Vettura con contrassegno assicurativo falso causa il sinistro: il danneggiato sarà risarcito dal FGVS
23 Ottobre 2017
IL CASO Due auto rimangono coinvolte in un sinistro stradale, una delle quali sprovvista di copertura assicurativa RCA. Il conducente ed il proprietario dell'altro veicolo subiscono rispettivamente lesioni personali e danni patrimoniali derivanti dalla rottamazione dello stesso. I danneggiati propongono domanda di risarcimento danni ad Ina Assitalia, in quanto impresa designata alla liquidazione dei danni in nome e per conto di FGVS, ma il Tribunale di Roma la rigetta affermando che l'azione diretta poteva essere proposta solo nei confronti dell'impresa assicuratrice indicata sul tagliando, pur riportante polizza non attiva. La Corte d'Appello conferma il difetto di legittimazione passiva dell'impresa designata dal FGVS. I danneggiati ricorrono ora in Cassazione, denunciando la violazione di norme di diritto.
STATUIZIONE ERRATA IN DIRITTO La Cassazione rileva che, dalla documentazione prodotta nel fascicolo di parte attrice, risultava incontestata l'inesistenza della copertura assicurativa del veicolo. Sottolinea inoltre come la Corte territoriale, pur avendo esaminato detti documenti, ne avesse tuttavia escluso la rilevanza ai fini dell'accertamento della titolarità passiva del rapporto oggetto dell'azione diretta proposta dal terzo danneggiato, dovendosi avere riguardo solo al contrassegno assicurativo rilasciato da detta società (art. 127, comma 2, cod. ass.), circostanza che, di fatto, escludeva l'azionabilità dell'azione risarcitoria nei confronti della società designata dal FGVS. Ma trattasi di statuizione errata in diritto, in quanto disconoscitiva dei principi enunciati dalla stessa Corte di legittimità.
PRESUPPOSTO PER L'AZIONE DIRETTA: MANCANZA DI COPERTURA ASSICURATIVA La Suprema Corte ricorda che il FGVS è obbligato a risarcire ex lege il danno alla persona, oltre ai danni alle cose se di importo superiore alla franchigia indicata e alle condizioni previste, mediante l'impresa designata, nei casi in cui «il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione» (art. 19, comma 1, lett. b, l. 2 dicembre 1969 n. 990; art. 283, comma 1, lett. b, cod. ass.). Quindi il soggetto che ha subito il danno e ha accertato l'inesistenza della copertura assicurativa da parte del veicolo che ha cagionato il sinistro è «legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal FGVS che assume la qualità di parte ex latere debitoris del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio».
IRRILEVANTE LA SITUAZIONE DI APPARENZA Secondo la Corte è irrilevante la cd. situazione di apparenza che concerne l'esistenza (apparente appunto) di una valida polizza assicurativa RCA stipulata dal responsabile del sinistro, qualora il contrassegno assicurativo non risponda all'effettiva realtà giuridica. Come si ricorda, dal 2013 è venuto meno l'obbligo espositivo del contrassegno assicurativo, mentre è divenuto pubblico l'accesso al “Centro di informazione italiano” per l'accertamento dell'esistenza di una valida copertura assicurativa. Per questi motivi, dall'esposizione di un contrassegno falso non deriva alcuna responsabilità della compagnia falsamente indicata. Può configurarsi la responsabilità della Compagnia solo nell'ipotesi in cui il contrassegno falso sia pervenuto all'automobilista per causa imputabile all'Assicuratore o ai suoi agenti. La corte, inoltre, precisa che la situazione di apparenza non può essere opposta come eccezione dall'impresa designata dal FGVS per sottrarsi all'azione risarcitoria.
PRINCIPIO DI DIRITTO La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d‘appello di Roma in diversa composizione, ricordando il principio di diritto costantemente enunciato secondo cui: «In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (attuale art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dell'art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa».
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