Istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità: il decreto in GUFonte: DM 29 settembre 2017
24 Ottobre 2017
In Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute 29 settembre 2017 che, come previsto dall'art. 3 della legge Gelli, istituisce l'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella Sanità.
L'Osservatorio agirà nel rispetto degli indirizzi di programmazione sanitaria nazionale definiti dal Ministero della salute ed avrà le seguenti specifiche funzioni, elencate all'art. 2 del decreto: a) acquisizione dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'art. 2 della legge n. 24 del 2017, i dati regionali relativi ai rischi, agli eventi avversi ed eventi sentinella, nonché agli eventi senza danno; b) acquisizione dai richiamati Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente i dati regionali relativi alle tipologie dei sinistri, alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso; c) analisi dei dati acquisiti ai sensi delle lettere a) e b); d) fornitura di indicazioni alle Regioni sulle modalità di sorveglianza del rischio sanitario ai fini della sicurezza del paziente; e) individuazione di idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e per il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure da parte delle strutture sanitarie, nonché per la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo; f) monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure a livello nazionale sulla base dei dati acquisiti dai Centri per la gestione del rischio sanitario; g) entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, dovrà relazionare il Ministero della salute sull'attività svolta.
Il decreto 29 settembre 2017 entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |