L’art. 139 Codice delle Assicurazioni sostituito dalla Legge Concorrenza: il gran pasticcio dei valori monetari

24 Ottobre 2017

L'art. 139 cod. ass., nel nuovo testo dopo la Legge Concorrenza, prevede valori monetari non del tutto coincidenti con quelli prima vigenti e con quelli indicati nel Decreto del Ministro dello sviluppo economico emesso in data 17 luglio 2017. Si profila un'interpretazione letterale, con forti dubbi di costituzionalità ed un'altra, costituzionalmente orientata e teleologica, che mira a rimuovere i rischi di una mina vagante per ricondurre ad armonia i parametri di liquidazione del danno alla persona da lesioni micropermanenti.
Il contesto normativo

Il novellato art. 139 del Codice delle Assicurazioni al comma 1 dispone (tra l'altro):

  1. «a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
  2. a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta».

Il comma 5 dell'art. 139 prevede che «Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».

Il Codice delle Assicurazioni private fu approvato con il d.lgs. n. 209/2005 ed è entrato in vigore in data 1 gennaio 2006. Il tenore letterale del citato comma 1 dell'art. 139 non è stato modificato dalla Legge Concorrenza se non in relazione ai valori monetari previsti per il danno biologico permanente. Infatti, nel comma 1, lett. a) il valore del primo punto del danno biologico permanente era determinato in Euro 674,78; nella successiva lett. b) rimaneva invariato, invece, l'importo di euro 39,37, da liquidare a titolo di danno biologico temporaneo per ogni giorno di inabilità assoluta.

Sono altresì rimasti invariati, nel Codice delle Assicurazioni del 2005 e nella Legge Concorrenza, i coefficienti previsti per la costruzione della curva dei valori monetari (coefficienti peraltro già indicati nell'Allegato A dell'art. 5 della legge n. 57/2001) ed il rinvio ad un Decreto ministeriale per l'aggiornamento annuale degli importi indicati nel citato comma 1.

L'ultimo decreto ministeriale è stato emanato in data 17 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2017 e con effetti decorrenti dal mese di aprile 2017. Tale D.M.ha rivalutato il valore del primo punto di danno biologico permanente in euro 803,79 ed in euro 46,88 l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta.

Ciò posto, interessa qui esaminare, in particolare, l'ambito applicativo dei differenti valori monetari enunciati nei menzionati provvedimenti normativi.

Si potrebbero infatti prospettare due diverse soluzioni interpretative.

La tesi fondata sull'interpretazione letterale

Secondo una prima prospettazione, il giudice deve liquidare il danno biologico temporaneo e permanente in base ai diversi valori monetari indicati nei provvedimenti normativi.

Tale tesi si fonda sulla considerazione che nella gerarchia costituzionale delle fonti normative prevale la legge (fonte primaria) sul decreto ministeriale (fonte secondaria). Inoltre, ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale: «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

Sulla base di queste premesse, dovrebbero quindi derivare le seguenti conseguenze:

  1. il D.M. del 17 luglio 2017, emanato per effetto della legislazione precedente (il menzionato d.lgs. n. 209/2005), dovrebbe essere applicato per la liquidazione dei danni verificatisi fino al 28 agosto 2017;
  2. i danni verificatisi dal 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge Concorrenza, in poi dovrebbero essere liquidati con i valori monetari indicati in quest'ultima legge (in disparte ogni ulteriore questione correlata alla scissione temporale tra condotta illecita e danno conseguenza).

Pertanto, da un punto di vista economico, il risarcimento dovrebbe essere effettuato dal giudice con le seguenti modalità:

  • il danno biologico permanente verrebbe liquidato, nell'ipotesi A (relativa a fatti più risalenti), con una tabella costruita con valori monetari superiori a quelli riconducibili all'ipotesi B (relativi a fatti verificatisi dal 29 agosto 2017 in poi) à euro 803,79 – 795,91, con una differenza di euro 7,88 (differenza che si amplifica con l'aumento dell'invalidità per effetto dei predetti coefficienti moltiplicatori);
  • il danno biologico temporaneo verrebbe liquidato, nell'ipotesi A, con euro 46,88 per ogni giorno di inabilità assoluta e, nell'ipotesi B, con euro 39,37 à ciò comporta una differenza di euro 7,51 pro die.
Critiche all'interpretazione letterale e preferenza per i criteri dell'interpretazione costituzionalmente orientata e dell'interpretazione teleologica

In termini critici, ritengo che la soluzione basata sul solo criterio letterale non sia appagante in quanto potrebbe comportare seri dubbi di legittimità costituzionale.

La Legge Concorrenza, se venisse così interpretata, determinerebbe infatti una illogica e irragionevole disparità di trattamento tra fattispecie identiche nella liquidazione del danno da lesione del diritto fondamentale della salute ex art. 32 Cost., con una palese violazione dell'art. 3 Cost.

A parità di lesioni verrebbero infatti liquidate ratione temporis somme superiori per danni verificatisi in epoca più risalente: del tutto arbitrariamente il risarcimento del danno da inabilità temporanea regredirebbe ai valori monetari previsti addirittura nell'anno 2006!

L'unica strada percorribile rimane quindi quella di sollevare questione di legittimità costituzionale?

Secondo gli insegnamenti della Consulta, il giudice a quo deve sempre preliminarmente tentare di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della normativa sospettata di illegittimità costituzionale, pena l'inammissibilità della rimessione della questione.

In questa prospettiva, si potrebbe superare il dato letterale e rendere la Legge Concorrenza conforme a Costituzione attraverso un'interpretazione fondata sull'argomento dell'intentio legislatoris, secondo i criteri dell'interpretazione teleologica di tipo soggettivo (ex art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale).

Dall'analisi del complesso iter parlamentare, non ritengo infatti che il legislatore abbia consapevolmente voluto modificare gli importi monetari previsti dai D.M. che si sono succeduti dal 2006 fino al 17 luglio 2017.

Giova in proposito premettere che nelle prime versioni del d.d.l. Concorrenza il testo dell'art. 139 riproduceva i medesimi valori monetari del Codice delle Assicurazioni (anno 2006).

La ratio era assolutamente condivisibile perché si rinviava implicitamente ai successivi D.M. che negli anni avevano (e avrebbero anche in futuro) rivalutato tali importi.

Nelle successive versioni del d.d.l. Concorrenza (vedi l'art. 8 del testo approvato alla Camera il 7 ottobre 2015) è poi inopinatamente comparso, per il danno biologico permanente, il valore (in seguito definitivamente approvato) di euro 795,91, mentre è rimasto sempre invariato il valore pro die di euro 39,37 per il danno biologico temporaneo.

Ebbene, in relazione all'importo di euro 795,91, credo si tratti di un mero valore di calcolo (peraltro errato) della rivalutazione monetaria e non di un “nuovo” criterio di liquidazione.

Sono indici univoci in tal senso:

  1. la previsione di un importo con i centesimi e non di un importo che altrimenti sarebbe stato arrotondato (per eccesso o per difetto);
  2. il valore indicato è quello dell'anno 2006, rivalutato (approssimativamente) agli anni in cui il d.d.l. Concorrenza veniva trasmesso da una Camera all'altra del Parlamento, se pur con un evidente errore di calcolo.

L'importo di euro 795,91, infatti, è stato introdotto nel 2015, ma è addirittura superiore a quello che sarebbe stato poi previsto nel D.M. 19 luglio 2016 (euro 790,35) ed è invece inferiore a quello approvato con D.M. 17 luglio 2017 (euro 803,79), con decorrenza aprile 2017.

Trattasi peraltro di un'ingenuità di metodo: proporre un valore rivalutato ad una determinata data in un provvedimento normativo così contrastato in Parlamento, senza alcuna certezza dei tempi finali di approvazione, comporta sempre il rischio, nella specie effettivamente verificatosi, di applicare un errato coefficiente di rivalutazione;

  1. la riproposizione costante (in tutte le successive versioni del d.d.l.) del medesimo valore di liquidazione per ogni giorno di inabilità assoluta già previsto con decorrenza 1 gennaio 2006 (euro 39,37, senza arrotondamento), circostanza che dimostra che il legislatore non abbia affatto voluto modificare tutti gli importi (da sempre) indicati per la liquidazione del danno ai sensi dell'art. 139 cod. ass.

Non vi sono del resto atti parlamentari da cui possa evincersi una diversa volontà del legislatore. Solo nelle “Schede di lettura” (v. dossier luglio 2017) predisposte dal Servizio studi del Senato si afferma che «Con la modifica in esame il valore del primo punto è fissato a 795,91 euro. Rimane fermo che gli importi sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT. Al riguardo si segnala che dall'ultimo Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 luglio 2016 (pubblicato nella G.U. n. 189 del 13 agosto 2016), con il quale sono aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, si ricava che il primo punto di invalidità corrisponde a 790,35 euro; l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità relativa corrisponde a 46,10 euro».

Da ciò si evince che il Servizio studi del Senato non ha affatto enfatizzato un mutamento dei criteri di liquidazione, ma si è limitato a segnalare il problema di difetto di coordinamento tra i due testi normativi.

L'interprete dovrebbe quindi prendere atto che - come ormai sempre più spesso accade a causa del parossismo dei lavori parlamentari soprattutto con l'approssimarsi dell'avvicinarsi della fine della legislatura - il legislatore ha valutato (più o meno consapevolmente) la mancanza di tempo sufficiente per modificare ulteriormente il testo già approvato dalla Camera dei Deputati e che sarebbe stato poi definitivamente approvato (in quarta lettura) anche dal Senato.

Se diversa fosse stata la volontà del legislatore non avrebbe avuto alcun senso la successiva emanazione del D.M. in data 17 luglio 2017, che è stato pubblicato sulla G.U. il 23 agosto 2017, senza alcun riferimento (o meglio ancora “avvertimento”) ai diversi valori monetari della Legge Concorrenza, che sarebbe entrata in vigore il successivo 29 agosto.

In conclusione

In definitiva, quindi, appare preferibile la tesi interpretativa che supera il dato letterale e continua ad applicare i valori monetari pubblicati con i decreti ministeriali, fino a quello recentissimo del 17 luglio 2017.

Beninteso, la tesi qui proposta non mira a far prevalere – illegittimamente - il decreto ministeriale (che è fonte secondaria) su un atto avente forza di legge; l'oggetto della questione rimane limitato alla corretta interpretazione della legge, che, per essere ritenuta conforme a Costituzione, si ritiene debba essere interpretata sulla base della volutas legislatoris, evincibile dal travagliato iter parlamentare e dagli atti normativi precedenti e successivi a quello in esame.

La soluzione interpretativa basata sul mero dato letterale (e qui criticata) comporterebbe, invece, la necessità di “costruire” una nuova e diversa curva dei risarcimenti per la liquidazione del danno biologico permanente e una ingiustificata riduzione, nella misura di circa il 16%, di quanto liquidato per l'inabilità temporanea fino al 28 agosto 2017 (oltre a tutte le correlate questioni di diritto intertemporale), con quindi inammissibile violazione del principio costituzionale di uguaglianza-ragionevolezza.

In conclusione, pare opportuno evidenziare altresì che i minori importi liquidabili sono rilevanti non solo per la singola vittima dell'illecito, ma anche per gli effetti macroeconomici: in tutti i casi disciplinati dall'art. 139 del Codice (per un maggior approfondimento, vedi anche D.SPERA, Liquidazione danno non patrimoniale per lesioni micro permanenti, in Ridare.it) sarebbero liquidati risarcimenti del danno non patrimoniale alle vittime con valori monetari ulteriormente ridotti (complessivamente per centinaia di milioni di euro in meno), valori che sono già di gran lunga inferiori a quelli previsti dalla tabella milanese.

Sarebbero infine auspicabili un intervento della Dottrina sulla “spinosa questione” qui esaminata e una (per quanto davvero improbabile) interpretazione autentica del legislatore, che chiarisca gli ambiti applicativi dei valori monetari adottati.

Come sempre Ridare.it è pronta a pubblicare le diverse opinioni dei giuristi.

Guida all'approfondimento

D.SPERA, Liquidazione danno non patrimoniale per lesioni micro permanenti, in Ridare.it

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