Impugnazione del lodo arbitrale: valida la notificazione al domicilio eletto
23 Ottobre 2017
Il caso. Il Tribunale di Rovigo dichiarava l'improcedibilità della domanda avanzata per il risarcimento dei danni da errata esecuzione di un appalto. Veniva promosso un procedimento arbitrale che si concludeva con lodo. L'originario attore impugnava il lodo davanti alla Corte d'appello di Venezia perché ne dichiarasse la nullità. La Corte pronunciava la nullità del lodo e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Impugnazione del lodo arbitrale. Per la nullità di tali decisioni propongono ricorso in Cassazione i soccombenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 141 c.p.c. in relazione alla notificazione dell'atto di impugnazione del lodo presso il domicilio eletto nel processo arbitrale. A sostegno del loro gravame richiamano l'orientamento giurisprudenziale in base al quale «l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale doveva essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'avesse difesa nel procedimento arbitrale», pena la nullità della notificazione stessa (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Un., n. 3075/2003).
Destinatario della notificazione può essere anche il difensore. Il Collegio ritiene l'orientamento evocato dai ricorrenti non pertinente, in quanto relativo alle procedure arbitrali soggette alle norme precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006. Mentre, nel caso di specie, dove l'arbitrato era stato proposto dopo tale data, deve essere applicato il nuovo testo dell'art. 816-bis c.p.c., introdotto appunto con il richiamato decreto, nella parte in cui prevede che le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensore e che «in ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione».
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |