone non può essere arbitrariamente ridotto dal conduttore in conseguenza della scoperta dell'esistenza di vizi ma la nuova ridotta determinazione deve essere richiesta all'autorità giudiziaria.

Naturalmente resta affidato alla ragionevolezza delle parti di addivenire ad una soluzione transattiva che, tenuto conto dei vizi, consenta di rideterminare il canone in una misura convenzionalmente determinata. Come si detto, il conduttore ha facoltà, in alternativa alla richiesta di riduzione del canone, di richiedere la risoluzione del contratto (tenuto conto che il vizio altera il sinallagma contrattuale e pregiudica le possibilità di utilizzo del bene).

Si ritiene che le due azioni (domande) siano alternative e che fatto ricorso all'una non possa modificarsi per formulare l'altra soprattutto qualora si sia già incardinato il relativo giudizio. E' stato, altresì, precisato che il locatore non avrebbe la facoltà di opporsi all'avversa pretesa (di riduzione del canone o risoluzione del contratto) offrendo di eliminare i vizi lamentati.

Risarcimento del danno e clausole di esonero

Oltre alle specifiche garanzie di cui si è detto, il conduttore ha altresì diritto al risarcimento del danno subito per effetto dei vizi manifestati dalla cosa locata. Tale diritto del conduttore si cumula con le facoltà di cui si detto poc'anzi, per cui il conduttore può richiedere tanto la riduzione del canone quanto alla risoluzione del contrato ed al contempo il risarcimento del danno. Va tuttavia sottolineato che mentre le prime due facoltà dipendono semplicemente dalla esistenza del vizio a prescindere da alcun elemento di colpa a carico del locatore, il diritto al risarcimento del danno può essere, invece, precluso nel caso in cui il locatore dia prova di «avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna» della cosa locata (art. 1587, comma 2, c.c.). Nel caso in cui il locatore fornisca tale prova di avere ignorato i vizi, senza sua colpa, va, dunque, esente dal risarcimento ma non dalla possibilità che il conduttore si avvalga della facoltà di risolvere il contratto o di richiedere la riduzione del canone.

La previsione normativa in tema di risarcimento per i vizi della cosa locata, presenta, dunque, la necessità di individuare quali possano essere i danni risarcibili. Si ritiene che, sia pure con le debite differenze, i danni possano essere considerati alla stregua di quanto previsto per il contratto di compravendita, in particolare per il caso in cui il conduttore abbia optato per la risoluzione del contratto di locazione.

Va, inoltre, rilevato come la disciplina codicistica sia particolarmente severa rispetto all'eventuale tentativo del locatore, in mala fede, di limitare convenzionalmente la propria responsabilità per i vizi. L'art. 1579 c.c. stabilisce, infatti, che «il patto con cui si esclude o limita la responsabilità del locatore per i vizi della cosa non ha effetto, se il locatore li ha in mala fede taciuti al conduttore oppure se i vizi sono tali da rendere impossibile il godimento della cosa». A quanto precede va infine aggiunto che se si tratti di vizi che rendono le cose pericolose per la salute del conduttore o di chi utilizza il bene (suoi familiari o dipendenti), il conduttore può sempre «ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti, nonostante qualunque rinunzia» (art. 1580 c.c.).

In evidenza

Il legislatore ha inteso far prevalere l'interesse alla tutela costituzionalmente orientata (art. 32 Cost.) della salute rispetto ai generali principi in tema di esonero della responsabilità del locatore: per cui di fronte a vizi che minano la salute il conduttore può sempre richiedere la risoluzione del contratto anche se gli erano noti prima della stipula del contratto o aveva rinunciato al correlato diritto.

Un'ultima notazione meritano i vizi della cosa locata «sopravvenuti nel corso della locazione»; anche per i vizi sopravvenuti si applica la disciplina innanzi esaminata, nei limiti in cui la stessa sia applicabile. Nel caso di vizi sopravvenuti, ad esempio, saranno molto probabilmente applicabili i rimedi della riduzione del canone o della risoluzione, in quanto venga oggettivamente alterato l'equilibrio contrattuale, mentre trattandosi di vizi sopravvenuti molto probabilmente il locatore potrebbe averli ignorati senza sua colpa e dunque dovrebbe essere escluso il diritto al risarcimento del danno.

Casistica

CASISTICA

Vizi che comportano rischi per la salute

In materia di locazione l'art. 1580 c.c., che consente al conduttore di chiedere la risoluzione del contratto e non anche il risarcimento del danno nel caso in cui i vizi siano dal medesimo conosciuti al momento della conclusione del contratto, ha carattere eccezionale e non è applicabile nelle ipotesi in cui la cosa sia affetta da vizi non conosciuti dal locatore ovvero quando il locatore si sia reso inadempiente all'obbligo di mantenere il bene in stato di servire all'uso pattuito, trovando applicazione, in detti casi, le disposizioni di cui agli artt. 1218 e 1453 c.c. (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23909).

Limitazioni della responsabilità per i vizi

In relazione alla disciplina dell'art. 1579 c.c., che circoscrive l'inefficacia della clausola limitativa della responsabilità del locatore alle ipotesi in cui i vizi della cosa siano stati da questi taciuti in mala fede o ne rendano impossibile il godimento, è da ritenersi valida la rinuncia del conduttore alla garanzia per vizi ignorati senza colpa dal locatore e ciò anche quando i vizi abbiano a manifestarsi solo successivamente alla consegna della cosa. Ciò in relazione ad ipotesi in cui il giudice del merito aveva ritenuto operativa la clausola in un caso in cui il mancato temporaneo godimento era stato dovuto all'esecuzione di opere di riparazione determinate dal crollo del solaio di divisione con il sottostante cantinato per difetti che, al momento della consegna del bene, non potevano essere accertati con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., sez. III, 18 novembre 2002, n. 16220).

Mancato rilascio di concessioni amministrative

Il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative ala destinazione d'uso dei beni immobili non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene secondo la destinazione d'uso convenuta; del mancato rilascio il locatore è responsabile nei confronti del conduttore quando la destinazione particolare dell'immobile in conformità delle richieste autorizzazioni , concessioni o licenze amministrative abbia costituito il contenuto del suo obbligo specifico di garantire il pacifico godimento dell'immobile in rapporto all'uso convenuto (Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2007, n. 975).

Cessione di azienda

In caso di subentro nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso non locativo, conseguente ex art. 36 della l. n. 392/1978 alla cessione di azienda, al cessionario non è consentito l'esercizio dell'azione di risoluzione ovvero di riduzione del cenone, previsti dall'art. 1578 c.c. per l'ipotesi che la cosa locata, al momento della consegna, presenti vizi non noti o facilmente riconoscibili che ne diminuiscano in modo apprezzabile l'idoneità dall'uso pattuito per il conduttore, difettando in detta ipotesi il presupposto primo per l'applicabilità dell'art. 1578, e cioè la consegna della cosa dal locatore al conduttore, e conseguentemente non si applica neppure l'art. 1579 c.c., concernente la deroga patrizia con la quale si escluda o si limiti la responsabilità del locatore per i vizi della cosa (Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2007, n. 10298).

Guida all'approfondimento

Monegat, In nessun caso il conduttore può ridursi autonomamente il canone, in Immob. & proprietà, n. 2/2015;

Sangermano, Garanzia per i vizi e aliud pro alio nel contratto di locazione per mancanza del certificato di agibilità, in I contratti, n. 6/2010;

Bruni, La prevalenza del diritto alla salute sull'autonomia privata nel contratto di locazione, in Obblig. e contratti n. 8-9/2008;

Polo, Vizi sopravvenuti nella locazione e risarcimento del danno alla salute in favore del conduttore, in Nuova giur. civ. comm., n. 7-8/2007;

Zappata, Eccezione di inesatto adempimento e denunzia dei vizi della cosa locata, in I contratti, n. 11/2001.

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