Non è configurabile l’usura sopravvenuta
23 Ottobre 2017
È impossibile affermare, sulla base delle disposizioni della legge n. 108 del 1996, diverse dagli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., come da essa novellati, che il superamento del tasso soglia dell'usura al tempo del pagamento, da parte del tasso convenzionale inferiore a tale soglia al momento della pattuizione, comporti la nullità o l'inefficacia della corrispondente clausola contrattuale o comunque l'illiceità della pretesa di pagamento del creditore. Si è espressa in questo senso la Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n . 24675 del 19 ottobre scorso. Il caso. una società finanziaria conveniva in giudizio la Banca con cui aveva stipulato un mutuo, invocando la nullità della previsione del tasso di interesse in esso contenuta, in quanto tale tasso era superiore al tasso soglia stabilito dalla legge n. 108/1996, in materia di usura, entrata in vigore nel corso del rapporto. La Corte d'Appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda, qualificando il rapporto come mutuo fondiario e quindi ritenendo valido e legittimo il contratto stipulato tra le parti, non potendo farsi applicazione della normativa anti-usura sopravvenuta. La società proponeva ricorso per cassazione. Il ricorso veniva, infine, assegnato alle Sezioni Unite, alla luce di un contrasto di giurisprudenza sull'incidenza della normativa antiusura sui contratti stipulati anteriormente. Il tasso soglia e la rilevanza della normativa antiusura sopravvenuta. La S.C., rilevata in primo luogo l'applicabilità della legge n. 108/1996 anche ai mutui fondiari, ripercorre il contrasto esistente in merito alla sorte della pattuizione di un tasso di interesse che, a seguito dell'introduzione della legge n. 108/1996, si riveli superiore alla soglia antiusura. Secondo un primo orientamento, non sarebbe configurabile l'usura sopravvenuta (ex multis: Cass. n. 801/2016, Cass. n. 22204/2013; Cass. n. 4380/2003). D'altra parte, un secondo orientamento ha affermato l'incidenza dela nuova legge antiusura sui contratti ancora in corso e stipulati anteriormente (così: Cass. n. 602/2013; Cass. n. 17854/2007). Le Sezioni Unite intendono dare continuità al primo orientamento, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta: il giudice, infatti, è vincolato all'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p., e 1815, comma 2, c.c., come modificati dalla legge antiusura, e tali disposizioni, nel definire un tasso usurario, fanno riferimento al “momento in cui gli interessi sono convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Il principio di diritto. La S.C. afferma, dunque, il seguente principio di diritto: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.” |