Omologa del concordato e giudizio di ammissibilità del piano

La Redazione
24 Ottobre 2017

Qualora il commissario giudiziale, in sede di omologa del concordato preventivo, ritenga che il valore dei beni ceduti ai creditori sia insufficiente ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari nella misura di legge del venti per cento, e sia in grado di supportare tale prognosi con elementi plausibili, per il tribunale si ritiene doveroso arrestare il concordato preventivo ed eventualmente, ricorrendone i presupposti di legge, dichiarare il fallimento.

Qualora il commissario giudiziale, in sede di omologa del concordato preventivo, ritenga che il valore dei beni ceduti ai creditori sia insufficiente ad assicurare il pagamento dei creditori chirografari nella misura di legge del venti per cento, e sia in grado di supportare tale prognosi con elementi plausibili, per il tribunale si ritiene doveroso arrestare il concordato preventivo ed eventualmente, ricorrendone i presupposti di legge, dichiarare il fallimento.

Le valutazioni del commissario giudiziale hanno l'esclusivo obiettivo di tutelare l'interesse della massa dei creditori, sia quando ineriscono ad aspetti devoluti alla esclusiva valutazione dei creditori, sia quando attengono a circostanze che, in quanto attinenti alla regolarità della procedura concorsuale, rientrano nell'ambito delle valutazioni cui è chiamato il tribunale.

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