Gratuito patrocinio: la Consulta “sollecita” l'intervento del legislatore

Redazione scientifica
24 Ottobre 2017

La Corte costituzionale, pur decidendo per l'inammissibilità della questione sollevata, esprime l'esigenza di un intervento normativo che imprima la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

La questione. Il Tribunale di Verona, dovendosi pronunciare nell'ambito di un procedimento di liquidazione del compenso dovuto al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 31, comma 1, Cost., nella parte in cui prevede che, «nelle controversie civili, per il calcolo della soglia oltre la quale è precluso l'accesso al gratuito patrocinio, vengano in rilievo i redditi percetti da ciascun familiare convivente, oltre quello dell'istante, mentre invece i componenti del nucleo familiare privi di reddito non incidono sulla determinazione del parametro reddituale».

Sull'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Con l'ordinanza di rimessione, il giudice richiede l'integrazione della norma con una pronuncia additiva, così da ancorare il presupposto di accesso al beneficio ad un dato economico sostanziale e significativo. Sollecita in questo modo la considerazione del numero, dell'età e delle condizioni di salute dei familiari conviventi.

È inammissibile. La questione di costituzionalità, per come è formulata, e cioè con la previsione dell'obbligo di tenere in considerazione l'incidenza dei fattori indicati sulla capacità di spesa del nucleo familiare, è inammissibile, «in quanto rimetterebbe la concessione del beneficio alla discrezionale determinazione del singolo giudice, quando invece la determinazione dei presupposti di accesso a tale provvidenza è riservata alla competenza del legislatore».

La Corte invita il legislatore ad intervenire sulla disciplina. La Corte costituzionale, però, ammette che l'attuale formulazione dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 considera in maniera unilaterale la composizione plurisoggettiva della famiglia, attribuendo rilievo alla convivenza solo quando essa comporti un accrescimento delle capacità economiche del nucleo familiare, mentre non tiene in considerazione la simmetrica situazione di un reddito familiare destinato al mantenimento di una pluralità di soggetti, senza una logica giustificazione.

Pertanto, pur decidendo per l'inammissibilità della questione, la Consulta sottolinea l'esigenza di «un intervento normativo volto a sanare l'evidente inadeguatezza dell'attuale disciplina, dando la dovuta rilevanza agli elementi idonei ad incidere sul livello reddituale richiesto per l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.