In termini critici, ritengo che la soluzione basata sul solo criterio letterale non sia appagante in quanto potrebbe comportare seri dubbi di legittimità costituzionale.
La Legge Concorrenza, se venisse così interpretata, determinerebbe infatti una illogica e irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie identiche nella liquidazione del danno da lesione del diritto fondamentale della salute ex art. 32 Cost., con una palese violazione dell'art. 3 Cost.
A parità di lesioni verrebbero infatti liquidate ratione temporis somme superiori per danni verificatisi in epoca più risalente: del tutto arbitrariamente il risarcimento del danno da inabilità temporanea regredirebbe ai valori monetari previsti addirittura nell'anno 2006!
L'unica strada percorribile rimane quindi quella di sollevare questione di legittimità costituzionale?
Secondo gli insegnamenti della Consulta, il giudice a quo deve sempre preliminarmente tentare di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della normativa sospettata di illegittimità costituzionale, pena l'inammissibilità della rimessione della questione.
In questa prospettiva, si potrebbe superare il dato letterale e rendere la Legge Concorrenza conforme a Costituzione attraverso un'interpretazione fondata sull'argomento dell'intentio legislatoris, secondo i criteri dell'interpretazione teleologica di tipo soggettivo (ex art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale).
Dall'analisi del complesso iter parlamentare, non ritengo infatti che il legislatore abbia consapevolmente voluto modificare gli importi monetari previsti dai D.M. che si sono succeduti dal 2006 fino al 17 luglio 2017.
Giova in proposito premettere che nelle prime versioni del d.d.l. Concorrenza il testo dell'art. 139 riproduceva i medesimi valori monetari del Codice delle Assicurazioni (anno 2006).
La ratio era assolutamente condivisibile perché si rinviava implicitamente ai successivi D.M. che negli anni avevano (e avrebbero anche in futuro) rivalutato tali importi.
Nelle successive versioni del d.d.l. Concorrenza (vedi l'art. 8 del testo approvato alla Camera il 7 ottobre 2015) è poi inopinatamente comparso, per il danno biologico permanente, il valore (in seguito definitivamente approvato) di euro 795,91, mentre è rimasto sempre invariato il valore pro die di euro 39,37 per il danno biologico temporaneo.
Ebbene, in relazione all'importo di euro 795,91, credo si tratti di un mero valore di calcolo (peraltro errato) della rivalutazione monetaria e non di un “nuovo” criterio di liquidazione.
Sono indici univoci in tal senso:
- la previsione di un importo con i centesimi e non di un importo che altrimenti sarebbe stato arrotondato (per eccesso o per difetto);
- il valore indicato è quello dell'anno 2006, rivalutato (approssimativamente) agli anni in cui il d.d.l. Concorrenza veniva trasmesso da una Camera all'altra del Parlamento, se pur con un evidente errore di calcolo.
L'importo di euro 795,91, infatti, è stato introdotto nel 2015, ma è addirittura superiore a quello che sarebbe stato poi previsto nel D.M. 19 luglio 2016 (euro 790,35) ed è invece inferiore a quello approvato con D.M. 17 luglio 2017 (euro 803,79), con decorrenza aprile 2017.
Trattasi peraltro di un'ingenuità di metodo: proporre un valore rivalutato ad una determinata data in un provvedimento normativo così contrastato in Parlamento, senza alcuna certezza dei tempi finali di approvazione, comporta sempre il rischio, nella specie effettivamente verificatosi, di applicare un errato coefficiente di rivalutazione;
- la riproposizione costante (in tutte le successive versioni del d.d.l.) del medesimo valore di liquidazione per ogni giorno di inabilità assoluta già previsto con decorrenza 1 gennaio 2006 (euro 39,37, senza arrotondamento), circostanza che dimostra che il legislatore non abbia affatto voluto modificare tutti gli importi (da sempre) indicati per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 139 cod. ass.
Non vi sono del resto atti parlamentari da cui possa evincersi una diversa volontà del legislatore. Solo nelle “Schede di lettura” (v. dossier luglio 2017) predisposte dal Servizio studi del Senato si afferma che «Con la modifica in esame il valore del primo punto è fissato a 795,91 euro. Rimane fermo che gli importi sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Al riguardo si segnala che dall'ultimo Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2016 (pubblicato nella G.U. n. 189 del 13 agosto 2016), con il quale sono aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, si ricava che il primo punto di invalidità corrisponde a 790,35 euro; l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità relativa corrisponde a 46,10 euro».
Da ciò si evince che il Servizio studi del Senato non ha affatto enfatizzato un mutamento dei criteri di liquidazione, ma si è limitato a segnalare il problema di difetto di coordinamento tra i due testi normativi.
L'interprete dovrebbe quindi prendere atto che - come ormai sempre più spesso accade a causa del parossismo dei lavori parlamentari soprattutto con l'approssimarsi dell'avvicinarsi della fine della legislatura - il legislatore ha valutato (più o meno consapevolmente) la mancanza di tempo sufficiente per modificare ulteriormente il testo già approvato dalla Camera dei Deputati e che sarebbe stato poi definitivamente approvato (in quarta lettura) anche dal Senato.
Se diversa fosse stata la volontà del legislatore non avrebbe avuto alcun senso la successiva emanazione del D.M. in data 17 luglio 2017, che è stato pubblicato sulla G.U. il 23 agosto 2017, senza alcun riferimento (o meglio ancora “avvertimento”) ai diversi valori monetari della Legge Concorrenza, che sarebbe entrata in vigore il successivo 29 agosto.