Contributi condominiali: è limitata al biennio antecedente l’acquisto la responsabilità dell’acquirente
24 Ottobre 2017
Il caso. Il proprietario di un immobile acquistato nel giugno del 2011, ricorre avverso la deliberazione assembleare adottata nel luglio dello stesso anno, che lo condanna al pagamento delle spese condominiali eccedenti il biennio precedente all'acquisto. Il giudice constata nel caso di specie la violazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., poiché la delibera condominiale ha previsto che il nuovo acquirente sia condannato in solido con il venditore al pagamento dei contributi condominiali anche per gli esercizi pregressi e eccendenti il biennio pre acquisto.
Nullità deliberazione impugnata. Il Tribunale conclude ammettendo che, in tema di contributi condominiali, è esclusa l'applicazione della disciplina generale in tema di comunione, secondo cui il cedente è obbligato senza limiti di tempo al versamento di quanto dovuto e non versato dal cedente, in quanto il rimando alla disciplina generale espressamente previsto dall'art. 1139 c.c. trova applicazione solo per le fattispecie non previste dalle norme sul condominio. Pertanto compete al nuovo acquirente solo il pagamento delle spese dovute e non versate nel biennio che precede l'acquisto. Per questi motivi è dichiarata la nullità della delibera assembleare impugnata.
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